- Codice della Strada (Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285, art. 6)
- Decreto Ministeriale MIT n.506 del 14/12/2021
- Decreto Ministeriale MIT n.333 del 13/12/2023
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti emana annualmente un decreto, contenente le direttive per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dei centri abitati ai veicoli per il trasporto di cose aventi massa complessiva autorizzata superiore a 7,5 t.
In attuazione di tali direttive, il Prefetto, recependo integralmente il contenuto dell'atto ministeriale, emana un proprio decreto che ha valenza annuale.
In base al calendario riportato in detto provvedimento, è vietata la circolazione:
- dalle ore 8.00 alle ore 22.00 delle domeniche dei mesi da gennaio a maggio e da ottobre a dicembre;
- dalle ore 7.00 alle ore 24.00 delle domeniche dei mesi da giugno a settembre;
- dalle ore 7.00 alle ore 24.00 dei giorni di sabato dei mesi di luglio e agosto;negli altri giorni indicati (in particolare nei giorni festivi e alla vigilia dei periodi di esodo).
Ad integrazione dei citati decreti, di recente è stato emanato il d.m. 20 Settembre 2017 n. 434 , con cui sono state apportate importanti modifiche al Decreto 13.12.2016 n. 439, recante norme per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 2017, nei giorni festivi e nei giorni particolari, per i veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate.
Si riporta, specificatamente, al fine di garantirne il pieno rispetto, l'importante novità introdotta dall'Art. 1 del predetto d.m. n. 434, che ha modificato l'articolo 6 del precedente Decreto n. 439, introducendo l'articolo 2 bis, che limita e disciplina in dettaglio il rilascio di autorizzazioni in deroga alla circolazione, rilasciate dalle Prefetture, le quali dovranno valutare le condizioni che sottendono alle richieste nonché il possesso dei requisiti indicati dalla recente disciplina in capo alle ditte richiedenti tali permessi, sulla base di dimostrazione di necessità del trasporto e di certificazione comprovante l'urgenza.
"Articolo 2-bis:
Le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo, nell'ambito dei relativi procedimenti istruttori dovranno, altresì, verificare che l'esigenza di circolazione in deroga alle previste limitazioni, prospettata dai richiedenti risponda ad effettive esigenze di vita delle comunità sia nazionale che locali in quanto:
- È funzionale a soddisfare nell'immediato i fabbisogni di primaria importanza delle comunità alle quali sono destinate le merci trasportate ovvero è finalizzata allo svolgimento di attività pubbliche o di pubblico interesse o di utilità sociale;
- E' indifferibile per gli usi di cui sopra, poiché è collegata a termini essenziali ovvero ad una impossibilità di svolgimento del trasporto nei giorni non protetti dai divieti;
- Non sussistono particolari situazioni di rischio connesse alle specifiche modalità del trasporto, alle caratteristiche dell'itinerario da percorrere nonché alla tipologia del traffico con cui va ad interferire.
Dette circostanze dovranno essere espressamente e adeguatamente evidenziate nelle motivazioni dei relativi provvedimenti autorizzatori";
Per le autorizzazioni di cui all'art. 4 comma 1 lettera c) relative ai veicoli da impiegarsi per esigenze legate a cicli continui di produzione , "la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo competente, dovrà esaminare e valutare l'indispensabilità della richiesta, sulla base di specifica documentazione che comprovi la necessità, da parte dell'azienda di produzione, per motivi contingenti, di effettuare la lavorazione a ciclo continuo anche nei giorni festivi.
Per le medesime autorizzazioni e per quelle relative ai veicoli utilizzati per lo svolgimento di fiere e mercati ed ai veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli , nel caso in cui sussista, da parte dello stesso soggetto, l'esigenza di effettuare più viaggi in regime di deroga per la stessa tipologia dei prodotti trasportati, le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo, ove non sussistono motivazioni contrarie, rilasciano un'unica autorizzazione di validità temporale non superiore ai 4 mesi, sulla quale possono essere diversificate, per ogni giornata in cui è ammessa la circolazione in deroga, le targhe dei veicoli autorizzati, il percorso consentito, le eventuali prescrizioni. Nel caso di veicoli da impiegarsi per esigenze legate a cicli di produzione e di veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli dal vivo, l'autorizzazione può essere rilasciata anche dalla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo nel cui territorio di competenza ha sede lo stabilimento di produzione o dove si svolge lo spettacolo, previo benestare della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo - nel cui territorio di competenza ha inizio il viaggio.
Chi può fare la richiesta
I casi nei quali è possibile chiedere l'autorizzazione alla circolazione sono espressamente previsti dal decreto del Prefetto di approvazione del calendario annuale.
Cosa fare
L'istanza deve essere indirizzata alla Prefettura-U.T.G. della provincia di partenza, almeno 10 giorni prima della data di inizio del trasporto per il quale si chiede l'autorizzazione alla circolazione, se il percorso interessa altre province.
La richiesta può essere inoltrata anche alla Prefettura-U.T.G. nel cui territorio di competenza ha sede legale la società che esegue il trasporto.
Le domande possono essere trasmesse via pec all'indirizzo protocollo.preffi@pec.interno.it , indicando nell'oggetto "RICHIESTA AUTORIZZAZIONE CIRCOLAZIONE IN DEROGA. COGNOME/DENOMINAZIONE ENTE" o a mani negli orari di apertura al pubblico dell'ufficio, previo appuntamento.
La domanda in bollo da € 16,00 deve contenere:
- Generalità del richiedente
- Targa e tipo di automezzo
- Itinerario (luogo di partenza - di arrivo e percorsi con denominazione delle relative direttrici da percorrere)
- Merci da trasportare
- Motivo per la quale si chiede l'autorizzazione
- Il giorno in cui si effettua il trasporto (sono ammesse per determinate fattispecie richieste per periodi non superiori a 4 mesi estendibili a 6 mesi per le merci deperibili)
Al momento del ritiro dovrà essere prodotto un numero di marche da bollo da € 16,00 pari al numero degli automezzi per i quali è richiesta l'autorizzazione.