Presso le Prefetture è stato istituito l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio, c.d. "White List", previsto dall'art. 1, commi 52-57, della Legge 6 novembre 2012, n. 190. Con il D.P.C.M. del 18 aprile 2013, pubblicato in G.U. il 15 luglio 2013 ed entrato in vigore il 14 agosto 2013, successivamente modificato dal D.P.C.M. del 24 novembre 2016, pubblicato in G.U. il 31 dicembre 2016, sono state disciplinate modalità per l'istituzione e l'aggiornamento dell'elenco in questione e per lo svolgimento delle correlate attività di verifica.
Tale elenco ha lo scopo di rendere più efficaci i controlli antimafia nei confronti dei soggetti economici operanti nei settori maggiormente esposti a rischi di infiltrazione mafiosa, attraverso un'azione preventiva di contrasto alla criminalità organizzata. Ai sensi dell'art. 1, comma 52, della Legge n. 190/2012, le stazioni Appaltanti, prima di sottoscrivere, autorizzare un contratto o un subcontratto, di qualsiasi importo, relativi alle attività elencate dall'art. 1, comma 53, della citata Legge, dovranno obbligatoriamente acquisire la Comunicazione e l'Informazione antimafia mediante consultazione delle White List.
Il catalogo dei settori maggiormente esposti a rischio di infiltrazione mafiosa, individuati dall'art. 1, comma 53, della Legge n. 190/2012, è stato di recente modificato dal Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con Legge 5 giugno 2020, n. 40, articolato secondo le seguenti sezioni:
- Sez. I Estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- Sez. II Confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- Sez. III Noli a freddo di macchinari;
- Sez. IV Fornitura di ferro lavorato;
- Sez. V Noli a caldo;
- Sez. VI Autotrasporto per conto terzi;
- Sez. VII Guardiania dei cantieri;
- Sez. VIII Servizi funerari e cimiteriali;
- Sez. IX Ristorazione, gestione delle mense e catering;
- Sez. X Servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.
L'iscrizione nella White List ha natura volontaria e tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta, sempre che permangano inalterate, relativamente ai soggetti e alla composizione del capitale sociale, le seguenti condizioni:
- assenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia);
- assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa di cui all'art. 84, comma 3, del Codice Antimafia.