Decorso inutilmente il termine per il pagamento di un verbale relativo ad una violazione al Codice della strada o di un'ordinanza ingiunzione, l'Autorità che lo ha emesso predispone i ruoli per la riscossione coattiva.

Il Concessionario della riscossione territorialmente competente (quello della provincia di residenza del debitore), notifica all'interessato una cartella esattoriale, con la quale si chiede il pagamento della sanzione, maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti.

I soggetti nei cui confronti è stata emessa e notificata la cartella esattoriale, se ritengono l'emissione della stessa illegittima, possono chiedere l'annullamento alla stessa autorità indicata nella cartella  come "ente impositore" o presentare ricorso giurisdizionale (Giudice di pace o tribunale) entro 30 giorni dalla notifica della cartella.

 

Cosa fare:

Il trasgressore può richiedere al Prefetto lo sgravio della cartella esattoriale con un provvedimento detto di "autotutela amministrativa", qualora sia in grado di dimostrare:

  1. l'avvenuto pagamento entro i termini di legge della sanzione pecuniaria iscritta a ruolo.
  2. La prescrizione (se la cartella è stata notificata oltre 5 anni dalla notifica del provvedimento).

In caso di morte del trasgressore , la richiesta può essere formulata dagli eredi.

In tale caso il discarico dovrà essere richiesto alla Polizia Municipale interessata, se il verbale di accertamento cui fa riferimento la cartella è stato elevato dalla Polizia Municipale. Qualora invece il verbale sia stato elevato da un organo di Polizia statale (indicati nella cartella come STR - C.C. - G.d.F.), lo sgravio dovrà essere richiesto alla Prefettura competente.

Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, entro 30 giorni decorrenti dalla data di notifica della cartella stessa.

E' obbligatorio allegare al ricorso la cartella impugnata da cui risulti la data della notifica.

E' opportuno ricordare che per i ricorsi giurisdizionali, la giurisprudenza della Corte di Cassazione in relazione all'opposizione a cartelle esattoriali, emesse per sanzioni amministrative, ha individuato una pluralità di tutele, e precisamente:

  1. l'opposizione a sanzioni amministrative ex art. 23 della legge 689/81
  2. l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c (ad esempio in caso di pagamento della sanzione o prescrizione )
  3. l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. ( in caso di vizi formali nella cartella).

In particolare l'opposizione ai sensi della legge di depenalizzazione ( 689/81 ), di fronte al Giudice di pace è esperibile nei casi in cui la cartella esattoriale sia stata emessa senza essere preceduta dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione (o dalla notifica del verbale di accertamento per le violazioni del Codice della Strada).

In altri termini il giudice di pace non può entrare nel merito della violazione contestata ma solo accertare la correttezza della notifica del verbale o dell'ordinanza.

Documentazione richiesta:

  • Domanda
  • Documentazione probatoria
Riferimenti normativi
  • D. L.vo 30.4.1992, n. 285 (artt., 203 e 206);
  • D.P.R. 16.12.1992, N. 495;
  • Legge 24.11.1981, n. 689.
Ultimo aggiornamento
Giovedì 5 Settembre 2024, ore 17:46