Violazione per detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope illegali
Il Nucleo Operativo Tossicodipendenze svolge le attività previste dall'Art.75 del D.P.R. 309/90 e s.m.i, che prevede l'attivazione di un procedimento amministrativo nei casi di detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti. Il Prefetto è l'autorità competente ad applicare le sanzioni amministrative alle persone che sono state trovate in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale.
Il procedimento amministrativo è attivato in Prefettura a seguito di una segnalazione da parte degli organi di Pubblica Sicurezza che hanno accertato e contestato al trasgressore l'illecito amministrativo.
La sostanza sequestrata al trasgressore è sottoposta a narcotest e/o agli esami tossicologici per accertare la quantità e la qualità della stessa.
Entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione l'interessato può presentare al Prefetto scritti o memorie difensive.
L'interessato può chiedere di prendere visione e di ottenere copia degli atti del procedimento che riguardino esclusivamente la sua persona.
Il procedimento amministrativo è rigorosamente vincolato alla tutela della riservatezza e al segreto professionale.
Gli accertamenti e gli atti del procedimento possono essere usati solo ai fini delle misure e delle sanzioni previste dalla legge (art.75 comma 13 del D.P.R. 309/90).
Se al momento della contestazione, la persona segnalata ha la diretta ed immediata disponibilità di veicoli a motore, gli Organi di Polizia procedono all'immediato ritiro della patente di guida per trenta giorni; nel caso di motociclo o ciclomotore, viene ritirato anche il certificato di idoneità tecnica; il mezzo viene sottoposto a fermo amministrativo sempre per trenta giorni.
Nucleo Operativo Tossicodipendenze (N.O.T.)
DIRIGENTE:
Dirigente Area IV - Responsabile del procedimento
ADDETTI:
Funzionario Assistente Sociale, dott.ssa Ilaria Pandini
tel. 0532 294405
e-mail: ilaria.pandini@interno.it
Assistente Amministrativo, sig.a Cristina Gandolfi
tel. 0532 294478
e-mail: cristina.gandolfi@interno.it
P.E.C. dell'Ufficio : immigrazione.preffe@pec.interno.it
ORARIO di apertura al pubblico: solo per appuntamento
Ubicazione dell'ufficio: C.so Ercole I d'Este, 16, Ferrara - piano terra
A chi è rivolto il servizio
La persona trovata in possesso di sostanze stupefacenti è convocata presso il Nucleo Operativo Tossicodipendenze (N.O.T.) della Prefettura-U.T.G. di residenza per un colloquio che si svolgerà con l'ausilio dell'esperienza professionale di un'assistente sociale.
I segnalati minorenni devono essere accompagnati al colloquio da almeno un esercente la potestà genitoriale.
Il soggetto domiciliato in provincia diversa da quella di residenza, può essere autorizzato a svolgere il previsto colloquio presso la Prefettura di domicilio, a seguito di istanza scritta da inviare al Prefetto del luogo di residenza.
Nel colloquio vengono date informazioni sul procedimento in corso e sulle conseguenze amministrative a cui va incontro la persona segnalata. Viene altresì valutata la possibilità di seguire un programma terapeutico educativo/informativo o socio-riabilitativo, in collaborazione con i Servizi Territoriali competenti.
La convocazione al colloquio avviene con apposita ordinanza tramite raccomandata al domicilio eletto e comunicato alle Forze dell'Ordine al momento della contestazione immediata della violazione dell'articolo 75.
Al termine del colloquio, nel caso di particolare tenuità della violazione e se ricorrono elementi tali da far presumere che la persona si asterrà, per il futuro, dal commettere nuove infrazioni, e limitatamente alla prima volta, si può definire il procedimento con il formale invito a non fare più uso di sostanze stupefacenti.
Negli altri casi vengono valutate le sanzioni amministrative da irrogare e la loro durata e viene formulato alla persona convocata, laddove ne ricorrano i presupposti, l'invito a seguire un programma terapeutico e socio-riabilitativo predisposto dal Servizio Pubblico per le Tossicodipendenze o da una struttura privata autorizzata.
La sanzione amministrativa comporta una o più delle seguenti disposizioni:
- la sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, o il divieto di conseguirli, per un periodo non inferiore un mese e fino a tre anni;
- la sospensione della licenza di porto d'armi, o il divieto di conseguirla, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno;
- la sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente, o il divieto di conseguirlo, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno;
- la sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo se cittadino extracomunitario, o il divieto di conseguirlo, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno.Le stesse sanzioni si applicano anche nel caso il soggetto non si presenti al colloquio previsto, senza giustificare l'assenza con adeguata documentazione attestante la natura dell'impedimento.
In tutti i casi in cui il N.O.T. viene a conoscenza dell'uso di sostanze stupefacenti lo comunica al Ser.D. dell'Ausl competente per territorio. (art.121 D.P.R. 309/90).
I dati relativi alle varie fasi del procedimento amministrativo ai sensi dell'art.75 del D.P.R. 309/90, vengono trasmessi, per fini statistici, alla Direzione Centrale per la Documentazione del Ministero dell'Interno che gestisce l'archivio storico del programma Statistico Nazionale sul monitoraggio della popolazione segnalata per consumo personale di sostanze.
L'accesso è riservato ai soli operatori addetti ed è coperto dalla tutela della privacy.
Riferimenti normativi
Legge 24/11/81 n.689
L egge 26 giugno 1990 n.162
D.P.R. 9 ottobre 1990 n.309 (ART.75 - ART.105 - ART.121 - ART.122 )
Decreto 12 luglio 1990 n.186
D.P.R. 5 giugno 1993 n.171
Legge 18 febbraio 1999 n.45
Legge n. 49/2006
Legge n. 94 del 2009
Legge n. 79/2014