SEQUESTRO E FERMO AMMINISTRATIVO DEI VEICOLI

 

Alcune violazioni del Codice della Strada comportano, quale sanzione amministrativa accessoria, la confisca del veicolo e, in tali circostanze, l'organo accertatore ne dispone il sequestro.

Nei casi in cui è prevista l'applicazione della sanzione accessoria della confisca del veicolo, non è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria.

 

Responsabile del procedimento: Dirigente Area III  

Addetto: Simona Callegarin

 

Telefono: 0532 294487
Indirizzo di posta elettronica: simona.callegarin@interno.it

 

Custodia del veicolo

In caso di sequestro il proprietario ovvero, in caso di sua assenza, il conducente o altro soggetto obbligato in solido, è nominato custode con l'obbligo di depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità o di custodirlo, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale. All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligati che rifiutino di trasportare e/o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di polizia, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.818,00 a euro 7.276,00 nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. In questo caso l'organo di polizia indica nel verbale di sequestro i motivi che non hanno consentito l'affidamento in custodia del veicolo e ne dispone la rimozione ed il trasporto nel deposito del cosiddetto "custode acquirente".

Il mancato ritiro del veicolo dalla depositeria da parte del proprietario o, in sua vece, di altro dei soggetti indicati nell'articolo 196 del Codice della Strada o da parte dell'autore della violazione, entro 5 giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale della Prefettura conseguente alla comunicazione dell’avviso di ritiro, determinerà l'immediato trasferimento in proprietà al custode, anche ai soli fini della rottamazione nel caso di grave danneggiamento o deterioramento. L'avviso è notificato dall'organo di polizia che procede contestualmente al verbale di sequestro; 

Ogni variazione del luogo di custodia dovrà essere formalmente autorizzata dall'Ufficio o Comando che ha provveduto al sequestro.

 

Chi può fare la richiesta

Il ricorso avverso il sequestro può essere presentato dal trasgressore, dal proprietario o da altro soggetto legittimato ai sensi dell'art.196 C.d.S., che abbia ricevuto la notifica del relativo verbale. I soggetti interessati possono ricorrere al Prefetto entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica, chiarendo i motivi per i quali si ritiene che il sequestro sia ingiusto o errato.

In caso di accoglimento del ricorso viene disposto il dissequestro del veicolo, in caso di rigetto, invece, il veicolo è confiscato. Contro l'ordinanza di rigetto del ricorso può essere proposto ricorso al Giudice di pace entro 30 giorni dalla notifica della stessa.

Se il sequestro è stato operato a seguito di una violazione del Codice della Strada costituente reato, per la quale è prevista la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo, il ricorso dovrà essere presentato all'Autorità Giudiziaria, così come disposto dall'art. 224 ter C.d.S.. La confisca del veicolo sarà adottata dal Prefetto, alla definizione del procedimento penale, a seguito di trasmissione, da parte della cancelleria del Giudice, della sentenza o del decreto penale di condanna divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale.

 

Per le modalità di ricorso avverso il verbale di accertamento consultare l'apposita sezione " Ricorsi per violazioni al Codice della Strada " tenendo conto che, se il verbale non è oblabile (cioè non si può pagare) in misura ridotta, l'opposizione deve essere effettuata esclusivamente contro l'ordinanza ingiunzione del Prefetto.

 

Cosa fare  

 

Sequestro operato per mancanza di copertura assicurativa

Quando il sequestro è stato effettuato per la violazione dell'art.193 C.d.S. (mancanza di copertura assicurativa R.C.), il proprietario potrà rientrare in possesso del veicolo provvedendo agli adempimenti previsti da detto articolo di legge.

Il dissequestro deve essere richiesto all'Ufficio o Comando accertatore solo previa dimostrazione di aver effettuato tutti i seguenti adempimenti:

  • pagamento della sanzione indicata sul verbale di contestazione (sanzione in misura ridotta, pari a euro 866,00) entro sessanta giorni dalla notifica;
  • pagamento del premio assicurativo (il periodo di copertura assicurativa deve essere di almeno sei mesi);
  • pagamento delle eventuali spese di trasporto e custodia in depositeria.

 

RATEIZZAZIONE

La rateizzazione della sanzione, registrata sul verbale di contestazione, può essere richiesta alla Prefettura con domanda in carta semplice. La domanda deve essere compilata autocertificando le condizioni richieste (vedi “Modello domanda rateizzazione verbale”, in calce alla pagina). 

In alternativa il proprietario, entro 30 giorni dalla contestazione della violazione o dalla notifica del verbale di accertamento, può chiedere al Comando che ha accertato l'infrazione di demolire e di radiare dalla circolazione il veicolo. In tal caso la sanzione è ridotta alla metà. Il Comando accertatore restituirà all'interessato i documenti di circolazione per effettuare le necessarie operazioni, previo versamento di una cauzione pari all'importo della sanzione minima edittale indicata nel verbale. Ad avvenuta demolizione, certificata a norma di legge, l'organo accertatore restituisce la cauzione, decurtata dell'importo della sanzione. In caso di rottamazione non è richiesto il pagamento del premio assicurativo.

 

Fermo amministrativo del veicolo

Allo scadere del periodo di fermo previsto dalla legge l'interessato si deve recare direttamente presso il Comando accertatore il quale provvederà alla compilazione del verbale di restituzione concordando la procedura nel caso in cui il veicolo sia depositato presso una depositeria autorizzata .

IMPORTANTE: Quando il veicolo intestato al conducente circola con documenti assicurativi falsi o contraffatti la confisca del veicolo è obbligatoria e il pagamento della sanzione pecuniaria è ingiunto con provvedimento del Prefetto.

 

 

Riferimenti normativi:

  • Legge 24.11.1981 n. 689
  • Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 e successive modificazioni (Codice della Strada)
  • D.P.R. 16.12.1992 n. 495 (Regolamento di attuazione del Codice della Strada)

 

 

Tabelle delle violazioni per cui è previsto fermo/sequestro/confisca del veicolo in allegato.

Ultimo aggiornamento
Lunedì 22 Aprile 2024, ore 12:19
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