La cittadinanza italiana si basa sul principio dello "ius sanguinis" (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano.
I cittadini stranieri, tuttavia, possono acquistarla se in possesso di determinati requisiti.
La materia è attualmente regolata dalla legge n. 91 del 5 febbraio 1992 e successivi regolamenti.
In base a questi è possibile individuare due tipologie di concessione:
- CONCESSIONE PER MATRIMONIO (art. 5 L. 91 del 5 febbraio 1992 succ. modificata dalla Legge n. 94 del 2009)
- CONCESSIONE PER RESIDENZA (art. 9 L. 91 del 5 febbraio 1992 succ. modificata dalla Legge n. 94 del 2009)
IMPORTANTE: si fa presente che l'ufficio comunica con il richiedente la cittadinanza italiana ESCLUSIVAMENTE tramite l'indirizzo email indicato in fase di compilazione della domanda online; pertanto si prega di porre la MASSIMA ATTENZIONE nell'indicazione del suddetto indirizzo email.
CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA:
1) PER MATRIMONIO CON CITTADINO ITALIANO
Il cittadino straniero, o apolide, coniugato con un cittadino italiano può chiedere di acquistare la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 5 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91, se
- risiede legalmente in Italia da almeno due anni dopo il matrimonio (tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi); se il coniuge è stato naturalizzato cittadino italiano, devono essere trascorsi 2 anni dalla data del giuramento del coniuge (tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi);
- è stato residente all'estero, dopo tre anni dalla data del matrimonio, ed attualmente risiede legalmente in Italia (tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi).
IMPORTANTE: dal momento della presentazione e fino all'adozione del decreto di concessione della cittadinanza, non deve essere intervenuto scioglimento, annullamento o separazione personale dei coniugi o cessazione degli effetti civili del matrimonio; in particolare è necessario che sussista la coabitazione dei coniugi (stesso stato di famiglia).
Casi per cui è previsto il rigetto della domanda:
- per motivi inerenti la sicurezza della Repubblica;
- per condanna definitiva del richiedente, pronunciata in Italia o all'estero, per reati di particolare gravità.
2) PER RESIDENZA LEGALE ININTERROTTA IN ITALIA
È possibile richiedere la Cittadinanza Italiana ai sensi dell'art.9 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91 se:
- sei nato in Italia e vi risiedi legalmente da almeno 3 anni (art.9, c. 1, lett. A);
- sei figlio o nipote in linea retta di cittadini italiani per nascita, e risiedi legalmente in Italia da almeno 3 anni (art. 9, c. 1, lett. A);
- sei maggiorenne, adottato da cittadino italiano o figlio di cittadino straniero naturalizzato, e risiedi legalmente in Italia da almeno 5 anni, successivi all'adozione o alla naturalizzazione del genitore (art. 9, c. 1, lett. B);
- hai prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano (nel caso di servizio all'estero, non occorre stabilire la residenza in Italia e puoi presentare domanda alla competente autorità consolare) (art. 9, c. 1, lett. C);
- sei cittadino U.E. e risiedi legalmente in Italia da almeno 4 anni (art. 9, c. 1, lett. D);
- sei apolide o rifugiato e risiedi legalmente in Italia da almeno 5 anni, successivi al riconoscimento dello status di apolide o di rifugiato (art. 9, c. 1, lett. E);
- sei cittadino straniero e risiedi legalmente in Italia da almeno 10 anni (art. 9, c. 1, lett. F).
IMPORTANTE: quale ulteriore requisito di carattere generale è avere una disponibilità di redditi, prodotti sul territorio nazionale, il cui ammontare non sia inferiore a quelli stabiliti dalla Decreto Legge 382/1989, convertito in Legge 8/1990, come confermati dall'art. 2 della legge 549/1995. I parametri di riferimento sono Euro 8.263,31 per il richiedente di stato libero, Euro 11.362,05 per il richiedente con coniuge a carico, Euro 516,00 da sommare per ogni figlio a carico.
Si possono considerare i redditi debitamente documentati, anche ai fini fiscali, di tutti i componenti del nucleo familiare dell'istante (non fanno parte del nucleo familiare i conviventi non legati da alcun vincolo di parentela).
IMPORTANTE: al momento dell'adozione del decreto di concessione della cittadinanza deve risultare la continuità della residenza sul territorio italiano e il permanere della capacità reddituale nella misura minima di cui sopra.
Per le richieste di cittadinanza per residenza, in pendenza di istruttoria e fino alla conclusione del procedimento, NON è consentito il trasferimento della residenza all'estero pena la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza.
Casi di rigetto dell'istanza: La legge attribuisce un ambito di discrezionalità nella valutazione degli elementi in possesso dell'Amministrazione. Il diniego può essere determinato oltre che dai motivi inerenti la sicurezza della Repubblica, anche da mancanza del periodo di residenza legale, insufficienza dei redditi del nucleo familiare, presenza di precedenti penali.
COME PRESENTARE LA DOMANDA
Lo straniero può presentare la domanda di concessione della cittadinanza italiana ON LINE, registrandosi al portale del Ministero dell'Interno al seguente link: https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliCittadinanza/ali/home.htm
Dal 18 giugno 2015 questa è la sola modalità di presentazione ammessa; le istanze presentate a mezzo posta non saranno più accettate. Eseguita la registrazione, lo straniero dovrà compilare telematicamente il modulo di domanda in tutte le sue parti, indicare nell'apposito spazio gli estremi della marca da bollo e allegare in formato elettronico, nelle apposite sezioni del modulo, i seguenti documenti (Consultare le AVVERTENZE in fondo alla pagina):
- Certificato di nascita legalizzato munito di traduzione legalizzata;
- Certificato penale del paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza legalizzato e munito di traduzione legalizzata. (lo straniero richiedente la cittadinanza italiana, che sia entrato in Italia prima del 14° anno di età e che abbia maturato la ininterrotta residenza sul territorio italiano, qualora sia assolutamente ed oggettivamente impossibilitato a produrre il certificato penale del Paese di origine e dei Paesi terzi di residenza dovrà allegare voce "Certificato Penale" i certificati di frequenza scolastica relativi ai periodi antecedenti al compimento del 14° anno di età);
-
Ricevuta del pagamento del contributo obbligatorio di 250€, (mod. 451 aggiornato dal decreto legge n. 113 del 4 Ottobre 2018) sul C/C n. 809020 intestato a: MINISTERO INTERNO D.L.C.I. - CITTADINANZA con causale: "Cittadinanza -contributo di cui all'art.1, comma 12, legge 15 luglio 2009, n. 94".
Si faccia attenzione a non utilizzare il modello in uso precedentemente all'emanazione del D.L. n. 133/2018, dove è ancora indicato il vecchio importo di 200 euro. Si faccia attenzione, altresì, a indicare nei campi ESEGUITO DA e RESIDENTE IN i dati dell'interessato al procedimento di cittadinanza, indipendentemente da chi esegue materialmente il pagamento del bollettino (Visualizza Esempio di bollettino);
- Documento di riconoscimento (Carta d'identità);
- Passaporto;
- Permesso di soggiorno.
IMPORTANTE: VERIFICARE CHE LE GENERALITÀ INSERITE NEL MODULO DI RICHIESTA ON LINE (nome, cognome, data e luogo di nascita) SIANO PERFETTAMENTE CORRISPONDENTI A QUELLE INDICATE SUI DOCUMENTI ESTERI (certificato di nascita, certificato penale e passaporto).
ATTENZIONE: per le donne che hanno acquisito il cognome del coniuge, occorre inoltre (a meno che nella certificazione di nascita non sia indicato anche il cognome da nubile) allegare alla voce "Documento generico" una attestazione rilasciata dalle competenti Autorità diplomatiche consolari in Italia dove si certifichino le esatte generalità, o certificato di matrimonio o certificato di divorzio. L'attestazione consolare deve essere legalizzata in Prefettura.
ATTENZIONE: nelle richieste per matrimonio (art. 5) qualora il coniuge abbia altra residenza dal richiedente allegare alla voce "Documento generico" breve dichiarazione, sottoscritta da entrambi i coniugi, circa i motivi della diversa residenza (motivi di lavoro, ecc.).
Qualora al richiedente sia stato riconosciuto lo status di rifugiato (art. 9, c. 1, lett. E) in alternativa ai certificati di nascita e penale dovrà produrre quanto segue:
- Atto notorio formato in Tribunale sostitutivo del certificato di nascita in cui si dichiarino le proprie generalità e sostitutivo del certificato penale in cui si dichiari di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso nel proprio Paese d'origine (allegare il documento nelle voci "Certificato di nascita" e "Certificato Penale");
- copia certificato di riconoscimento dello status di rifugiato (allegare il documento alla voce "Documento generico").
Dopo aver presentato la domanda verrà inviata, all'indirizzo di posta elettronica indicato dallo straniero sul modulo di domanda, un messaggio che invita alla consultazione del portale sul quale lo straniero potrà visualizzare le comunicazioni a lui inviate dalla Prefettura concernenti:
- l'avvenuta accettazione della domanda ed il relativo numero di protocollo K10/..........
- i documenti cartacei da presentare e le modalità di presentazione
-
l'eventuale irregolarità della domanda o della documentazione allegata
ALTRE INFORMAZIONI:
I titolari dello status di PROTEZIONE SUSSIDIARIA così come coloro che hanno la PROTEZIONE UMANITARIA non usufruiscono delle agevolazioni previste per il rifugiato in materia di acquisto della cittadinanza italiana, ma rientrano nella disciplina generale prevista dagli articoli 5 e 9 della Legge sulla cittadinanza n. 91/1992.
Notifiche decreti
Il comune di residenza del neo cittadino provvederà alla notifica del decreto nei tempi e nei modi previsti dal comune stesso.
Lo straniero, entro 6 mesi dalla notifica del provvedimento, deve prestare giuramento presso il Comune di residenza ed acquista la cittadinanza italiana dal giorno successivo al giuramento.
Richieste di informazioni
Per controllare lo stato della pratica, dopo aver ricevuto dalla Prefettura la comunicazione dell'accettazione della domanda e il numero di protocollo (K10/.......), consultare il seguente link: https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliCittadinanza/ali/home.htm
Cambio residenza
In caso di cambio di residenza lo stesso deve essere tempestivamente comunicato all'ufficio fornendo l'indirizzo completo.
Accesso agli atti
Ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, i certificati di nascita e penale devono essere legalizzati dall'Autorità diplomatico-consolare italiana presente nello Stato di formazione, salvo le esenzioni previste da accordi internazionali (vedere avvertenza in fondo al riquadro).
I certificati devono anche essere correttamente tradotti in lingua italiana (a meno che non vengano adoperati per i certificati originali dei moduli plurilingue rilasciati in base alla Convenzione di Vienna:
- all'estero, dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane competenti per lo Stato di provenienza dei certificati, senza ulteriori adempimenti (è questa la regola per gli Stati esclusi dalla tabella di cui alla guida linkata in fondo al riquadro);
- nello Stato di provenienza (escluso il modo precedente), secondo le norme locali: in questo caso, anche le firme dei notai o funzionari preposti devono essere apostillate dalle autorità competenti (indicate nella guida linkata in fondo al riquadro), a meno che non provengano da Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Lettonia, Ungheria (nel qual caso sono esenti dall'Apostille);
- in Italia, dalle rappresentanze diplomatiche o consolari competenti per lo Stato di provenienza dei certificati, rappresentanze che possono essere individuate tramite gli elenchi del Ministero degli affari esteri italiano, all'indirizzo: in questo caso, le firme dei funzionari consolari stranieri devono essere legalizzate in bollo dalle Prefetture-Uffici territoriali del Governo, a meno che non si tratti dalle rappresentanze diplomatiche o consolari di Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Lettonia, Liechtenstein, Lussemburgo, Moldova, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia (nel qual caso sono esenti dalla legalizzazione);
- in Italia, mediante asseverazione della traduzione, eseguita da un traduttore ufficiale e da chiunque conosca la lingua di origine del certificato e quella italiana (a eccezione dell'interessato/a/i), tramite la produzione del relativo verbale di giuramento, ricevuto dal cancelliere di qualsiasi ufficio giudiziario di un Tribunale Italiano, compreso l'Ufficio del Giudice di Pace, senza ulteriori adempimenti.
Avvertenza: per agevolare il compito del/della richiedente, è stata predisposta una guida con tutte le esenzioni dalla legalizzazione e dalla traduzione relative a ogni Stato: la guida, costantemente aggiornata, può essere consultata e scaricata all'indirizzo seguente DocumentiCittadinanza.pdf
RIFERIMENTI NORMATIVI E LINK UTILI
- Legge 5 febbraio 1992, n. 91
- D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572
- D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362
- Legge 15 luglio 2009, n. 94
- Decreto Legge 4 Ottobre 2018, n. 113 (art. 14)