La cittadinanza italiana si basa sul principio dello "ius sanguinis" (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano.

I cittadini stranieri, tuttavia, possono acquistarla se in possesso di determinati requisiti.

La materia è attualmente regolata dalla legge n. 91 del 5 febbraio 1992 e successivi regolamenti.

In base a questi è possibile individuare due tipologie di concessione:

  1. CONCESSIONE PER MATRIMONIO (art. 5 L. 91 del 5 febbraio 1992)
  2. CONCESSIONE PER RESIDENZA (art. 9 L. 91 del 5 febbraio 1992 )

Dirigente : Dott. ssa Giulia DI FIORE
Funzionario addetto:  Dott. Renato SODANO
 

Addetti:   Sig.ra Tiziana CORRIAS, Sig.ra Antonella BARCHI; Sig.ra Silvia BISI


 

Orari di ricevimento

Si riceve solo su convocazione

Ubicazione dell'Ufficio:
Presso Ufficio Relazione con il Pubblico
Via Mascherella n. 6

 

PRESENTAZIONE ISTANZA: 

Con il sistema informatizzato curato dal Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione stop ai modelli cartacei. E' stata, infatti, confermata la data del 18 maggio prossimo per l'avvio della nuova modalità informatica che prevede l'invio on line dell'istanza di cittadinanza, messa a punto dal dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione-direzione centrale per i Diritti civili, la Cittadinanza e le Minoranze.
 
Cosa deve fare il cittadino
Il richiedente compilerà la domanda, utilizzando lo SPID o le credenziali d'accesso ricevute a seguito di registrazione sul portale dedicato al seguente indirizzo:

  https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliCittadinanza/ali/home.htm

 

e la trasmetterà in formato elettronico, insieme ad un documento di riconoscimento, agli atti formati dalle autorità del Paese di origine (atto di nascita e certificato penale) e alla ricevuta del pagamento del contributo di euro 250,00 previsto dalla legge.
 

Tramite l'accesso al portale di cui al precedente link sarà possibile monitorare lo stato di avanzamento della propria istanza

 Si informa che gli utenti in possesso dell'identità digitale certificata SPID non saranno più convocati presso la Prefettura per l'identificazione, nonché per i controlli della documentazione a corredo dell'istanza online.

La documentazione in originale dovrà in ogni caso essere conservata a cura dell'utente fino al termine del procedimento ed esibita, se richiesto, in qualsiasi momento si rendesse necessario
 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti consultare il sito

  http://www.interno.gov.it/it/temi/cittadinanza-e-altri-diritti-civili/cittadinanza

Il servizio di ricevimento telefonico dell'Ufficio Cittadinanza, previsto nella giornata di martedì, dalle ore 12.00 alle ore 13.00 è sospeso. 

Per gli utenti che necessitano di assistenza si consiglia di monitorare il sito della Prefettura di Modena, nel quale verrà comunicata l'apertura di uno sportello dedicato, con accesso diretto al pubblico da via Mascherella n.6. 

 

1) CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI CONIUGATI CON ITALIANI (art. 5 L. 91 del 5 febbraio 1992)

Il cittadino straniero, o apolide, coniugato con un cittadino italiano può chiedere di acquistare, ai sensi dell'art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 e successive modifiche e integrazioni, la cittadinanza italiana.

Puoi fare la richiesta se:

  • risiedi legalmente in Italia da almeno due anni dopo il matrimonio; (*)
  • sei residente all'estero, dopo tre anni dalla data del matrimonio.


(*) Tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.
Al momento dell'adozione del decreto di concessione della cittadinanza, non deve essere intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve sussistere la separazione personale dei coniugi.

Cosa fare:

La domanda di cittadinanza va presentata on-line con le modalità sopra indicate.


Documentazione richiesta:

Alla domanda devi allegare i seguenti documenti:

  • estratto dell'atto di nascita tradotto e legalizzato secondo le indicazioni contenute nel modello di domanda;
  • certificato penale del Paese di origine e di eventuali Paesi terzi di residenza , debitamente tradotto e legalizzato, secondo le indicazioni contenute nel modello di domanda.
  • titolo di soggiorno ;
  • eventuale certificato del riconoscimento dello status di rifugiato o dello status di apolide
  • copia documento di riconoscimento ;
  • copia versamento di € 250,00 su c/c postale n. 809020 .

Se sei rifugiato e non puoi produrre l'estratto dell'atto di nascita e/o il certificato penale , puoi produrre un atto di notorietà in sostituzione dell'atto di nascita e una dichiarazione sostitutiva di certificazione in cui attesti la posizione giudiziaria nel tuo Paese.

ATTENZIONE

La legge n. 132/2018, ha disposto che, a decorrere dal 04 dicembre 2018 , la concessione della cittadinanza italiana è subordinata al possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del QCER "Quadro comune europeo" di riferimento per la conoscenza delle lingue.

Tutti i richiedenti sono tenuti, all'atto della presentazione dell'istanza, ad attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal M.I.U.R., oppure apposita certificazione - rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal M.I.U.R. e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale - attestante il possesso di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1 del QCER - "Quadro europeo comune".

Sono esclusi dalle suddette attestazioni coloro che hanno sottoscritto l'accordo di integrazione , di cui all'art. 4-bis del D. Lgs. 286/1998 e al D.P.R. n. 179/2011, e i titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo , di cui all'art. 9 del medesimo D. Lgs., i quali dovranno soltanto fornire, al momento della presentazione dell'istanza, gli estremi rispettivamente della sottoscrizione dell'accordo e del titolo di soggiorno in corso di validità.


Se al momento della presentazione dell'istanza la documentazione è irregolare e/o incompleta, la Prefettura o l'Autorità diplomatico-consolare ti inviterà a regolarizzarla, fissandoti un termine, perché tu provveda all' integrazione.
Se non provvederai nei termini richiesti, la Prefettura o l'Autorità diplomatico-consolare dichiarerà inammissibile la tua domanda.

Il termine per la definizione del procedimento è di 48 mesi dalla data di presentazione della domanda, se questa è stata presentata con la documentazione regolare e completa.
Conclusasi favorevolmente l'istruttoria con l'acquisizione del parere della Prefettura o del Ministero degli Affari Esteri, accertato che non vi siano motivi ostativi per la sicurezza dello Stato italiano, si predispone il provvedimento di concessione della cittadinanza.
Il decreto ti sarà notificato dalla Prefettura del luogo dove risiedi, ovvero se risiedi all'estero dall'Autorità diplomatico-consolare.

Entro 6 mesi dalla notifica del provvedimento devi prestare giuramento al Comune di residenza in Italia o presso l'Autorità diplomatico-consolare all'estero e dal giorno successivo acquisterai la cittadinanza italiana. 
 

casi per cui è previsto il rigetto della domanda:

  • per motivi inerenti la sicurezza della Repubblica;
  • per condanna definitiva del richiedente, pronunciata in Italia o all'estero, per reati di particolare gravità.



 

NOTA BENE

  • I rifugiati politici , in luogo della documentazione richiesta al punto successivo, potranno produrre dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per quanto attiene alle esatte generalità ed alla posizione giudiziaria dell'istante nel Paese di origine, nonché copia dell'attestato dal quale risulti il riconoscimento dello "status" di rifugiato politico.

Se l'istruttoria si conclude con esito favorevole, il decreto di concessione della cittadinanza italiana a firma del Ministro dell'Interno viene notificato all'interessato dalla Prefettura - U.T.G. di competenza. Lo straniero, entro 6 mesi dalla notifica del provvedimento, deve prestare giuramento presso il Comune di residenza ed acquista la cittadinanza italiana dal giorno successivo al giuramento.

Per approfondimenti LINK alla pagina cittadinanza del sito M.I.

2) CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI RESIDENTI IN ITALIA (art. 9 L. 91 del 5 febbraio 1992 )

I cittadini stranieri  residenti in Italia possono chiedere, ai sensi dell'art. 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91,  comma 1, e successive modifiche e integrazioni (comprese le disposizioni di cui alla legge 15 luglio 2009, n.94), la  cittadinanza italiana che verrà concessa con decreto del Presidente della Repubblica,  su proposta del Ministro dell'Interno.

puoi fare la richiesta se:

  • sei nato in Italia e vi risiedi legalmente da almeno 3 anni (art.9, c.1, lett.a);
  • sei figlio o nipote in linea retta di cittadini itlaiani per nascita, e risiedi legalmente in Italia da almeno 3 anni (art.9, c.1, lett.a);
  • sei maggiorenne, adottato da cittadino italiano, e risiedi legalmente in Italia da almeno 5 anni, successivi all'adozione (art.9, c.1, lett.b) ;
  • hai prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano (nel caso di servizio all'estero, non occorre stabilire la residenza in Italia e puoi presentare domanda alla competente autorità consolare) (art.9, c.1, lett.c);
  • sei cittadino U.E. e risiedi legalmente in Italia da almeno 4 anni (art.9, c.1, lett.d);
  • sei apolide o rifugiato e risiedi legalmente in Italia da almeno 5 anni (art.9, c.1, lett.e);
  • sei cittadino straniero e risiedi legalmente in Italia da almeno 10 anni (art.9, c.1, lett.f).

Cosa devi fare:

La domanda di cittadinanza va presentata on-line con le modalità sopra indicate.

Documentazione richiesta:

Alla domanda devi allegare:

  • estratto dell'atto di nascita completo di tutte le generalità *;
  • certificato penale del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza *;
  • titolo di soggiorno;
  • Autocertificazione di cittadinanza italiana del genitore o dell'ascendente in linea retta fino al II°grado (art.9 ,c.1, lett.a);
  • documentazione relativa alla prestazione del servizio, anche all'estero, alle dipendenze dello Stato (art.9, c.1, lett.c);
  • certificato di riconoscimento dello status di apolide o dello status di rifugiato (art.9, c.1, lett.e) e art.16, c.2).
  • copia documento di riconoscimento;
  • copia versamento di € 250,00 su c/c postale n. 809020.

ATTENZIONE

La legge n. 132/2018, ha disposto che, a decorrere dal 04 dicembre 2018 , la concessione della cittadinanza italiana è subordinata al possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del QCER "Quadro comune europeo" di riferimento per la conoscenza delle lingue.

Tutti i richiedenti sono tenuti, all'atto della presentazione dell'istanza, ad attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal M.I.U.R., oppure apposita certificazione - rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal M.I.U.R. e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale - attestante il possesso di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1 del QCER - "Quadro europeo comune".

Sono esclusi dalle suddette attestazioni coloro che hanno sottoscritto l'accordo di integrazione , di cui all'art. 4-bis del D. Lgs. 286/1998 e al D.P.R. n. 179/2011, e i titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo , di cui all'art. 9 del medesimo D. Lgs., i quali dovranno soltanto fornire, al momento della presentazione dell'istanza, gli estremi rispettivamente della sottoscrizione dell'accordo e del titolo di soggiorno in corso di validità.

* Se sei stato riconosciuto rifugiato e non puoi produrre l'estratto dell'atto di nascita e/o il certificato penale, puoi produrre un atto di notorietà in sostituzione dell'atto di nascita e una dichiarazione sostitutiva di certificazione  in cui attesti la posizione giudiziaria nel tuo Paese.
 
Se al momento della presentazione dell'istanza la documentazione è irregolare e/o incompleta la Prefettura o l'Autorità diplomatico-consolare ti inviterà a regolarizzarla, fissandoti un termine, perché tu provveda all' integrazione.
    
Se non provvederai nei termini richiesti, la Prefettura o l'Autorità diplomatico-consolare dichiarerà inammissibile la tua domanda. Il termine per la definizione del procedimento è di 48 mesi dalla data di presentazione della domanda, se questa è stata presentata con la documentazione regolare e completa.

Conclusasi favorevolmente l'istruttoria con l'acquisizione del parere della Prefettura o del Ministero degli Affari Esteri, accertato che non vi siano motivi ostativi per la sicurezza della Stato italiano, si predispone il provvedimento di concessione della cittadinanza.

Il decreto ti verrà notificato dalla Prefettura del luogo dove risiedi ovvero, se risiedi all'estero, dall'Autorità diplomatico-consolare.

Entro 6 mesi dalla notifica del provvedimento, devi prestare giuramento presso il Comune di residenza o presso l'Autorità diplomatico-consolare all'estero e dal giorno successivo al giuramento acquisterai la cittadinanza italiana.

Casi di rigetto dell'istanza:

La legge attribuisce un ambito di discrezionalità nella valutazione degli elementi in possesso dell'Amministrazione. Il diniego può essere determinato oltre che dai motivi inerenti la sicurezza della Repubblica, anche da mancanza del periodo di residenza legale, insufficienza dei redditi del nucleo familiare, presenza di  precedenti penali, insufficiente livello di integrazione e scarsa conoscenza della lingua italiana.
 

NOTA BENE

  • I rifugiati politici , in luogo della documentazione indicata ai punti precedenti, potranno produrre dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per quanto attiene alle esatte generalità ed alla posizione giudiziaria dell'istante nel paese di origine, nonché copia dell'attestato dal quale risulti il riconoscimento dello "status" di rifugiato politico.
  • Lo straniero può dichiarare che un proprio ascendente è cittadino italiano per nascita con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da lui sottoscritta. E' predisposto un apposito riquadro nello stesso modello di domanda.

Se l'istruttoria si conclude con esito favorevole il decreto di conferimento della cittadinanza italiana a firma del Presidente della Repubblica viene notificato dalla Prefettura - U.T.G. all'interessato il quale, entro 6 mesi dalla notifica, deve prestare giuramento presso il Comune di residenza ed acquista la cittadinanza italiana dal giorno successivo al giuramento.


Riferimenti normativi:

  • Legge 5 febbraio 1992, n. 91
  • D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572
  • D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362
Ultimo aggiornamento
Mercoledì 21 Febbraio 2024, ore 15:01