Invio domanda, esame, esito.

Il cittadino straniero che vive legalmente in Italia da più di 5 anni e intende chiedere il permesso CE per soggiornanti di lungo periodo (articolo 9 testo unico immigrazione) deve sostenere e superare il test di conoscenza della lingua italiana, disciplinato dal decreto del ministro dell'interno 4 giugno 2010.

Per sostenere il test deve inviare alla prefettura della provincia in cui risiede una domanda attraverso la procedura informatica attiva sul sito web dedicato https://portaleservizi.dlci.interno.it/

Il sistema informatico acquisisce la domanda e la inoltra all'ufficio competente, che verificata la regolarità della domanda convoca sempre on line entro 60 giorni l'interessato indicando la data e la sede dell'esame. In caso di esito positivo del test, la prefettura ne da comunicazione in via telematica alla questura della provincia che, verificata la sussistenza degli altri requisiti di legge, rilascia il permesso di soggiorno. In caso di esito negativo, il cittadino straniero può chiedere, usando la stessa procedura, di ripetere il test, soltanto dopo 90 giorni dalla data del precedente esame.

Sempre sullo stesso sito è possibile consultare il risultato del proprio test. Sono esentati dal test:

  • i figli minori di 14 anni;
  • le persone con gravi deficit di apprendimento linguistico certificati da una struttura sanitaria pubblica.

Non è tenuto allo svolgimento del test di cui all’art. 3 lo straniero che:

  • a) si è in possesso di attestati o titoli che certifichino la conoscenza della lingua italiana a un livello non inferiore all'A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue, rilasciato dall’Università per stranieri di Siena, dall’Università per stranieri di Perugia, dall’Università degli studi Roma tre e dalla società Dante Alighieri (enti certificatori;
  • b) si è in possesso di un'attestazione che dimostri che il cittadino ha frequentato un corso di lingua italiana presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti ed ha conseguito, al termine del corso, un titolo che attesta il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue;
  • c) che ha ottenuto, nell’ambito dei crediti maturati per l’accordo di integrazione di cui all’art. 4-bis del Testo unico, il riconoscimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue;
  • d) che ha conseguito il diploma di scuola secondaria di primo o secondo grado presso un istituto scolastico appartenente al sistema italiano di istruzione o ha conseguito, presso i centri provinciali per l’istruzione degli adulti il diploma di scuola secondaria di primo o di secondo grado, ovvero frequenta un corso di studi presso una Università italiana statale o non statale legalmente riconosciuta, o frequenta in Italia il dottorato o un master universitario;
  • e) straniero ha fatto ingresso in Italia in qualità di: dirigente o lavoratore altamente qualificato di società che hanno sede o filiali in Italia; professore universitario o ricercatore con incarico in Italia; traduttore/interprete; giornalista corrispondente ufficialmente accreditato in Italia.
Ultimo aggiornamento
Giovedì 26 Settembre 2024, ore 08:16