Conferimento della cittadinanza italiana
La cittadinanza italiana si basa sul principio dello " ius sanguinis " (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano.
I cittadini stranieri, tuttavia, possono acquistarla se in possesso di determinati requisiti.
La materia è attualmente regolata dalla legge n. 91 del 5 febbraio 1992 e successivi regolamenti.
In base a questi è possibile individuare due tipologie di concessione:
- CONCESSIONE PER MATRIMONIO (art. 5 L. 91 del 5 febbraio 1992)
- CONCESSIONE PER RESIDENZA (art. 9 L. 91 del 5 febbraio 1992 )
VICEPREFETTO AGGIUNTO:Dott. Emanuele CASSARO
Email: emanuele.cassaro@interno.it
AREA IV - Cittadinanza
Addetto: Sig.ra Ludmila Soligo, Sig. Luigi Rampello - dal 1° luglio 2021, per informazioni telefonare al numero 0444/338453 nella sola giornata di Martedì, dalle ore 09.30 alle ore 12.00
Ricevimento: Per appuntamento
Ubicazione dell'Ufficio: 2 ° piano civico n. 6
Email dell'ufficio: cittadinanza.pref_vicenza@interno.it
Telefono: 0444338411
Nuove modalità di presentazione delle domande di cittadinanza
Si comunica che dal prossimo 18 maggio 2015, le domande di cittadinanza italiana potranno essere presentate anche on-line .
Il richiedente tramite il portale del Ministero dell'Interno dovrà registrarsi ed accedere mediante le credenziali ricevute a seguito della registrazione stessa, trasmettendo tutti i documenti occorrenti in formato elettronico.
Dal 18 giugno 2015 la presentazione delle richieste sarà consentita esclusivamente on-line.
1) CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI CONIUGATI CON ITALIANI (art. 5 L. 91 del 5 febbraio 1992)
Chi può fare la richiesta :
Lo straniero coniugato con un cittadino/a italiano/a e residente legalmente in Italia da almeno due anni dalla data del matrimonio (un anno in caso di figli nati o adottati da ENTRAMBI i coniugi) ovvero, se residente all'estero, dopo tre anni dalla data del matrimonio, purché nei predetti periodi non siano intervenuti scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista separazione legale.
2) CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI RESIDENTI IN ITALIA (art. 9 L. 91 del 5 febbraio 1992 )
Chi può fare la richiesta :
- Lo straniero non comunitario che risiede legalmente da almeno 10 anni nel territorio italiano;
- Il cittadino di uno Stato membro della Comunità Europea se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio italiano;
- L'apolide e il rifugiato politico che risiede legalmente da almeno 5 anni nel territorio italiano;
- Lo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno 3 anni;
- Lo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio italiano da almeno 5 anni successivamente all'adozione;
- Lo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano.
Riferimenti normativi:
- Legge 5 febbraio 1992, n. 91
- D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572
- D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362
- Legge 15 luglio 2009, n, 94
- Circolare Ministeriale 6 agosto 2009, n. 10652