Area I: Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della Legalità Territoriale
Incarico
Dirigente Dell'Area
Dirigente
Dott.ssa Maria Giulia MINICUCI
Qualifica
VICEPREFETTO
Nome ufficio
Area I - Ricorsi
Ubicazione dell'ufficio
1° Piano - Area I
Telefoni

Area II: Sistema Sanzionatorio Amministrativo, Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio
Incarico
Dirigente Dell'Area
Dato non disponibile
Nome ufficio
Area III - Ricorsi Violazioni al C.D.S. - Sequestri e Fermi Amministrativi
Ubicazione dell'ufficio
1° Piano - Depenalizzazione

Ricorsi avverso i provvedimenti del questore

I cittadini, portatori di interessi legittimi riconosciuti rilevanti,  possono proporre ricorso gerarchico al Prefetto avverso una serie di atti  non definitivi adottati da Questore della provincia, quali:

  1. i provvedimenti di diniego o di revoca di porto di fucile per uso sportivo o per uso caccia
  2. l'irrogazione del foglio di via obbligatorio ovvero il divieto di soggiorno in una o più località
  3. l'irrogazione del "divieto di assistere ad avvenimenti sportivi" (più noto come D.A.SPO.).

 

 

Chi può fare ricorso

Chiunque abbia interesse ad annullare o riformare l'atto del Questore.

 


Cosa fare

Il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla data della notifica o della comunicazione in via amministrativa del provvedimento del Questore e da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il ricorso può essere consegnato direttamente presso la Prefettura-U.T.G. che rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione ovvero inviato in Prefettura-U.T.G., mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e, in tal caso, la data di spedizione vale quale data di presentazione.

Il Prefetto può:

  • dichiarare inammissibile il ricorso se riconosce che non poteva essere proposto
  • assegnare al ricorrente un termine per la regolarizzazione, ove ravvisi una irregolarità sanabile
  • dichiarare il ricorso improcedibile, ove il ricorrente non provveda alla regolarizzazione
  • respingere il ricorso, se riconosce infondato il ricorso
  • accogliere per motivi di legittimità o di merito ed annullare o riformare l'atto impugnato.

La decisione adottata viene notificata agli interessati.

 

Documentazione richiesta

  1. ricorso in bollo da 16€
  2. eventuali atti o documenti a supporto dei motivi del ricorso.

 

Riferimenti normativi

  • T.U.L.P.S.
  • D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
Ricorsi avverso i provvedimenti del sindaco quale ufficiale del governo

I cittadini possono presentare ricorso gerarchico al Prefetto avverso i seguenti atti, non definitivi, adottati dal Sindaco:

  1. diniego di iscrizione o di cancellazione di un soggetto e/o di un nucleo familiare dall'anagrafe della popolazione residente
  2. iscrizione d'ufficio all'anagrafe della popolazione residente o trasferimento della residenza
  3. rifiuto di rilasciare un certificato anagrafico o rilascio di un certificato contenente errori.

 

Chi può fare ricorso

Il destinatario del provvedimento dell'Ufficiale d'Anagrafe e, comunque,  chiunque abbia un interesse giuridicamente rilevante.

 

Cosa fare

Il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla data della notifica del provvedimento dell'Ufficiale d'Anagrafe alla Prefettura-U.T.G. della provincia in cui ha sede il Comune che ha emesso l'atto.

Il ricorso può essere consegnato direttamente presso la Prefettura-U.T.G. che rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione ovvero inviato in Prefettura-U.T.G., mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e, in tal caso, la data di spedizione vale quale data di presentazione.

Il Prefetto, compiuti i necessari accertamenti può:

  • sospendere gli effetti del provvedimento impugnato
  • respingere il ricorso, se riconosce infondato il ricorso
  • accogliere il ricorso ed annullare o riformare l'atto impugnato.

Contro il provvedimento del Prefetto è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria, nei tempi e con le modalità indicate nel Codice di procedura civile.



 

Documentazione richiesta

  1. ricorso in bollo da €.16,00
  2. eventuali atti o documenti atti a dimostrare l'effettiva residenza del ricorrente.

 

Riferimenti normativi

  • Legge 24 dicembre 1954, n. 1228
  • D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199
  • D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223
  • D.L. 09 febbraio 2012, n. 5.
Ricorsi per violazioni al codice della strada

Nel caso in cui sia stata commessa una violazione delle norme del Codice della Strada e sia stata ricevuta la "contravvenzione", l'interessato può scegliere tra la conciliazione amministrativa (pagamento della contravvenzione nella misura indicata sul verbale di accertamento della violazione) - quando è consentita - ed il ricorso al Prefetto del luogo in cui è stata commessa.

Il ricorso è uno scritto con il quale il proprietario o il conducente di un veicolo, al quale è stata contestata una violazione delle norme del Codice della Strada, chiarisce i motivi per i quali ritiene ingiusta o errata la contravvenzione.

Il pagamento in misura ridotta non è consentito:

  • quando il trasgressore non abbia ottemperato all'invito di fermarsi;
  • quando, trattandosi di veicolo a motore, il conducente si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione, la patente di guida o altri documenti necessari per la circolazione (es. contrassegno assicurativo);
  • per alcune violazioni riguardanti il trasporto di cose;
  • per la circolazione con targa non propria o contraffatta;
  • per la circolazione con veicolo che ha subìto il ritiro della carta di circolazione o di autorizzazione o licenza;
  • in caso di guida senza patente o con patente revocata, ritirata o sospesa;
  • in caso di guida con patente estera non emessa da Stato dell'UE scaduta di validità, quando la residenza in Italia è stata acquisita da più di un anno;
  • per alcune violazioni nel trasporto di merci pericolose;
  • in caso di inversione del senso di marcia in autostrada.

In questi casi, il verbale viene trasmesso entro 10 giorni al Prefetto competente per il luogo della violazione, il quale emette una ordinanza-ingiunzione con la quale determina l'ammontare della sanzione entro il limite massimo, secondo la gravità della violazione ed il comportamento del responsabile.

Il Prefetto esamina il ricorso e decide in base alle motivazioni ed alle prove in esso contenute.

  • Ricorso non accolto: il Prefetto emette una ordinanza - ingiunzione con la quale stabilisce una sanzione pecuniaria pari al doppio della sanzione originale (la multa raddoppia);
  • Ricorso accolto: il Prefetto emette una ordinanza con la quale stabilisce l'archiviazione (annullamento) del verbale di contravvenzione che estingue sia le sanzioni pecuniarie indicate sul verbale, sia le eventuali sanzioni accessorie - es. sequestro del veicolo e/o sospensione della validità della patente di guida.

 



 

Chi può fare la richiesta

Il proprietario o il conducente di un veicolo, al quale è stata contestata una violazione delle norme del Codice della Strada, che ritiene ingiusta o errata la contravvenzione.

Non è ammissibile il ricorso al Prefetto presentato da soggetto che assuma la qualità di conducente del veicolo al tempo della rilevazione dell'illecito, ma che non risulti destinatario di contestazione immediata o di notificazione del verbale di accertamento (non sia né conducente né proprietario del veicolo).

 

Cosa fare

Nel caso di ricorso, prima di pagare la sanzione si deve attendere la decisione del Prefetto.

Preavviso di violazione: Nei confronti del cd. preavviso di violazione (cioè l'atto lasciato sul parabrezza dal vigile urbano) non è ammesso subito il ricorso al Prefetto. L'interessato deve attendere la notifica del verbale. Dalla data di notifica decorre il termine per l'eventuale ricorso al Prefetto.

Quando può essere presentato il ricorso: Il ricorso può essere, ad esempio, proposto perché:

  • i dati anagrafici del proprietario del veicolo non corrispondono a quelli della contravvenzione;
  • notifica fuori termine, se la multa viene notificata trascorsi i 90 giorni dalla data dell'avvenuta infrazione.

A seconda dei casi anche perché:

  • manca l'indicazione dell'agente accertatore (anche solo attraverso il numero di matricola);
  • manca l'indicazione della norma violata;
  • manca l'indicazione del luogo, giorno ed ora della commessa violazione.

Oltre a questi motivi "formali", si possono naturalmente far valere anche motivi sostanziali:

  • mancanza di un segnale;
  • fatto svoltosi diversamente da quanto descritto;
  • errore nella lettura della targa in quanto il veicolo in quel momento si trovava in tutt' altro luogo (eventualmente allegando dichiarazioni di testimoni od indicando altre prove).

È bene però sapere che la descrizione dei fatti risultante dal verbale è protetta dalla "fiducia preferenziale" che le norme stabiliscono a favore degli atti compilati da pubblici ufficiali.

Facoltatività: La tutela giurisdizionale contro i verbali di accertamento di violazioni del Codice della strada è immediatamente azionabile ed è alternativa alla proposizione del ricorso al Prefetto.
Il ricorso può essere presentato all'organo accertatore o direttamente al Prefetto.

Termini: Il verbale di contravvenzione può essere impugnato dall'interessato (ricorso) entro sessanta giorni dalla contestazione (si ricorda che per "contestazione" - notifica - si intende sia la consegna immediata del verbale da parte dell'agente, sia l'invio per posta dello stesso verbale).

I termini entro i quali quest'ultimo deve emettere ordinanza ingiunzione i pagamento è di 120 giorni dalla data in cui pervengono dall'organo accertatore il verbale gli atti e le informazioni utili alla decisione salvo eventuale interruzione dovuta alla richiesta di audizione dell'interessato.

Decorso tale termine senza che sia stato adottata ordinanza il ricorso si intende annullato.

Il provvedimento deve essere notificato entro 150 giorni dalla sua adozione.

Contro l'ordinanza ingiunzione di pagamento l'interessato può proporre opposizione entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento (60 giorni se l'interessato risiede all'estero) al Giudice di Pace del luogo ove è stata commessa la violazione.

Riassumendo si può chiedere l'intervento del Giudice di Pace o subito in alternativa al ricorso al Prefetto o dopo il decreto ingiuntivo del Prefetto. Nel primo caso si contesta il verbale di violazione nel secondo caso si contesta il decreto del Prefetto.

Sottoscrizione del ricorso: Il ricorso sottoscritto da persona che non risulti destinatario di contestazione immediata o di notificazione del verbale di accertamento è dichiarato inammissibile.

Si ammette il ricorso presentato da procuratore legale se vi è allegato il relativo mandato.

Presentazione da parte di chi assuma la qualità di conducente al tempo della rilevazione dell'illecito. Non è ammissibile il ricorso al Prefetto presentato da soggetto che assuma la qualità di conducente del veicolo al tempo della rilevazione dell'illecito, ma che non risulti destinatario di contestazione immediata o di notificazione del verbale di accertamento (non sia né conducente né proprietario del veicolo).

Rateizzazione: La normativa vigente ammette la rateizzazione

  • della sanzione prevista per la violazione del Codice della strada a norma dell'art. 202 bis del C.d.S., come dal seguente modulo: modello 2 - fac simile istanza di rateizzazione verbali per violazione C.d.S.
     
  • della sanzione inflitta con l'ordinanza ingiunzione a norma dell'art. 26 della legge n. 689/81. In questo caso la norma ammette infatti, previa istanza dell'interessato correlata dalla documentazione che attesti lo stato economico, il frazionamento in rate mensili delle somme di cui l'autorità amministrativa ingiunge il pagamento con la ordinanza conclusiva del procedimento sanzionatorio (la quale, come è noto, irroga una sanzione determinata dal Prefetto almeno per il doppio del minimo edittale).

Quando è possibile il ricorso al giudice di pace: È sempre possibile, in alternativa al ricorso al Prefetto, il ricorso al Giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione al Codice della Strada.

Il ricorso va presentato entro 60 giorni dalla contestazione su strada o dalla notifica della multa, sempre che non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi consentiti.

Il ricorso al Giudice di pace può essere proposto anche dopo l'esito negativo del ricorso al Prefetto, ma in questo caso il termine è di 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione.

Come si presenta il ricorso al giudice di pace: Il ricorso, in carta semplice, va depositato o inviato presso la cancelleria del Giudice di pace, allegando la multa o copia dell'ordinanza-ingiunzione.

Innanzi al giudice di pace non è necessaria l'assistenza di un avvocato o un procuratore, ma in questo caso occorre, ai fini della notificazione degli atti successivi, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel territorio di competenza del Giudice.

Occorre precisare che si apre una "causa" vera e propria, regolata dalle norme del codice di procedura civile; il ricorrente può far valere le proprie ragioni anche personalmente, senza l'assistenza di un avvocato, ma dovrà attentamente seguire le regole processuali sopra accennate. Nella maggioranza dei casi, inoltre, l'autorità che ha emesso il provvedimento contro cui si ricorre sarà assistita da un legale: è un elemento di cui occorre tener conto sia per l'elaborazione delle argomentazioni a sostegno del ricorso, sia per la previsione delle possibili spese in caso di sconfitta nella causa.


Come si conclude il procedimento del giudice di pace: Il Giudice di pace accoglie il ricorso quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità del ricorrente, oppure può accoglierlo solo in parte, modificando, ad esempio l'entità della sanzione;

oppure

respinge il ricorso quando accerta la responsabilità del ricorrente. In tal caso sono a carico di quest'ultimo, oltre alla sanzione che il giudice determina in misura non inferiore al minimo stabilito dalla legge, anche le spese del procedimento nonché gli onorari di avvocato della controparte.

La sentenza del Giudice di pace è appellabile solo in Corte di Cassazione.

Attenzione:

Nel caso in cui una multa riguardi un veicolo già venduto ad altri al momento della violazione, in base a quanto previsto all'art. 386 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, è possibile inviare (consigliamo con raccomandata con ricevuta di ritorno) all'autorità che ha emesso il verbale una lettera con fotocopia della dichiarazione di vendita autenticata dal notaio o della visura/certificazione del Pubblico Registro Automobilistico dell'avvenuta trascrizione.

In questo caso l'autorità deve infatti provvedere all'autoannullamento della contravvenzione, rinnovando il procedimento sanzionatorio nei confronti dell'effettivo proprietario.

Poiché tuttavia l'esito favorevole di tale procedura non può essere garantito in tutti i casi, è consigliabile presentare - anche in questa ipotesi - un regolare ricorso al Prefetto o al Giudice di.

 

Documentazione richiesta

Scritti difensivi e documenti sono presentati in carta semplice.

modello 1 fac-simile ricorso violazioni al Codice della strada
 



Il ricorso può essere presentato anche a mezzo P.E.C. all'indirizzo: protocollo.prefmc@pec.interno.it purché sottoscritto con la firma digitale autenticata dalla persona legittimata, ovvero in alternativa purché rechi in allegato, in formato PDF, il testo del gravame firmato. 


Riferimenti normativi

  • Legge 24.11.1981, n. 689
  • Nuovo Codice della Strada.
Ultimo aggiornamento
Giovedì 4 Luglio 2024, ore 15:25