COMUNICAZIONE DEI VEICOLI OGGETTO DI SEQUESTRO/FERMO AMMINISTRATIVO GIACENTI PRESSO LE DEPOSITERIE GIUDIZIARIE
Si comunica che, ai sensi dell’art. 213, comma 5, Codice della Strada, così come modificato dalla L. 1 dicembre 2018, nr. 132, i veicoli di cui al sotto indicato elenco, oggetto di sequestro/fermo amministrativo per violazioni al Codice della Strada, sono attualmente custoditi presso le segnalate depositerie.
Qualora l’autore della violazione o uno dei soggetti con il medesimo obbligati non provvedano ad assumere la custodia del veicolo sequestrato entro 5 giorni a far data dalla presente pubblicazione, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia maturate, il veicolo sarà trasferito in proprietà al custode acquirente.
Ai fini dell’assunzione della giudiziale custodia, l’interessato dovrà rivolgersi esclusivamente all’Organo Accertatore.
La legge 1° dicembre 2018, n. 132, entrata in vigore il 4 dicembre 2018, ha riscritto gli articoli 213 e 214 del Codice della Strada, apportando rilevanti novità in materia di fermo, sequestro e custodia dei veicoli.
In caso di fermo o sequestro, il proprietario o il conducente devono sempre prendere in custodia il veicolo .
Nel caso in cui il proprietario o il conducente rifiutino o omettano di prendere in custodia il veicolo, ovvero siano impossibilitati a farlo, il mezzo verrà depositato presso una depositeria autorizzata (il cosiddetto custode-acquirente).
L'avviso dell'avvenuto deposito del veicolo sarà pubblicato sul sito internet della Prefettura.
Nella tabella allegata sono pubblicati i dati dei veicoli depositati presso il custode acquirente ai sensi dell'art. 213, comma 5 del Codice della Strada.
ATTENZIONE, DECORSI 5 GIORNI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE, OVE IL VEICOLO NON SIA STATO PRESO IN CUSTODIA LO STESSO SARA' ALIENATO SENZA ULTERIORE COMUNICAZIONE
Avviso ai proprietari dei veicoli custoditi a seguito di sequestro o fermo amministrativo o oggetto di dissequestro oppure oggetto di confisca non ancora definitiva ai sensi del C.d.S.
Si dà avviso che i veicoli di cui agli allegati elenchi, trascorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione su questo sito, senza che il proprietario, o uno degli aventi diritto ai sensi dell'art. 196 del C.d.S., ne assuma la custodia, provvedendo al pagamento delle somme dovute alla depositeria, sono da ritenersi abbandonati se oggetto di fermo, sequestro e dissequestro, mentre quelli oggetto di confisca non ancora definitiva sono da ritenersi definitivamente confiscati.
Di ciò sarà informata, da parte di questa Prefettura - U.T.G., ai fini dell’alienazione degli stessi la competente filiale dell'Agenzia del Demanio, secondo le procedure previste:
- dalla circolare n° 1499 del 17.05.2021 il Ministero dell’Interno, Dipartimento per l’Amministrazione Generale per le Politiche del Personale dell’Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie;
- dal Decreto Interdirigenziale n° 14601 del 05.03.2021 il Ministero dell’Interno di concerto con l’Agenzia del Demanio;
- dal D.P.R. 189/2001
Si fa salva ogni eventuale altra procedura instaurata, che determini l'alienazione o la confisca esecutiva dei suddetti mezzi in data antecedente.