Qualsiasi cittadino che intende cambiare o modificare il proprio nome e cognome deve essere autorizzato dal Prefetto.
Le richieste devono rivestire carattere eccezionale e sono ammesse esclusivamente in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da adeguata documentazione e da significative motivazioni.
Sono ammesse anche quelle concernenti nome / cognome ridicolo, vergognoso o rilevante l’originale naturale.
L'istanza può essere presentata solo da cittadini italiani.
In nessun caso può essere richiesta l'attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l'appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova registrato l'atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza.
La procedura:
Un cittadino italiano che intende cambiare o modificare il proprio nome e/o cognome deve farne richiesta al Prefetto del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile dove si trova l'atto di nascita .
In caso di cittadino italiano residente all'estero (iscritto AIRE) la domanda può essere presentata al Prefetto del luogo di ultima residenza (cioè di iscrizione AIRE) attraverso l'Ufficio Consolare.
La richiesta formulata per il minore di anni 18 deve essere sottoscritta da entrambi i genitori.
Nella domanda , che deve essere sempre adeguatamente motivata, vanno indicati anche i cambiamenti che si intende apportare o il nome o il cognome che si intende assumere , fermo restando che non è mai possibile ottenere l'attribuzione di cognomi di importanza storica o tali da indurre in errore circa l'appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova il suo atto di nascita o in quello in cui risiede.
Svolta l'istruttoria di rito, qualora la richiesta appaia meritevole di essere presa in considerazione, il richiedente sarà autorizzato, con decreto del Prefetto, a far affiggere per trenta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di nascita e del comune di residenza attuale, un avviso contenente il sunto della domanda.
Lo stesso decreto può prescrivere la notifica del sunto della domanda, da parte del richiedente, a determinate persone.
La ragione dell'affissione e dell'eventuale notifica sta nella possibilità di fare opposizione alla domanda, concessa a chiunque ne abbia interesse. Tale opposizione va fatta al massimo entro trenta giorni dall'ultima affissione e va proposta con atto notificato al Prefetto.
Trascorso questo termine senza che sia stata fatta opposizione, il richiedente presenterà alla prefettura competente copia dell'avviso con la relazione che attesti la eseguita affissione e la sua durata. Il Prefetto, accertata la regolarità delle affissioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvederà ad emanare il decreto di autorizzazione al cambio del nome e/ del cognome.
Il termine del procedimento è di 120 giorni.
Avvertenze:
N.B.: Se si cambiano nome e/o cognome, devono essere cambiati, a cura dell'interessato, tutti i documenti che servono per identificare la persona (carta di identità, passaporto, patente di Guida), e i documenti dove sono riportate le generalità del richiedente (eventuali intestazioni di proprietà, mutui, utenze domestiche, conti correnti bancari etc.)
N.B.: Si rammenta che con il cambiamento del cognome (ad esempio con l'aggiunta del cognome del compagno/a o del secondo marito/moglie del proprio padre/madre) non si instaura alcun rapporto giuridico di filiazione tra il richiedente e la persona di cui si assume il cognome.
Cosa occorre per presentare la richiesta
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Domanda in bollo da € 16,00
(modello A - cambiamento del cognome per maggiorenni o modello B - cambiamento del nome per minori). La domanda è presentata in carta semplice se si richiede il cambiamento del cognome perché ridicolo, vergognoso o rivelante l'origine naturale.
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione, sottoscritta dal richiedente, attestante il luogo e la data di nascita, la residenza, lo stato di famiglia e la cittadinanza. (modello di autocertificazione);
- Documentazione utile e necessaria a sostenere le motivazioni della richiesta;
- Fotocopia di un documento di identità italiana in corso di validità;
- Dichiarazione di assenso dei cointeressati, accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità degli stessi (solo in caso di cambio del cognome);
- Schema di albero genealogico della famiglia di cui si chieda l'aggiunta o il cambio (soltanto in caso di cognome con origini storiche o nobili, o in caso di estinzione del cognome). Si precisa che tale documento deve contenere tutti i gradi di parentela in linea diretta (a partire dal nonno) e in linea collaterale (prozii, zii e cugini). In tale circostanza, dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, da tutti i parenti maggiorenni, esclusi gli affini, attestanti la loro non opposizione alla modifica o al cambiamento del cognome, corredate da copia del documento di identità di ogni dichiarante.
Documentazione richiesta
- Maggiorenni
- domanda in bollo da € 16,00
- modello A - cambiamento del nome/cognome per maggiorenni
- domanda esente bollo
- modello D - cambiamento del cognome ridicolo/vergognoso
- dichiarazione sostitutiva di certificazione , sottoscritta dal richiedente, attestante il luogo e la data di nascita, la residenza, lo stato di famiglia e la cittadinanza ovvero i relativi certificati
- modello di autocertificazione maggiorenni
- eventuale documentazione utile a sostenere le motivazioni della richiesta
- fotocopia di un documento di identità
- dichiarazione di assenso degli eventuali cointeressati, accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità degli stessi
- domanda in bollo da € 16,00
- Minorenni
- domanda in bollo da € 16,00
- modello B - cambiamento del nome/cognome per minori
- modello C - cambiamento del nome/cognome minori in tutela
- dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta da entrambi i genitori o dal tutore attestante il luogo e la data di nascita, la residenza, lo stato di famiglia e la cittadinanza ovvero i relativi certificati
- modello di autocertificazione minori
- eventuale documentazione utile a sostenere le motivazioni della richiesta
- fotocopia di un documento di identità di entrambi i genitori;
- dichiarazione di assenso degli eventuali cointeressati, accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità degli stessi
- domanda in bollo da € 16,00
Disposizioni particolari per gli orfani delle vittime di crimini domestici
Ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 13/2018 i figli della vittima del reato di cui all'articolo 575, aggravato ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice penale possono chiedere la modificazione del proprio cognome, ove coincidente con quello del genitore condannato in via definitiva.
La domanda può essere presentata personalmente dal figlio maggiorenne o dal tutore del figlio minorenne, previa autorizzazione del Giudice tutelare.
In deroga agli articoli 90, 91 e 92 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, il prefetto, ricevuta la domanda, autorizza il richiedente a far affiggere all'albo pretorio del comune di nascita o di sua attuale residenza un avviso contenente il sunto della domanda. L'affissione deve avere la durata di dieci giorni consecutivi , trascorsi i quali il prefetto provvede sulla domanda con decreto di autorizzazione alla modificazione del cognome.
Come trasmettere la richiesta
La domanda va presentata esclusivamente con le seguenti modalità alternative:
- A mezzo P.E.C. , all'indirizzo protocollo.prefmt@pec.interno.it
- A mezzo raccomandata A/R all'indirizzo Prefettura U.T.G. di Matera - Area II - Via XX Settembre 2 - 75100 - Matera
Sulle copie dei decreti di affissione e su quelle di cambio definitivo del nome/cognome andranno apposte le marche da bollo da € 16,00 per ciascuna copia conforme.
Sono esenti da bollo i decreti emessi in relazione ai procedimenti per cambio cognome perché ridicolo, vergognoso o rivelante l'origine naturale.