Conferimento della cittadinanza italiana

La cittadinanza italiana si basa sul principio dello " ius sanguinis " (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano. 

I cittadini stranieri, tuttavia, possono acquistarla se in possesso di determinati requisiti. 

La materia è attualmente regolata dalla legge n. 91 del 5 febbraio 1992 e successivi regolamenti. 

In base a questi è possibile individuare due tipologie di concessione: 

  1. CONCESSIONE PER MATRIMONIO (art. 5 L. 91 del 5 febbraio 1992) 
  2. CONCESSIONE PER RESIDENZA (art. 9 L. 91 del 5 febbraio 1992 ) 
  3.   

VICEPREFETTO AGGIUNTO:Dott. Emanuele CASSARO
Email: emanuele.cassaro@interno.it

AREA IV - Cittadinanza

Addetto: Sig.ra Ludmila Soligo, Sig. Luigi Rampello - dal 1° luglio 2021, per informazioni telefonare al numero 0444/338453 nella sola giornata di Martedì, dalle ore 09.30 alle ore 12.00
Ricevimento: Per appuntamento
Ubicazione dell'Ufficio: 2 ° piano civico n. 6
Email dell'ufficio: cittadinanza.pref_vicenza@interno.it 


Telefono: 0444338411 


Nuove modalità di presentazione delle domande di cittadinanza 

Si comunica che dal prossimo 18 maggio 2015, le domande di cittadinanza italiana potranno essere presentate anche on-line .  

Il richiedente tramite il portale del Ministero dell'Interno  dovrà registrarsi ed accedere mediante le credenziali ricevute a seguito della registrazione stessa, trasmettendo tutti i documenti occorrenti in formato elettronico. 

 Dal 18 giugno 2015 la presentazione delle richieste sarà consentita esclusivamente on-line. 

    

1) CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI CONIUGATI CON ITALIANI (art. 5 L. 91 del 5 febbraio 1992) 

Chi può fare la richiesta 

Lo straniero coniugato con un cittadino/a italiano/a e residente legalmente in Italia da almeno due anni dalla data del matrimonio (un anno in caso di figli nati o adottati da ENTRAMBI i coniugi) ovvero, se residente all'estero,  dopo tre anni dalla data del matrimonio, purché nei predetti periodi non siano intervenuti scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista separazione legale. 

  

2) CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI RESIDENTI IN ITALIA (art. 9 L. 91 del 5 febbraio 1992 ) 

Chi può fare la richiesta 

  • Lo straniero non comunitario che risiede legalmente da almeno 10 anni nel territorio italiano; 
  • Il cittadino di uno Stato membro della Comunità Europea se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio italiano; 
  • L'apolide e il rifugiato politico che risiede legalmente da almeno 5 anni nel territorio italiano; 
  • Lo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno 3 anni; 
  • Lo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio italiano da almeno 5 anni successivamente all'adozione; 
  • Lo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano. 

Riferimenti normativi: 

  • Legge 5 febbraio 1992, n. 91 
  • D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572 
  • D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 
  • Legge 15 luglio 2009, n, 94 
  • Circolare Ministeriale 6 agosto 2009, n. 10652 

 

Ultimo aggiornamento
Venerdì 12 Gennaio 2024, ore 10:19