Qualsiasi cittadino che intende cambiare o modificare il proprio nome e cognome deve essere autorizzato dal Prefetto. 
Le richieste devono rivestire carattere eccezionale e sono ammesse esclusivamente in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da adeguata documentazione e da significative motivazioni. L'istanza può essere presentata solo da cittadini italiani.
In nessun caso può essere richiesta l'attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l'appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova registrato l'atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza.
Il Prefetto:

• autorizza il cambiamento del nome

• autorizza il cambiamento del cognome
• autorizza il cambiamento del cognome perché ridicolo, vergognoso o rilevante l'origine naturale 
 
La domanda, adeguatamente motivata ed opportunamente documentata, (in bollo da € 16.00 o in carta semplice ove si richieda il cambiamento del cognome perché ridicolo, vergognoso o rivelante l'origine naturale) deve essere presentata in Prefettura-U.T.G. e sottoscritta dal richiedente in presenza del dipendente addetto a riceverla o inviata per posta a mezzo raccomandata A/R o anche per posta ordinaria, allegando fotocopia di un documento di riconoscimentoin corso di validità,al seguente indirizzo: Prefettura U.T.G. di Vicenza – Area II - Ufficio Cambio Nome e Cognome – Contrà Gazzolle, 6/10 – 36100 Vicenza.

 

La Prefettura-U.T.G. competente a ricevere la domanda è quella della provincia del luogo di residenza o del luogo nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile dove si trova registrato l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce.

In caso di minori l’istanza deve essere sottoscritta da entrambi i genitori (vedi modello).

Qualora la richiesta appaia meritevole di essere presa in considerazione il richiedente sarà autorizzato, con decreto del Prefetto, a far affiggere per trenta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di nascita e del comune di residenza attuale, un avviso contenente il sunto della domanda.
Lo stesso decreto può prescrivere la notifica del sunto della domanda, da parte del richiedente, a determinate persone.
Chiunque ritenga di avere interesse, può fare opposizione al Prefetto non oltre il termine di trenta giorni dalla data dell'ultima affissione o notificazione.
Trascorso questo termine senza che sia stata fatta opposizione, il richiedente presenterà alla prefettura competente copia dell'avviso con la relazione che attesti la eseguita affissione e la sua durata. Il Prefetto, accertata la regolarità delle affissioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvederà ad emanare il decreto di autorizzazione al cambio del nome e/ del cognome.

Tutti gli adempimenti successivi all’emissione del decreto di modifica/cambiamento del cognome e/o nome sono a carico dell’interessato.

Per tutti i decreti rilasciati in copia conforme e sull’originale, è richiesta l’apposizione di una marca da bollo da € 16.00.

 

L’Ufficio riceve il pubblico SOLO SU APPUNTAMENTO dal lunedi al venerdì dalle 9.00 alle12.00. 

 

Ultimo aggiornamento
Mercoledì 14 Agosto 2024, ore 07:49