Dirigente: 
Responsabile del procedimento: Dr. Giuseppe GERACI


Qualsiasi cittadino che intende cambiare o modificare il proprio nome e cognome deve essere autorizzato dal Prefetto.
Le richieste devono rivestire carattere eccezionale e sono ammesse esclusivamente in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da adeguata documentazione e da significative motivazioni.
L'istanza può essere presentata esclusivamente da cittadini italiani.
In nessun caso può essere richiesta l'attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l'appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova registrato l'atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza.
Il Prefetto:
• autorizza il cambiamento del nome e del cognome
• autorizza il cambiamento del cognome perché ridicolo, vergognoso o rilevante l'origine naturale

La domanda, adeguatamente motivata ed opportunamente documentata, (in bollo da € 16,00 o in carta semplice ove si richieda il cambiamento del cognome perché ridicolo, vergognoso o rivelante l'origine naturale) deve essere sottoscritta dall’interessato, con allegata la fotocopia di un documento di identità in corso di validità, e deve essere trasmessa a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: Prefettura UTG – Area II - Ufficio Cambio Nome e Cognome – Via Martiri della Libertà, 34 – 41121 Modena oppure, in alternativa, a mezzo P.E.C. , all'indirizzo protocollo.prefmo@pec.interno.it indicando nell'oggetto la dicitura "CAMBIO NOME/COGNOME", avendo cura di allegare la documentazione richiesta in un unico file in formato PDF.
La Prefettura competente a ricevere la domanda è quella della provincia del luogo di residenza o del luogo nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile dove si trova registrato l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce.
Qualora la richiesta appaia meritevole di essere presa in considerazione il richiedente sarà autorizzato, con decreto del Prefetto, a far affiggere per trenta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di nascita e del comune di residenza attuale, un avviso contenente il sunto della domanda.
Lo stesso decreto può prescrivere la notifica del sunto della domanda, da parte del richiedente, a determinate persone .
Chiunque ritenga di avere interesse, può fare opposizione al Prefetto non oltre il termine di trenta giorni dalla data dell'ultima affissione o notificazione.
Trascorso questo termine senza che sia stata fatta opposizione, il richiedente presenterà alla prefettura competente copia dell'avviso con la relazione che attesti la eseguita affissione e la sua durata. Il Prefetto, accertata la regolarità delle affissioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvederà ad emanare il decreto di autorizzazione al cambio del nome e/o del cognome.
In caso di problematiche particolarmente complesse, previa valutazione dell'Ufficio, si procederà a fissare un appuntamento.
La consegna dei decreti per l'affissione del sunto della domanda e dei decreti definitivi di cambio nome/cognome avverrà esclusivamente su appuntamento.

Ultimo aggiornamento
Mercoledì 18 Settembre 2024, ore 11:12