Ai sensi della Circolare M.I. nr. 3250 del 12/05/2021 tutti coloro che hanno già presentato istanza, ancora non definita con un provvedimento finale, dovranno procedere obbligatoriamente ad associare la pratica pendente allo SPID   con una semplice procedura attivabile nel sistema (per consultare la domanda di cittadinanza inviata tramite SPID accedere e scegliere Cittadinanza->Comunicazioni/stato pratica), acquisendo così le nuove credenziali che consentiranno di accedere al Portale dei servizi di cittadinanza, altrimenti non potranno verificare l'iter della propria istanza e conoscere le comunicazioni importanti che li riguardano.

Per consultare la domanda inviata tramite un'utenza NO-SPID, una volta effettuato l'accesso con SPID, andare in Cittadinanza->Associa pratica-> cliccare su Associa pratica e inserire i dati richiesti e il Numero Pratica (ovvero il K10 o K10/C es: K10/0000001).

Qualora l'utente non riuscisse ad associare la sua precedente domanda alle credenziali SPID, dovrà rivolgersi all'assistenza cliccando sulla voce "Help Desk" .

In caso di discordanze anagrafiche tra SPID e i dati inseriti nella domanda inviata, l'utente riceverà in risposta un messaggio che lo inviterà a produrre un'autodichiarazione attestante le sue esatte generalità alla Prefettura competente, la quale, effettuate le opportune verifiche, procederà ad autorizzare l'HELP DESK alle necessarie rettifiche nel sistema.

Il Ministero ha prorogato  la possibilità  per gli utenti  di associare a SPID le domande pendenti. Per verificare la propria pratica di cittadinanza e leggere le comunicazioni ricevute si deve accedere all'area riservata. I richiedenti la cittadinanza italiana possono inoltre chiedere informazioni e chiarimenti chiamando i seguenti numeri telefonici del Ministero nei giorni a fianco indicati, dalle ore 10 alle ore 12 :

3346909996 lunedì

06/46539955 mercoledì

3316536673 venerdì

NUOVA PROCEDURA DI COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE ON LINE DELLE ISTANZE DI CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA.

Il 18 maggio 2015 è entrato in vigore un nuovo sistema di gestione delle procedure di acquisizione delle istanze di conferimento della cittadinanza italiana.

La nuova procedura prevede che le istanze dovranno essere compilate ed inviate telematicamente accedendo alla url: http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/servizi-online  dove l'interessato raggiungerà il portale di registrazione ed otterrà le credenziali di accesso. Utilizzando le credenziali compilerà la domanda e la trasmetterà in formato elettronico, unitamente ad un documento di riconoscimento, agli atti formati dalle autorità del Paese di origine (atto di nascita e certificato penale) e alla ricevuta dell'avvenuto pagamento del contributo di euro 250,00 previsto dal D.L. 4 ottobre 2018 n. 113.

Ad invio avvenuto, il richiedente potrà stampare un documento riepilogativo della domanda compilata ed una ricevuta di invio contenente anche un numero identificativo della domanda.

TUTTE LE COMUNICAZIONI RELATIVE ALL'ISTANZA SARANNO INVIATE ESCLUSIVAMENTE VIA MAIL, UTILIZZANDO L'INDIRIZZO MAIL DAL QUALE È' STATA INVIATA TELEMATICAMENTE L'ISTANZA.

CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA AI CITTADINI STRANIERI CONIUGATI CON ITALIANI (art. 5 della Legge n. 91 del 5 febbraio 1992)

Il cittadino straniero, o apolide, coniugato con un cittadino italiano può chiedere di acquistare la cittadinanza italiana.

Requisiti Il medesimo può fare domanda se:

  • risiede legalmente in Italia da almeno due anni dopo il matrimonio, ovvero dopo 2 anni dalla data di naturalizzazione del coniuge se avvenuta successivamente alla data del matrimonio (tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi);
  • residente all'estero, dopo tre anni dalla data di matrimonio (tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi).

 Cosa fare

La nuova procedura prevede che le istanze dovranno essere compilate ed inviate telematicamente accedendo alla url http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/servizi-online  dove l'interessato raggiungerà il portale di registrazione ed otterrà le credenziali di accesso. Utilizzando le credenziali compilerà la domanda e la trasmetterà in formato elettronico, unitamente ad un documento di riconoscimento, agli atti formati dalle autorità del Paese di origine (atto di nascita e certificato penale) e alla ricevuta dell'avvenuto pagamento del contributo di euro 250,00 previsto dal D.L. 4 ottobre 2018 n. 113.

 

N.B. Alla sezione "documento di riconoscimento", oltre al documento di riconoscimento dovranno essere scansionate copia del permesso di soggiorno e copia del codice fiscale.

Ad invio avvenuto, il richiedente potrà stampare un documento riepilogativo della domanda compilata ed una ricevuta di invio contenente anche un numero identificativo della domanda.

Se residente all'estero la domanda va inviata alla Autorità diplomatico-consolare italiana territorialmente competente.

Documentazione da allegare all'istanza.

L'istanza deve essere compilata utilizzando l'apposito modello A) sul quale deve essere indicato il codice identificativo della marca da bollo del valore attuale di € 16,00 euro.

La stessa deve essere corredata della seguente documentazione scannerizzata:

  1. estratto dell'atto di nascita completo di tutte le generalità*;
  2. certificato penale del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza *;
  3. Attestazione conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) - (Legge n. 132/2018)
  4. documento di riconoscimento;
  5. ricevuta di versamento del contributo di € 250,00, da effettuarsi su conto corrente postale n. 809020 intestato al Ministero dell'Interno-DLCI, causale Cittadinanza;
  6. eventuali documenti generici (a seconda dei casi: estratto per riassunto dell'atto di matrimonio; per i coniugi di cittadini stranieri naturalizzati, documento attestante la data di giuramento del coniuge; eventuale attestazione consolare; in caso di cambio cognome, certificato di matrimonio del paese d'origine).

* Gli atti di cui ai punti 1) e 2) dovranno essere legalizzati dall'Autorità diplomatica o consolare italiana presente nello Stato di formazione, salvo le esenzioni previste per gli Stati aderenti alle convenzioni internazionali. Gli atti dovranno altresì essere debitamente tradotti in lingua italiana dalla suddetta Autorità ovvero, in Italia, dall'Autorità diplomatica o consolare del Paese che ha rilasciato l'atto (in questo caso la firma del funzionario straniero dovrà essere legalizzata dalla Prefettura competente), oppure da un traduttore ufficiale o da un interprete che ne attesti con le formalità previste dalla conformità al testo straniero.

Per i rifugiati e gli apolidi occorre allegare, oltre alla documentazione sopraindicata:

6) copia del relativo certificato di riconoscimento**.

** In mancanza del documento di cui al punto 1) l'interessato potrà produrre atto di notorietà formato presso la Cancelleria del Tribunale territorialmente competente, recante l'indicazione delle proprie generalità nonché quelle dei genitori. Per i certificati di cui al punto 2) l'interessato potrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione in cui attesti, sotto la propria responsabilità, di non avere riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso nel proprio Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza.

N.B.

  • E' necessario verificare l'esatta corrispondenza delle generalità tra gli atti del Paese d'origine e gli altri documenti in lingua italiana.
  • In caso di cambio di residenza lo stesso deve essere tempestivamente comunicato all'Ufficio, a mezzo mail, fornendo l'indirizzo completo.
  • Al momento dell'adozione del decreto di concessione della cittadinanza, non deve essere intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve sussistere la separazione personale dei coniugi, pena l'inammissibilità dell'istanza.
  • Se l'istruttoria si conclude con esito favorevole, il decreto di concessione della cittadinanza italiana, a firma del Prefetto di Teramo, viene notificato da quest'Ufficio all'interessato il quale, entro 6 mesi dalla notifica del provvedimento, deve prestare giuramento presso il Comune di residenza ed acquista la cittadinanza italiana dal giorno successivo al giuramento.

CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI

RESIDENTI IN ITALIA (art. 9 della Legge n. 91 del 5 febbraio 1992)

Il cittadino straniero residente in Italia può chiedere, ai sensi dell'art. 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, comma 1, e successive modifiche e integrazioni (comprese le disposizioni di cui alla legge 15 luglio 2009, n. 94), la cittadinanza italiana che verrà concessa con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno.

Requisiti Il medesimo può fare domanda se:

  • è nato in Italia e vi risiede legalmente da almeno 3 anni (art. 9, c. 1, lett. A);
  • è figlio o nipote in linea retta di cittadini che siano stati italiani per nascita, e risieda legalmente in Italia da almeno 3 anni (art. 9, c. 1, lett. A);
  • è maggiorenne, adottato da cittadino italiano, e risiede legalmente in Italia da almeno 5 anni, successivi all'adozione (art. 9, c. 1, lett. B);
  • è maggiorenne, figlio nato all'estero di cittadino straniero naturalizzato e risiede legalmente in Italia da almeno 5 anni successivi alla data del giuramento del genitore;
  • ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano (nel caso di servizio all'estero, non occorre stabilire la residenza in Italia e può presentare domanda alla competente autorità consolare (art. 9, c. 1 lett. C);
  • è cittadino U.E. e risiede legalmente in Italia da almeno 4 anni (art. 9, c. 1, lett. D);
  • è apolide o rifugiato e risiede legalmente in Italia da almeno 5 anni successivi al riconoscimento del relativo "status" (art. 9, c. 1 lett. E);
  • è cittadino straniero e risiede legalmente in Italia da almeno 10 anni (art. 9, c. 1 lett. F).

N.B. Per tutti i suindicati casi è previsto il possesso di un reddito personale (o dei familiari conviventi inseriti nello stesso stato di famiglia) negli ultimi 3 anni antecedenti a quello di presentazione della domanda, i cui limiti minimi per ciascun anno sono di:

  • euro 8.263,31 per richiedenti senza persone a carico;
  • euro 11.362,05 per richiedenti con coniuge a carico, aumentabili di euro 516,00 per ogni ulteriore persona a carico.

 

Cosa fare

La nuova procedura prevede che le istanze dovranno essere compilate ed inviate telematicamente accedendo alla url https://cittadinanza.dlci.interno.it dove l'interessato raggiungerà il portale di registrazione ed otterrà le credenziali di accesso. Utilizzando le credenziali compilerà la domanda e la trasmetterà in formato elettronico, unitamente ad un documento di riconoscimento, agli atti formati dalle autorità del Paese di origine (atto di nascita e certificato penale) e alla ricevuta dell'avvenuto pagamento del contributo di euro 250,00 previsto  dal D.L. 4 ottobre 2018 n. 113.

.

N.B. Alla sezione "documento di riconoscimento", oltre al documento di riconoscimento dovranno essere scansionate copia del permesso di soggiorno e copia del codice fiscale.

Ad invio avvenuto, il richiedente potrà stampare un documento riepilogativo della domanda compilata ed una ricevuta di invio contenente anche un numero identificativo della domanda.

L'istanza deve essere compilata utilizzando l'apposito modello B) sul quale deve essere indicato il codice identificativo della marca da bollo del valore attuale di € 16,00 euro.

La stessa deve essere corredata della seguente documentazione scannerizzata :

  1. estratto dell'atto di nascita completo di tutte le generalità;*
  2. certificato penale del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza;*
  3. Attestazione conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) - (Legge n. 132/2018)
  4. documento di riconoscimento;
  5. ricevuta di versamento del contributo di € 250,00 da effettuarsi su conto corrente postale n. 809020 intestato al Ministero dell'Interno-DLCI, causale Cittadinanza;
  6. eventuali documenti generici. A seconda dei casi:
  • copia dei modelli fiscali personali (CUD, UNICO, 730) degli ultimi 3 anni o, in caso di mancanza o insufficienza, a integrazione, copia dei modelli fiscali relativi ai redditi percepiti dai componenti del nucleo familiare;
  • documentazione comprovante la cittadinanza italiana dell'ascendente in linea retta fino al 2° grado (per istanze di cui alla lettera a dell'art. 9);
  • copia sentenza di adozione rilasciata dal Tribunale (per istanze di cui alla lettera b dell'art. 9);
  • copia della documentazione relativa alla prestazione del servizio, anche all'estero, alle dipendenze dello Stato (per istanze di cui alla lettera c dell'art. 9);
  • oltre alla documentazione prevista dai precedenti punti 1,2,3,4 e 5, copia del certificato di riconoscimento dello status di apolide o dello status di rifugiato (per istanza di cui alla lettera e dell'art. 9). **** In mancanza del documento di cui al punto 1) l'interessato potrà produrre atto di notorietà formato presso la Cancelleria del Tribunale territorialmente competente, recante l'indicazione delle proprie generalità nonché quelle dei genitori. Per i certificati di cui al punto 2) l'interessato potrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione in cui attesti, sotto la propria responsabilità, di non avere riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso nel proprio Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza.

N.B. Alla data del giuramento di cui all'art. 10 della Legge 91/92 deve risultare la continuità della residenza sul territorio italiano e il permanere della capacità reddituale nella misura minima di cui in premessa.In caso di cambio di residenza lo stesso deve essere tempestivamente comunicato all'Ufficio a mezzo mail fornendo l'indirizzo completo

  • Se l'istruttoria si conclude con esito favorevole, il decreto di conferimento della cittadinanza italiana, a firma del Presidente della Repubblica, viene notificato da quest'Ufficio all'interessato il quale, entro 6 mesi dalla notifica del provvedimento, deve prestare giuramento presso il Comune di residenza ed acquista la cittadinanza italiana dal giorno successivo al giuramento.
  • E' necessario verificare l'esatta corrispondenza delle generalità tra gli atti del Paese d'origine e gli altri documenti in lingua italiana.

* Gli atti di cui ai punti 1) e 2) dovranno essere legalizzati dall'Autorità diplomatica o consolare italiana presente nello Stato di formazione, salvo le esenzioni previste per gli Stati aderenti alle convenzioni internazionali. Gli atti dovranno altresì essere debitamente tradotti in lingua italiana dalla suddetta Autorità ovvero, in Italia, dall'Autorità diplomatica o consolare del Paese che ha rilasciato l'atto (in questo caso la firma del funzionario straniero dovrà essere legalizzata dalla Prefettura competente), oppure da un traduttore ufficiale o da un interprete che ne attesti con le formalità previste dalla conformità al testo straniero.

** In mancanza del documento di cui al punto 1) l'interessato potrà produrre atto di notorietà formato presso la Cancelleria del Tribunale territorialmente competente, recante l'indicazione delle proprie generalità nonché quelle dei genitori. Per i certificati di cui al punto 2) l'interessato potrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione in cui attesti, sotto la propria responsabilità, di non avere riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso nel proprio Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza.

N.B. Alla data del giuramento di cui all'art. 10 della Legge 91/92 deve risultare la continuità della residenza sul territorio italiano e il permanere della capacità reddituale nella misura minima di cui in premessa.

E' necessario verificare l'esatta corrispondenza delle generalità tra gli atti del Paese d'origine e gli altri documenti in lingua italiana.

In caso di cambio di residenza lo stesso deve essere tempestivamente comunicato all'Ufficio a mezzo mail fornendo l'indirizzo completo

Se l'istruttoria si conclude con esito favorevole, il decreto di conferimento della cittadinanza italiana, a firma del Presidente della Repubblica, viene notificato da quest'Ufficio all'interessato il quale, entro 6 mesi dalla notifica del provvedimento, deve prestare giuramento presso il Comune di residenza ed acquista la cittadinanza italiana dal giorno successivo al giuramento. 

AVVERTENZE  

La Prefettura si riserva di convocare il cittadino straniero presso i propri sportelli per la verifica dell'autenticità dei documenti scansionati.

Dopo aver presentato la domanda, collegandosi al portale il cittadino straniero potrà visualizzare le comunicazioni a lui inviate dalla Prefettura concernenti:

l'avvenuta accettazione della sua domanda e l'avvio del procedimento;

l'eventuale irregolarità della documentazione allegata;

la data di convocazione presso gli sportelli della Prefettura per il controllo degli originali dei documenti allegati in formato elettronico e per l'apposizione della firma per l'assunzione di responsabilità di quanto dichiarato nella domanda (al riguardo è possibile reperire tra i "documenti scaricabili" il fac-simile di modello redatto ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., nonché il fac-simile di delega per la presentazione dei documenti originali).

Tali comunicazioni saranno precedute dall'invio all'indirizzo di posta elettronica indicato dal cittadino straniero sul modulo di domanda di un messaggio che invita alla consultazione del portale.

 "Avvertenze": Ai sensi del D.L. n. 113 del 4 ottobre 2018, il termine per la definizione dei procedimenti è di 48 mesi

Riferimenti normativi:

  • Legge 5 febbraio 1992, n. 91;
  • D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572;
  • D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362;
  • Legge 15 luglio 2009, n. 94, che dall'8 agosto 2009 ha modificato i requisiti per la richiesta di cittadinanza per matrimonio ed eliminato la possibilità di autocertificazione, anche per i cittadini comunitari;
  • Legge 12 novembre 2011, n. 183 (art. 15), che ha introdotto l'obbligo dell'autocertificazione (applicabile anche alle richieste di cittadinanza);
  • Direttiva del Ministro dell'Interno, 7 marzo 2012, che dal 1 giugno 2012 ha attribuito ai Prefetti la competenza in materia di cittadinanza per matrimonio.

Dirigente: VICEPREFETTO AGGIUNTO:Dott.ssa Luana STRIPPOLI
Email: luana.strippoli@interno.it 

Ubicazione dell'Ufficio: CORSO PORTA ROMANA NR. 68
Email dell'ufficio: protocollo.prefte@pec.interno.it 

Responsabile del procedimento: sig.ra Giulia Serpentini

Telefono: 0861 259492

Indirizzo di posta elettronica: protocollo.prefte@pec.interno.it

Ultimo aggiornamento
Giovedì 7 Novembre 2024, ore 13:13