Chi può richiederlo
Il cittadino straniero, titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, autonomo, per asilo, per studio, motivi religiosi, motivi familiari con durata non inferiore ad un anno, può richiedere di essere raggiunto in Italia da suoi parenti più stretti, per consentirgli di tenere unita la sua famiglia.
Per quali familiari è previsto
- coniuge maggiorenne non separato legalmente;
- figli minorenni non coniugati, con il consenso dell'altro genitore;
- figli maggiorenni a carico (per invalidità totale);
- genitori a carico, se non hanno altri figli nel paese di origine/provenienza, oppure ultra 65enni con altri figli che non possano mantenerli per gravi motivi di salute.
Attività svolte presso lo Sportello Unico
- E' possibile presentare domanda di ricongiungimento familiare utilizzando l' apposita procedura informatizzata , unitamente alla copia del passaporto, del titolo di soggiorno nonché documentazione relativa alla disponibilità di alloggio idoneo e al reddito minimo necessario.
- Il familiare di cui si chiede il ricongiungimento dovrà invece presentare all'autorità consolare italiana con sede nel Paese dove vive, la documentazione comprovante il rapporto di parentela, la minore età o lo stato di salute.
- Lo Sportello Unico si occuperà di verificare la sussistenza dei suddetti requisiti, questo poi rilascerà il nullaosta, ovvero il provvedimento di diniego, dandone comunicazione all'autorità consolare.
- Entro 8 giorni dall'ingresso in Italia il familiare ricongiunto si deve recare presso lo Sportello Unico, che ha rilasciato il nullaosta, che compila e gli consegna il modulo di richiesta del permesso di soggiorno, altrimenti è considerato irregolarmente presente sul territorio nazionale.
- Il permesso di soggiorno per motivi familiari gli consentirà di svolgere attività lavorativa subordinata o autonoma, di iscriversi a corsi scolastici, di accedere al Servizio Sanitario Nazionale.
Procedura per familiari al seguito
Per favorire la coesione e l'unità familiare, ove si sia titolare di visto di ingresso per lavoro subordinato, collegato a contratto di durata non inferiore a un anno per lavoro autonomo non occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi, è consentito l'ingresso al seguito degli stessi familiari con i quali è possibile attuare il ricongiungimento.
Per i familiari al seguito, si applica la medesima procedura prevista per il ricongiungimento ed è necessaria la stessa documentazione.
Ai fini della richiesta del nulla osta ci si può avvalere di un procuratore speciale.
Tale documentazione deve essere integrata da:
- fotocopia di un documento personale del delegato;
- delega a favore di cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, a presentare l'istanza di nulla osta per familiari al seguito, redatta dallo straniero che ha già ottenuto il visto per i motivi sopra specificati, sottoscritta - sull'apposito modello disponibile presso la rappresentanza diplomatico-consolare - di fronte al funzionario del Consolato.
"Il familiare straniero di cittadino italiano o comunitario non deve richiedere il nulla osta allo sportello unico, ma direttamente il visto in Ambasciata"
Rilascio del permesso di soggiorno
- Dopo il passaggio allo Sportello Unico, il familiare ricongiunto o al seguito, deve recarsi presso un Ufficio Postale dove spedirà la richiesta di soggiorno rilasciatagli dallo Sportello Unico. L'Ufficio Postale rilascia una ricevuta recante due codici identificativi personali (userid e password) tramite i quali il richiedente potrà conoscere, collegandosi a www.portaleimmigrazione.it lo stato della pratica.
- La Questura comunicherà all'indirizzo e all'utenza telefonica mobile indicati nella domanda la data della convocazione presso i propri uffici per procedere ai rilievi foto-dattiloscopici e successivamente procederà ad una ulteriore comunicazione per la consegna del permesso di soggiorno.
Si avvisano i gentili utenti, che a partire dalle domande inoltrate a novembre 2021, la procedura dei ricongiungimenti familiari è interamente telematica mediante procedura informatizzata attivabile sul sito dedicato del Ministero dell'Interno ( https://portaleservizi.dlci.interno.it/ ) attraverso le credenziali SPID.
Al momento dell'inserimento della domanda dovranno essere allegati tutti i documenti utili per lo svolgimento dell'istruttoria. I dati anagrafici di richiedente e familiari da ricongiungere dovranno essere inseriti così come riportati sul passaporto.
L'Ufficio, esaminerà la documentazione allegata e, successivamente, sarà inviato al richiedente l'esito dell'istruttoria ESCLUSIVAMENTE per il tramite di comunicazioni del sistema ALI sulla casella di posta elettronica inserita in domanda. L'utente potrà accedere con le proprie credenziali a sistema per controllare che ci siano eventuali comunicazioni.
Analogamente, in caso di inserimento di documentazione carente o non idonea, il richiedente verrà informato delle necessarie integrazioni tramite comunicazioni del sistema ALI e dovrà provvedere ad allegare ESCLUSIVAMENTE a sistema i documenti richiesti. La stessa procedura vale anche nel caso in cui l’interessatosi faccia assistere da un legale di fiducia o da un patronato.
Si comunica inoltre che non saranno prese in considerazione integrazioni inviate tramite e-mail.
E' possibile inserire due indirizzi di posta elettronica: quello del richiedente e quello di un soggetto delegato, appositamente identificato.
La mancanza totale di documentazione comporterà la definizione della procedura per improcedibilità.
Nel caso in cui il richiedente non provveda a trasmettere la documentazione richiesta o trasmetta documentazione non idonea, la procedura verrà definita con un provvedimento di improcedibilità/rigetto.
Nel caso in cui la documentazione inserita o successivamente trasmessa venga ritenuta completa e idonea, l'utente potrà scaricare dal sistema ALI, la comunicazione di nulla osta, sulla quale dovrà apporre una marca da bollo da euro € 16,00.
Per le SOLE informazioni sulla procedura sarà possibile trasmettere una e-mail al seguente indirizzo: immigrazione.pref_genova@interno.it
Si invitano gli utenti a controllare le proprie domande attraverso le credenziali SPID.
PER IL RILASCIO DEL MODELLO 209 (RICHIESTA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO) E DELL'ACCORDO DI INTEGRAZIONE per i cittadini stranieri entrati in Italia con visto d'ingresso per ricongiungimento familiare a seguito di nulla osta la procedura per la richiesta di permesso di soggiorno è la seguente:
occorre inviare una email all'indirizzo: immigrazione.pref_genova@interno.it contenente i seguenti documenti:
- Passaporto del richiedente comprensivo di tutte le pagine contenenti i dati anagrafici completi.
- Permesso di soggiorno del richiedente in fronte e retro.
- Nulla osta al ricongiungimento del familiare ricongiunto.
- Copia del passaporto del familiare ricongiunto con le pagine riportanti i dati anagrafici, la pagina con timbro di entrata in Europa e la pagina del visto di ingresso.
- Copia del codice fiscale del familiare ricongiunto, se già in possesso.
A seguito dell'invio della suddetta documentazione, verrà inviata a mezzo email la richiesta del permesso di soggiorno e l'eventuale Accordo di Integrazione.
ATTENZIONE! IL MANCATO INVIO DELLA COMPLETA DOCUMENTAZIONE SOPRA RIPORTATA COMPORTERÀ IL MANCATO RILASCIO DELLA RICHIESTA DI PERMESSO DI SOGGIORNO E DELL'ACCORDO DI INTEGRAZIONE.
Si allega l’elenco dei documenti e i modelli da utilizzare
- Dirigente: Viceprefetto Stefano PICCOLO
Telefono: 010.5360.1 -
Addetti: Lido ROSSELLI, Cristina BENA’
Ubicazione: Largo Lanfranco, 1 (piano secondo)
Orario di apertura al pubblico: su appuntamento nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì, dalle ore 9 alle ore 11
Telefono per informazioni: 010.5360.543Indirizzo di posta elettronica:
- immigrazione.pref_genova@interno.it
- lido.rosselli@interno.it
- cristina.bena@interno.it