Denominazione servizio – procedimento:

Ricorsi per violazioni al codice della strada.

Area di competenza:

Area III – Staff 2 - Sistema Sanzionatorio Amministrativo, Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio (ex Area III-ter).

 

 

Addetti:

Dott. Salvatore Calì, Funzionario Amministrativo (n. tel. interno da definire).

Sig. Antonio Borzì, Funzionario Amministrativo (095/257558).

Dott.ssa Desiree Bellino, Assistente Amministrativo (n. tel. interno da definire).

Sig. Daniele Mauro, Assistente Amministrativo (n. tel. interno da definire).

Assistenti di Archivio:

Dott. Domenico Nicosia (095/257467).

Dott. Alessandro Gianiselli (095/257467).

Rapporti con l’utenza – orario di ricevimento:

Lunedì dalle 9.00 alle 12.00 (solo telefonico).

Giovedì dalle 9.00 alle 12.00 (solo telefonico).

Contatti: 

PEC: protocollo.prefct@pec.interno.it

PEC dedicata: ricorsicds.prefct@interno.it

Ubicazione dell’Ufficio:

Via A. Manzoni, n. 81, Catania. Piano III.

Descrizione servizio e disciplina di riferimento:

Avverso il verbale di contestazione per violazione al Codice della strada si può, alternativamente, presentare ricorso:

  • al Giudice di Pace competente per territorio (luogo della commessa violazione) entro trenta giorni dalla notifica o contestazione del verbale, depositando il ricorso presso la cancelleria del Giudice di Pace;
  • Al Prefetto  del luogo della commessa violazione entro sessanta giorni dalla notifica o contestazione del verbale, ai sensi dell'art. 203 del Codice della Strada.

Il ricorso al Prefetto, redatto in carta semplice, può essere presentato:

  • a mano  presso l'ufficio dell'organo che ha proceduto alla verbalizzazione (Polizia Municipale, Polizia Stradale, Carabinieri, ecc.);
  • con raccomandata A/R, indirizzata al Prefetto di Catania, Via Prefettura, 14 – Catania;
  • a mezzo posta certificata (PEC dedicata: ricorsicds.prefct@interno.it) purché il ricorso sia munito di firma digitale, ovvero sia allegato il ricorso stesso in pdf, con firma autografa del ricorrente.

Il ricorso deve essere sottoscritto dal proprietario del veicolo o dal conducente a cui sia stato notificato il verbale, se diverso, ovvero da un legale (allegando la relativa procura).

Il ricorrente nell'atto di opposizione:

  • può chiedere di essere sentito;
  • può produrre documentazione a sostegno delle proprie motivazioni in carta semplice;
  • deve allegare copia dell' eventuale verbale oggetto del ricorso.

 Non è ammesso ricorso:

  • oltre i termini perentori ex art. 203 C.d.S. (sessanta giorni dalla contestazione o notifica del verbale);
  • se si è provveduto al pagamento della sanzione pecuniaria;
  • avverso il preavviso di violazione (il verbale lasciato dal vigile urbano sul parabrezza).

Il Prefetto entro centottanta giorni dalla presentazione del ricorso presso l'organo accertatore o entro duecentodieci giorni dalla presentazione del ricorso presso la Prefettura (salva eventuale sospensione dovuta alla richiesta di audizione) emette ordinanza ingiuntiva motivando il rigetto del ricorso e stabilisce una sanzione pecuniaria pari al doppio della sanzione originale (l'importo originario indicato nel verbale raddoppia), ovvero, ricorrendone i motivi, provvede all'annullamento del verbale ed all'archiviazione dei relativi atti.

L'accoglimento del ricorso estingue sia le sanzioni pecuniarie indicate sul verbale, sia le eventuali sanzioni accessorie (es. sequestro del veicolo e/o sospensione della validità della patente di guida).

Qualora entro i termini suindicati non venisse adottata ordinanza di rigetto, il ricorso si intende accolto “ope legis”.

Il provvedimento del Prefetto deve essere notificato entro centocinquanta giorni dalla sua adozione.

Contro l'ordinanza ingiunzione di pagamento l'interessato può proporre opposizione entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento (60 giorni se l'interessato risiede all'estero) al Giudice di Pace del luogo ove è stata commessa la violazione.

Innanzi al Giudice di pace, ai sensi della L. n. 689/1981, non è necessaria l'assistenza di un avvocato, ma in questo caso occorre, ai fini della notificazione degli atti successivi, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel territorio di competenza del Giudice.

Il ricorso va depositato o inviato presso la cancelleria del Giudice di pace, allegando la multa o copia dell'ordinanza-ingiunzione.

E' previsto il pagamento di un contributo unificato da parte della cancelleria del Giudice di pace.

Avverso la sentenza del Giudice di Pace è ammesso appello secondo le norme del Codice di procedura civile. 

Nel caso di ricorso, prima di pagare la sanzione si deve attendere la decisione del Prefetto.

Quando può essere presentato il ricorso:

Il ricorso può essere, ad esempio, proposto perché:

  • i dati anagrafici del proprietario del veicolo non corrispondono a quelli della contravvenzione;
  • notifica fuori termine, se il verbale viene notificato oltre i novanta giorni dalla data dell'avvenuta infrazione.

Inoltre, il ricorso può essere altresì proposto perché:

  • manca l'indicazione dell'agente accertatore (anche solo attraverso il numero di matricola);
  • manca l'indicazione della norma violata;
  • manca l'indicazione del luogo, giorno ed ora della commessa violazione.

Oltre a tali motivi “formali”, si possono naturalmente far valere anche motivi sostanziali:

  • mancanza di un segnale;
  • fatto svoltosi diversamente da quanto descritto;
  • errore nella lettura della targa in quanto il veicolo in quel momento si trovava in tutt'altro luogo (eventualmente allegando dichiarazioni di testimoni od indicando altre prove).

E' bene però sapere che la descrizione dei fatti risultante dal verbale è protetta dalla “fiducia preferenziale” che le norme stabiliscono a favore degli atti compilati da pubblici ufficiali, che fanno fede fino a querela di falso.

Attenzione:

Nel caso in cui il verbale di contestazione riguardi un veicolo già venduto ad altri al momento della violazione, in base a quanto previsto all'art. 386 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, è possibile inviare (si consiglia con raccomandata con ricevuta di ritorno) all'autorità che ha emesso il verbale una lettera con fotocopia della dichiarazione di vendita della visura/certificazione del Pubblico Registro Automobilistico dell'avvenuta trascrizione.

In questo caso l'autorità deve infatti provvedere all'annullamento in autotutela del verbale di contestazione, rinnovando il procedimento sanzionatorio nei confronti dell'effettivo proprietario.

Poiché tuttavia l'esito favorevole di tale procedura non può essere garantito in tutti i casi, è consigliabile presentare - anche in questa ipotesi - un regolare ricorso al Prefetto o al Giudice di pace.

Documenti da allegare: 

  • Scritti difensivi e documenti sono presentati in carta semplice.

Principali riferimenti normativi:

Ultimo aggiornamento
Venerdì 11 Ottobre 2024, ore 15:21
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