Qualsiasi cittadino che intende cambiare o modificare il proprio nome e cognome deve essere autorizzato dal Prefetto.
Le richieste devono rivestire carattere eccezionale e sono ammesse esclusivamente in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da adeguata documentazione e da significative motivazioni.
Sono ammesse anche quelle concernenti nome / cognome ridicolo, vergognoso o rilevante l’originale naturale.
L'istanza può essere presentata solo da cittadini italiani.
In nessun caso può essere richiesta l'attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l'appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova registrato l'atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza.
La Prefettura – U.T.G. competente a ricevere la domanda è quella della Provincia del luogo di residenza o del luogo nella cui circoscrizione è situato l’ufficio dello stato civile dove si trova registrato l’atto di nascita al quale la richiesta si riferisce.
La presentazione dell’istanza, interamente compilata in ogni sua parte (anche in stampatello purché chiara e leggibile), corredata da 1 marca da bollo di € 16,00 (o senza marca da bollo ove si richieda il cambiamento del cognome/nome perché ridicolo, vergognoso o rivelante l’origine naturale) ed opportunamente documentata, deve avvenire solo con una delle seguenti modalità:
a) consegnata a mano dall’interessato – dagli interessati – esclusivamente nei giorni di apertura dell’Ufficio;
b) trasmessa a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: Prefettura UTG di Mantova - Ufficio Cambio nome e cognome – area II –Via principe Amedeo 30- 46100 MANTOVA .
Per i cittadini italiani residenti all’estero, l’istanza deve essere presentata per il tramite del Consolato o Ambasciata, alla Prefettura del Comune di iscrizione AIRE.
A seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 286 in data 8 novembre – 21 dicembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1^ serie speciale – Corte Costituzionale n. 52 del 28 dicembre 2016, i genitori, di comune accordo, possono trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno.
N.B. in considerazione dell’automatismo della modifica del cognome, effettuato da soggetti maggiorenni, per i figli minori è necessario il consenso della madre.
Il richiedente dovrà produrre ulteriori marche da bollo da € 16,00 ciascuna, da apporre sui Decreti di pubblicazione e sul Decreto finale di autorizzazione.
ITER PROCEDURALE
Espletata l’istruttoria di rito, qualora la richiesta risulti meritevole di accoglimento il richiedente / i richiedenti sarà/saranno autorizzato/i con decreto del Prefetto, a far pubblicare per 30 giorni consecutivi all’albo pretorio on line del Comune di nascita e del Comune di residenza, un avviso contenente il sunto della domanda.
Lo stesso decreto può contenere l’obbligo per il /i richiedente/i di notifica del sunto della domanda, ai controinteressati.
Chiunque ritenga di avere interesse, può fare opposizione al Prefetto non oltre il termine di 30 giorni dalla data dell’ultima pubblicazione o notificazione. Trascorso questo termine senza che sia stata fatta opposizione, il/i richiedente/i presenterà/nno alla Prefettura competente copia dell’avviso con la relazione che attesti la eseguita affissione e la sua durata.
Il Prefetto, accertata la regolarità delle affissioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvederà ad emanare il decreto di autorizzazione al cambio del nome e/o cognome.
Durata del procedimento: 120 giorni dalla presentazione dell’istanza (salva necessità di integrazioni).