Cartella esattoriale
Riscossione coattiva dell'Amministrazione competente in caso di mancato o errato pagamento di sanzione pecuniaria per infrazione amm.va
Ruoli esattoriali ( riscossione coattiva delle sanzioni)
La Prefettura predispone i ruoli per la riscossione coattiva nel caso di mancato o errato pagamento di una sanzione pecuniaria per infrazione amministrativa (Violazione al Codice della Strada e alle norme del T.U.L.P.S., in materia di assegni, recupero spese di giudizio, recupero spese di custodia o altro).
Successivamente all'iscrizione a ruolo, l'Agenzia Entrate Riscossione della provincia di residenza del debitore notifica all'interessato un documento, denominato cartella esattoriale, con il quale si chiede il pagamento di quanto dovuto, oltre agli interessi ed alle spese.
Per i verbali di sanzioni amministrative redatti nei confronti di conducente e proprietario, non pagati nel termine previsto dalla normativa, vengono emesse due cartelle di pari importo, una a carico del conducente ed una a carico del proprietario.
Come contestare una cartella esattoriale
Chi può fare la richiesta:
I soggetti nei cui confronti è stata notificata la cartella esattoriale se ritengono illegittima l'emissione della stessa possono chiedere:
- l' annullamento all'Agenzia Entrate - Riscossione o alla Prefettura competente;
- in alternativa, presentare ricorso giurisdizionale (Giudice di pace o Tribunale entro 30 giorni dalla notifica della cartella).
Cosa fare:
Se il trasgressore/proprietario è in grado di dimostrare l'avvenuto pagamento entro i termini di legge della sanzione pecuniaria iscritta a ruolo, può richiedere all' Agenzia delle Entrate - Riscossione o alla Prefettura competente la sospensione della cartella (cd. sgravio) , allagando la documentazione necessaria a fondatezza della richiesta .
Il contribuente che, invece, intende contestare la cartella di pagamento deve proporre opposizione di fronte al Giudice di Pace o al Tribunale competente territorialmente .
Sono possibili i seguenti modi di opposizione :
- l'opposizione a sanzioni amministrative ex art.23 della legge 689/81;
- l'opposizione all'esecuzione ex art.615 c.p.c.;
- l'opposizione agli atti escutivi ex art.617 c.p.c.
Documentazione da presentare alla Prefettura per l' annullamento della cartella esattoriale:
- Domanda ( utilizzando preferibilmente il modello in allegato );
- Documentazione probatoria necessaria a verificare la fondatezza della richiesta di annullamento della cartella esattoriale di pagamento (es. ricevuta di avvenuto pagamento).
La documentazione può essere presentata alla Prefettura con una delle seguenti modalità:
- P.E.C. : protocollo.prefpd@pec.interno.it (inserire nell'oggetto "cartella esattoriale")
- Raccomandata a : Prefettura U.T.G. di Padova - Ufficio Ruoli - p.za Antenore 3 - 35131 Padova
- Consegna a mano all'Ufficio protocollo : lunedì, mercoledì 9.30 alle 11.30 a p.za Antenore 3, Padova
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Telefono: 049-833431