Informazioni e modulistica iscrizione White List
Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. " White List")

Presso la Prefettura di Padova, Ufficio Antimafia ,  è istituito dal 14 agosto 2013 l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (c.d. "White List") previsto dalla legge 6/11/2012, n. 190 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013 pubblicato in G.U. il 15 luglio 2013.

L'iscrizione nell'elenco, che è di natura volontaria, soddisfa i requisiti per l'informazione antimafia per l'esercizio dell'attività per cui è stata disposta l'iscrizione. È pertanto soggetta alle seguenti condizioni:

  • assenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all' art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia)        
  • assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa di cui all' art. 84, comma 3, del Codice Antimafia.        

L'iscrizione è valida per dodici mesi dalla data in cui è disposta, salvi gli esiti delle verifiche periodiche.

Le attività imprenditoriali iscrivibili nell'elenco prefettizio  sono solo  quelle espressamente individuate nell'art. 1 comma 53 della legge 190/2012, come novellato da ultimo dal D.L. 23/2020 convertito con modificazioni dalla l. 40/2020, e cioè:

    a)  abrogato

    b)  abrogato

    c)  estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

    d)  confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

    e)  noli a freddo di macchinari;

    f)  fornitura di ferro lavorato;

    g)  noli a caldo;

    h)  autotrasporto per conto di terzi;

    i )  guardiania dei cantieri;

i-bis) servizi funerari e cimiteriali;

i-ter) ristorazione, gestione delle mense e catering;

i-quater) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

Acquisizione della certificazione antimafia per le attività individuate dall'art. 53 della legge 190/2012

A partire dal 25 giugno 2014 per le attività imprenditoriali sopra elencate, i soggetti previsti all'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 devono obbligatoriamente acquisire la comunicazione   e   l'informazione   antimafia liberatoria attraverso la consultazione, anche in via telematica, dell'elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori, istituito presso la Prefettura competente.

Per i soggetti (imprese) che risultano non censiti nella B.D.N.A. e che tuttavia hanno presentato la domanda di iscrizione nella White List, si osservano le disposizioni di cui all'art. 92, commi 2 e 3 del Codice Antimafia.

Pertanto le stazioni appaltanti, dopo aver soddisfatto l'obbligo di consultare le White List, accertandosi in tal modo che l'impresa abbia già assolto l'onere di richiedere l'iscrizione, consultano la B.D.N.A .

Dal momento della consultazione decorreranno, quindi, i termini del citato art. 92, commi 2 e 3 del Codice Antimafia (trenta giorni), alla scadenza dei quali le stazioni appaltanti saranno legittimate a procedere alla conclusione o approvazione del contratto anche in assenza dell'informazione antimafia liberatoria e dell'iscrizione nella White List, fatte salve le cautele di legge in caso di successivo diniego di iscrizione.

N.B. L'iscrizione nella White List provinciale tiene luogo della comunicazione e/o informazione antimafia liberatoria non solo per l'esercizio delle attività per cui l'impresa ha conseguito l'iscrizione ma anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o sub-contratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali è stata disposta (art. 1, comma 1 lett. b) del D.P.C.M. del 24.11.2016, che ha introdotto l'art. 3 bis al D.P.C.M. 18.03.2013.

La stazione appaltante che abbia   aggiudicato   e stipulato il contratto o autorizzato il subappalto esclusivamente sulla base della domanda di iscrizione e' obbligata a informare la competente prefettura-ufficio territoriale del Governo di essere in attesa del provvedimento definitivo.

In caso di sopravvenuto diniego dell'iscrizione da parte della Prefettura competente, i contratti e subcontratti cui e' stata data esecuzione vengono revocati, salvo che l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi. 

Prefettura competente

La Prefettura  competente è quella della provincia dove l'impresa ha la propria residenza o sede legale.

Se l'impresa è costituita all'estero è la Prefettura della provincia dove l'impresa ha una sede stabile ai sensi dell'art.2508 c.c..

Se l'impresa è costituita all'estero senza sede stabile nel territorio dello Stato, occorre fare riferimento alla Prefettura nel cui elenco è richiesta l'iscrizione.

Procedura per l'iscrizione

Il titolare dell'impresa individuale ovvero il legale rappresentante della società deve presentare istanza alla Prefettura di Padova specificando il settore o i settori di attività per cui chiede l'iscrizione, allegando la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio e le autocertificazioni rese da ciascun soggetto sottoposto a verifica ai sensi dell'art.85 del Codice Antimafia relative ai familiari conviventi. (si vedano i moduli allegati)

L'istanza potrà essere trasmessa per posta certificata all'indirizzo protocollo.prefpd@pec.interno.it , specificando nell'oggetto "White List richiesta iscrizione", oppure via fax al numero 049/833550, oppure per posta ordinaria alla Prefettura di Padova - Ufficio Antimafia - Piazza Antenore 3, 35121 Padova.

La Prefettura, esperite con esito favorevole le verifiche volte ad accertare l'insussistenza delle citate condizioni ostative, dispone l'iscrizione dell'impresa nell'elenco pubblicato sul sito, dandone contestuale comunicazione all'interessato.

Nel caso in cui, a seguito delle verifiche disposte, emergano condizioni ostative, il Prefetto rigetta l'istanza di iscrizione dandone notizia all'interessato.

L'impresa iscritta nell'elenco ha l'obbligo di comunicare alla Prefettura qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali entro 30 giorni dalla data della modifica (adozione dell'atto o stipula del contratto che determina tali modifiche). Le società di capitali quotate in mercati regolamentati comunicano le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal testo unico di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.58.

La mancata comunicazione comporta la cancellazione dell'iscrizione.

Aggiornamento periodico dell'elenco

L'impresa comunica alla Prefettura, almeno trenta giorni prima della data di scadenza della validità dell'iscrizione, l'interesse a permanere nell'elenco. L'impresa può richiedere di permanere nell'elenco anche per  ulteriori settori di attività sempre tra quelli previsti  dall'art. 53 della legge n. 190/2012.
 

Ultimo aggiornamento
Mercoledì 11 Settembre 2024, ore 09:51
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