Addetti al servizio: RIZZATI EMANUELE

 

Prenotazione appuntamenti 

Solo ed esclusivamente con e-mail all'indirizzo: legalizzazioni.pref_ferrara@interno.it

 

Contatti telefonici

Solo per evidenziare eventuali particolari problematiche:

Mercoledì: dalle 12.00 alle 13.00 al n. 0532294452

 

Tempi di erogazione

Entro 5 giorni

  • MARTEDI' dalle ore 9:30 alle 13:00: consegna documento da legalizzare presso lo sportello:
  • Venerdì dalle ore 9:30 -13:00: ritiro Legalizzazione/apostilla

E' possibile inviare alla Prefettura-Ufficio Legalizzazione, C.so Ercole I° d'Este, il documento da legalizzare avendo cura di indicare lo Stato di destinazione dello stesso ed allegando una busta già affrancata indicante l'indirizzo del richiedente.

 

In cosa consiste  

La "Legalizzazione" consiste nell'attestazione della qualità legale del Pubblico Ufficiale che ha apposto la propria firma su un documento (atti, copie ed estratti), nonché dell'autenticità della firma stessa.

La Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo provvede, per delega del Ministero degli Affari Esteri, alla legalizzazione delle firme su documenti da e per l'estero

Chi può fare la richiesta

Tutti i cittadini italiani o stranieri che devono far valere un documento italiano all'estero. Tutti i cittadini italiani o stranieri che devono far valere un documento consolare estero in Italia.

  

Cosa si legalizza

  • Atti e documenti formati in Italia affinché abbiano valore all'estero;
  • Atti e documenti formati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente in Italia, affinché abbiano valore in Italia.

INFORMAZIONI GENERALI

Atti non di competenza della Prefettura-U.T.G.

La legalizzazione degli atti firmati da Notai, dai Funzionari di Cancelleria e dagli Ufficiali Giudiziari è di competenza della Procura della Repubblica.

Legalizzazione di atti e documenti formati all'estero da valere in Italia

 

La legalizzazione di atti e documenti formati all'estero e da valere in Italia deve essere effettuata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana presente nel Paese che ha redatto il documento.

Quando la Legalizzazione delle firme non è necessaria

La legalizzazione delle firme non è necessaria per gli atti e i documenti rilasciati dalle seguenti Ambasciate e/o Consolati aderenti alla Convenzione Europea di Londra del 7 giugno 1968: Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Federazione Russa, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Moldova, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina, Federazione Russia.

Documenti formati o da valere negli Stati aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 sottoposti alla formalità della postilla c.d. "Apostille"

I documenti formati o da valere negli Stati aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 devono essere sottoposti alla formalità della postilla c.d. "Apostille" (prevede un timbro speciale attestante l'autenticità del documento e la qualità legale dell''Autorità rilasciante), in luogo della legalizzazione.

Legalizzazione di documenti rilasciati in bollo

Atti e documenti soggetti a marca da bollo nella misura fissa di € 16,00

Atti e documenti rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera in Italia sono soggetti a marca da bollo nella misura fissa di € 16,00;

Esenzioni

Sono esenti da imposta di bollo, atti, scritti e documenti relativi al procedimento di adozione;

Sono esenti da imposta di bollo gli atti formati in Italia rilasciati in esenzione di bollo

Per ulteriori atti esenti da marca da bollo si fa riferimento alla disciplina dell'imposta di bollo D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 542, Tariffa allegato B.

Avvertenze

  • Non si effettuano legalizzazioni di atti destinati all'estero emessi da Amministrazioni non rientranti nell'ambito territoriale di Ferrara e provincia ;
  • Per la validazione di titoli di studio (pagelle, diplomi) e certificazioni rilasciati dagli Istituti scolastici, laddove debbano essere legalizzati in originale, occorre preventivamente far autenticare gli stessi presso il C.S.A. - Centro Servizi Amministrativi dell'Ufficio Scolastico Provinciale - Regionale (ex Provveditorato agli Studi);
  • Non si validano per l'estero fotocopie semplici né documenti informatici
  • In ogni caso, è esclusa la possibilità di legalizzare o apostillare atti e documenti non firmati in originale (ad esempio fax o stampe di e-mail);

 

Secondo il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica e dell'Agenzia per l'Italia Digitale, l'attuale quadro normativo non consente neanche la possibilità di legalizzare o apostillare atti e documenti firmati digitalmente. Fanno eccezione solo gli atti e documenti scansionati e trasmessi via P.E.C. (posta elettronica certificata) dalla Commissione per le Adozioni Internazionali direttamente alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo.

 
 

Riferimenti normativi

D.P.R. 28/12/2000, n. 445

D.P.R. 3/11/2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile)

Convenzione di Atene del 15 settembre 1977

Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961

Convenzione Europea di Londra del 7 giugno 1968 

 

APPROFONDIMENTI  

 

La legalizzazione e l' Apostille di per sé non hanno scadenza (e dunque è superfluo apporne una seconda allo stesso atto o documento), mentre può averla l'atto o documento legalizzato o apostillato, in base alle leggi dello Stato di destinazione.

Gli atti e documenti da apostillare devono avere il nominativo e la qualifica del firmatario indicati per esteso (non importa se apposti con timbro lineare, computer, macchina da scrivere, penna o altri mezzi indelebili) e devono avere impresso vicino alla firma il timbro indelebile dell'ente emittente. In ogni caso, è esclusa la possibilità di legalizzare o apostillare atti e documenti non firmati in originale (ad esempio fax o stampe di e-mail); secondo il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica e dell'Agenzia per l'Italia Digitale, l'attuale quadro normativo non consente neanche la possibilità di legalizzare o apostillare atti e documenti firmati digitalmente.

 

Per gli atti e documenti diretti in Cina (Repubblica Popolare Cinese), si dovrà specificare se si tratta delle Regioni Amministrative Speciali di Hong Kong o Macao (per le quali, in quanto ex colonie rispettivamente britannica e portoghese, continua ad applicarsi la Convenzione dell'Aja sull' Apostille , con la conseguenza che gli atti e documenti apostillati potranno essere direttamente utilizzati nelle due Regioni) o di tutto il resto della Cina (nel qual caso gli atti e documenti dovranno essere successivamente legalizzati dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare cinese in Italia. 

La Circolare n. 5/12 del 23 maggio 2012 del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione ha previsto che sui certificati rilasciati dalle Pubbliche amministrazioni italiane da valere all'estero venga apposta la dicitura «Ai sensi dell' art. 40, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il presente certificato è rilasciato solo per l'estero»: si raccomanda pertanto di precisare la destinazione per l'estero all'atto della richiesta di qualsiasi certificato da utilizzare al di fuori dell'Italia (e dunque normalmente da legalizzare o apostillare ), controllando che venga apposta esattamente la dicitura suddetta (che viene omessa solo nel caso si tratti di modelli internazionali o comunque non suscettibili di alcuna modifica).

Ultimo aggiornamento
Venerdì 15 Marzo 2024, ore 13:03