Ai sensi del D.P.R. 396/2000 qualsiasi cittadino italiano che intende modificare il proprio nome e/o cognome deve essere autorizzato dal Prefetto.
Le richieste devono rivestire carattere di eccezionalità, considerato che le modifiche sono ammesse esclusivamente in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da significative motivazioni e adeguata documentazione. Pertanto, si raccomanda di fornire nell’istanza (se necessario utilizzando anche fogli a parte da allegare) dettagliate informazioni sui concreti motivi alla base della richiesta.
L'istanza può essere presentata solo da cittadini italiani.
In nessun caso può essere richiesta l'attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l'appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova registrato l'atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza.
La domanda, in bollo da € 16,00 deve essere presentata alla Prefettura oppure inviata per posta con raccomandata A/R, a – Prefettura di FERRARA – Corso Ercole I d’Este n. 16 – 44100 FERRARA .
La domanda può essere presentata in carta semplice, cioè senza la marca da bollo, ove si richieda il cambiamento del cognome perché ridicolo, vergognoso o rivelante l'origine naturale. La marca da bollo non verrà applicata anche sui successivi decreti prefettizi.
La Prefettura competente a ricevere la domanda è quella della provincia del luogo di residenza o del Comune dove si trova registrato l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce.
Si raccomanda di utilizzare al riguardo la modulistica predisposta dalla Prefettura e disponibile su questo sito Internet. Si invita a fornire nell’istanza (se necessario utilizzando anche fogli a parte da allegare) dettagliate informazioni sui concreti motivi alla base della richiesta.
Qualora la richiesta appaia meritevole di essere presa in considerazione, il richiedente sarà autorizzato, con decreto del Prefetto (da regolarizzare con 1 o 2 bolli da € 16,00), a far affiggere per trenta giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune di nascita e di quello di attuale residenza, un avviso contenente il sunto della domanda.
Lo stesso decreto può prescrivere la notifica del sunto della domanda, a cura del richiedente, a determinate persone.
Chiunque ritenga di avere interesse, può fare opposizione al Prefetto non oltre il termine di trenta giorni dalla data dell'ultima affissione o notificazione.
Effettuate le affissioni, sarà cura del richiedente presentare alla Prefettura copia dell'avviso con la relazione che attesti l’eseguita affissione e la sua durata. Il Prefetto, accertata la regolarità delle affissioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvederà ad emanare il decreto di autorizzazione (in bollo) al cambio del nome e/o del cognome.
INFORMAZIONI RELATIVE A CASI SPECIFICI
- Attribuzione del cognome al figlio minore in caso di riconoscimento contemporaneo da parte dei genitori.
A seguito della decisione della Corte Costituzionale n. 131/2022 del 27 aprile 2022 – pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1^ serie speciale, n. 22 del 1° giugno 2022 – i genitori di comune accordo, possono attribuire al figlio/a, al momento della nascita, i loro cognomi nell’ordine dai medesimi concordato, oppure attribuire soltanto il cognome di uno di loro.
b) Attribuzione del cognome al figlio minore nel caso di riconoscimento non contestuale da parte dei genitori.
Per i minori nati dopo il 2012 in caso di riconoscimento successivo alla denuncia di nascita l’attribuzione del cognome, secondo le indicazioni dell’art. 262 del codice civile ed in attuazione dell’art. 3 della legge 10 dicembre 2012, è di competenza del Tribunale Ordinario al quale i genitori dovranno rivolgersi ed inoltrare la relativa domanda.
- Modifica del nome e/o del cognome in seguito all'acquisto della cittadinanza italiana.
L'istanza si può presentare soltanto dopo aver prestato il giuramento ed avere richiesto ed ottenuto la trascrizione dell'atto di nascita al comune di residenza. Le donne a cui sia stato attribuito il cognome da nubile e che intendano riacquisire il cognome del marito devono presentare idoneo certificato di matrimonio; se il cognome da riacquisire è quello dell'ex-marito, occorre presentare idonea sentenza di divorzio, tradotta e legalizzata, che attesti l'autorizzazione a mantenere il cognome in questione.
Responsabile del procedimento: Dirigente Area II
Addetto: dott. Roberto de Leone
Ricevimento: per appuntamento
Telefono: 0532 294486
Indirizzo di posta elettronica: entilocali.pref_ferrara@interno.it
PEC: elettorale.preffe@pec.interno.it