Requisiti, procedure e documenti necessari.

"Si comunica  che dal 1 gennaio 2022 le domande di cittadinanza non associate ad uno SPID  non saranno più visibili e gli interessati non potranno  accedere ai servizi di cittadinanza.

Si invitano pertanto  gli utenti che non avessero ancora provveduto, ad effettuare entro il 31 dicembre 2021 l'associazione  a SPID delle domande già presentate.

Si precisa che l'associazione è necessaria solo per i richiedenti residenti in Italia che hanno inviato  domanda con credenziali NON SPID  e che non hanno mai effettuato l'associazione al proprio SPID."

 

La cittadinanza italiana si basa sul principio dello "ius sanguinis" (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano.

I cittadini stranieri, tuttavia, possono acquistarla se in possesso di determinati requisiti.
La materia è attualmente regolata dalla legge n. 91 del 5 febbraio 1992 e successive modifiche ed integrazioni.

In base a questi è possibile individuare due tipologie di concessione:

CONCESSIONE PER MATRIMONIO (articolo 5 Legge 91 del 5 febbraio 1992 come modificato dalla Legge del 15.7.2009 n. 94 e dal D.L. del 4/10/2018 n. 113)

CONCESSIONE PER RESIDENZA (articolo 9 Legge 91 del 5 febbraio 1992 come modificato dal D.L. del 4/10/2018 n. 113)

Dal 18 giugno 2015 le domande possono essere presentate esclusivamente con modalità informatiche.

Cosa deve fare il cittadino:

Il richiedente compilerà la domanda, utilizzando le credenziali d'accesso ricevute a seguito di registrazione sul portale dedicato e la trasmetterà in formato elettronico, unitamente a:

1) certificazione estera di nascita con tutte le generalità, rilasciata in qualsiasi data, in originale o copia conforme; 

Avvertenza : La certificazione di nascita non deve essere prodotta se la nascita è avvenuta ed è stata registrata in Italia. Per le donne che hanno acquisito il cognome del coniuge, occorre inoltre (a meno che nella certificazione di cui al punto 1) non sia indicato anche il cognome di nascita) il certificato estero di matrimonio, rilasciato in qualsiasi data, in originale o copia conforme.

2) certificazione penale del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza, relativi ai precedenti penali (escluso il caso in cui, al compimento del 14° anno, l'interessato/a avesse già la residenza legale in Italia e l'abbia poi sempre mantenuta), di data non anteriore a sei mesi , in originale o copia conforme;
Gli atti di cui ai punti 1) e 2) dovranno essere legalizzati dall'Autorità diplomatica italiana presente nello Stato di formazione salvo le esenzioni previste per gli Stati aderenti alle convenzioni internazionali. Gli atti dovranno altresì essere debitamente tradotti in lingua italiana dalla suddetta Autorità oppure, in Italia, dall'Autorità diplomatica del paese che ha rilasciato l'atto (in questo caso dovrà essere legalizzato dalla Prefettura competente), oppure da un traduttore ufficiale che ne attesti la conformità all'originale con le formalità previste.
3) ricevuta dell'avvenuto pagamento del contributo di euro 250,00 previsto dalla legge n. 94/2009 e modificato dal D.L. 113/18;
4) marca da bollo;
5) documento di riconoscimento;

6) conoscenza della lingua italiana.

Il Decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1° dicembre 2018, n. 132 ha introdotto il requisito del possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana per le domande di cittadinanza per matrimonio e residenza  presentate, a decorrere dal 4 dicembre 2018, ai sensi degli articoli 5 e 9 della legge n. 91 del 1992.

Per dimostrare tale conoscenza - richiesta al livello B1 del QCER - all'atto della presentazione dell'istanza i richiedenti sono tenuti ad attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario in Italia o all'estero, riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

In alternativa, gli interessati sono tenuti a produrre apposita certificazione attestante il livello richiesto di conoscenza della lingua italiana, rilasciata da uno dei quattro enti certificatori riconosciuti dai cennati Ministeri: si tratta dell'Università per stranieri di Perugia, dell'Università per stranieri di Siena, dell'Università di Roma Tre e della Società Dante Alighieri e della connessa rete nazionale e internazionale di istituzioni ed enti convenzionati, rintracciabili nelle informazioni pubblicate sui siti dei medesimi Dicasteri ed enti certificatori.

Qualora il titolo di studio o la certificazione vengano rilasciati da un ente pubblico, i richiedenti dovranno autocertificarne il possesso, indicando gli estremi dell'atto, mentre, se si tratta di un istituto paritario ovvero di un ente privato, essi dovranno produrne copia autenticata.

Da tale specifico onere di attestazione sono esclusi coloro che hanno sottoscritto l'accordo di integrazione, di cui all'art. 4-bis del D. Lgs. n. 286/1998 e al D.P.R. n. 179/2011, e i titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di cui all'articolo 9 del medesimo D. Lgs., i quali dovranno soltanto fornire, al momento della presentazione dell'istanza, gli estremi rispettivamente della sottoscrizione dell'accordo e del titolo di soggiorno in corso di validità, in quanto la legge già presuppone una valutazione della conoscenza della lingua italiana.

Si rappresenta che saranno rifiutate tutte le istanze di cittadinanza per matrimonio e per residenza presentate prive delle autocertificazioni o attestazioni sopraindicate .

Lo straniero deve presentare la domanda di concessione della cittadinanza italiana  esclusivamente ON LINE. Dal 18 gennaio 2021 è  stata resa disponibile su rete pubblica (internet) all'indirizzo https://portaleservizi.dlci.interno.it  la nuova sezione  Cittadinanza  per la compilazione, l'invio e la gestione delle domande di cittadinanza online da parte del richiedente.

Articolo 5 - Chi può fare la richiesta :

A. Il cittadino straniero o apolide coniugato con un cittadino/a italiano/a e residente legalmente in Italia da almeno due anni dalla data del matrimonio purchè al momento dell'adozione del decreto di concessione della cittadinanza non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.

B. Lo straniero residente all'estero, dopo tre anni dalla data del matrimonio, purchè al momento dell'adozione del decreto di concessione della cittadinanza non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.

I termini di cui ai punti A e B sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.

Il cittadino straniero coniugato con persona naturalizzato/a italiana può presentare istanza di cittadinanza con le stesse modalità decorsi uno o due anni dalla data di naturalizzazione del coniuge.

Accoglimento della domanda

Se la domanda sarà accolta con esito positivo lo straniero, lo straniero entro sei mesi dalla notifica del decreto, dovrà prestare giuramento presso il Comune di residenza. Il cittadino straniero diverrà cittadino italiano il giorno successivo al giuramento.


Rigetto della domanda

E' previsto il rigetto della domanda di cittadinanza italiana per i seguenti motivi:

  • Sicurezza della Repubblica
  • Condanna definitiva del richiedente, pronunciata in Italia o all'estero, per reati ai sensi dell'articolo 6, comma 1 , lett. a) e b) della Legge 91/92.

Articolo 9 - Chi può fare la richiesta :
 

  • Il cittadino non comunitario residente legalmente in Italia da almeno 10 anni;
  • Il cittadino di uno Stato membro della Comunità Europea residente legalmente in Italia da almeno 4 anni;
  • L'apolide e il rifugiato politico residente legalmente in Italia da almeno 5 anni dal riconoscimento dello status;
  • Il cittadino straniero residente in Italia da almeno 3 anni con genitori o nonni nati cittadini italiani o che è nato in Italia;
  • Il cittadino straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio italiano da almeno 5 anni successivamente all'adozione;
  • Il cittadino straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano;
  • Il cittadino non comunitario residente legalmente in Italia da almeno 10 anni.

Accoglimento domanda

Se la domanda sarà accolta con esito positivo lo straniero, lo straniero entro sei mesi dalla notifica del decreto, dovrà prestare giuramento presso il Comune di residenza. Il cittadino straniero diverrà cittadino italiano il giorno successivo al giuramento.

Rigetto della domanda 

Il mancato accoglimento della domanda può essere determinato dai seguenti motivi:

  • sicurezza della Repubblica;
  • mancanza del periodo di residenza legale;
  • insufficienza dei redditi;
  • precedenti penali;
  • insufficiente livello di integrazione.


Le domande di cittadinanza, sia per matrimonio che per residenza, così come le dichiarazioni di elezione, riacquisto e rinuncia, sono soggette ad un pagamento di un contributo pari a € 250,00.

Scarica fac-simile   conto corrente

TEMPI

48 mesi dalla data di presentazione delle domande, sia per matrimonio che per residenza, complete della documentazione richiesta.

Ultimo aggiornamento
Mercoledì 18 Settembre 2024, ore 12:25
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