L'Amministrazione competente predispone i ruoli per la riscossione coattiva nel caso di mancato o errato pagamento di una sanzione pecuniaria per infrazione amministrativa (Violazione al Codice della Strada e alle norme del T.U.L.P.S., in materia di assegni, recupero spese di giudizio, recupero spese di custodia o altro). Successivamente all'iscrizione a ruolo, il Concessionario della riscossione territorialmente competente (quello della provincia di residenza del debitore), notifica all'interessato un documento, denominato cartella esattoriale, con il quale si chiede il pagamento di quanto dovuto, oltre agli interessi ed alle spese.

Si informa che per i verbali di sanzioni amministrative redatti nei confronti di conducente e proprietario, che rispondono solidalmente delle infrazioni comminate ai sensi dell'art.196 del C.d.S., non pagati nel termine previsto dalla vigente normativa, l'iscrizione a ruolo viene richiesta in solido, nei confronti di conducente e proprietario, ai sensi dell'art. 1292 del C.C., cosicché vengono emesse due cartelle di pari importo, una a carico del conducente ed una a carico del proprietario del mezzo che servì a compiere la violazione, relative ad un unico procedimento, delle quali una sola deve essere pagata. Se per errore venissero pagate da entrambi i contribuenti, il secondo pagante può ottenere il rimborso dalla Società Concessionaria.

 

Chi può fare la richiesta

I soggetti nei cui confronti è stata emessa e notificata la cartella esattoriale possono chiedere l'annullamento nei casi previsti o presentare ricorso.

Qual è l'importo iscritto a ruolo?

L'importo iscritto a ruolo corrisponde al doppio della sanzione originaria, aumentato del 10% per ogni semestre di ritardato pagamento ai sensi dell'art. 27 della legge 689/81.

A tale importo va sottratto l'eventuale somma già versata, che viene trattenuta a titolo di acconto.

Cosa fare

Si comunica che è in ogni caso preclusa la possibilità di riesame della cartella per motivi attinenti, nel merito, alla sussistenza dell'infrazione.

Ottenere l'annullamento della cartella esattoriale

Qualora il contribuente sia in grado di dimostrare l'avvenuto pagamento entro i termini di legge della sanzione pecuniaria iscritta a ruolo può richiedere all'Autorità competente lo sgravio della cartella esattoriale.

In tale caso il discarico dovrà essere richiesto:

  • alla Polizia Municipale interessata, se il verbale di accertamento cui fa riferimento la cartella è stato elevato dalla Polizia Municipale
  • alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente, se il verbale è stato elevato da un organo di Polizia Statale (ad esempio, Polizia Stradale, Carabinieri, Guardia di Finanza) o se la cartella è riferita ad un'ordinanza-ingiunzione prefettizia

trasmettendo copia della cartella, del verbale e prova dell'avvenuto pagamento, oltre a tutta la documentazione ritenuta a sostegno dell'istanza.

L'istanza può essere trasmessa direttamente all'ente creditore o per il tramite dell'ente responsabile per la riscossione della somma.

Presentare ricorso avverso la cartella esattoriale

Il contribuente che intende contestare la cartella di pagamento per motivi attinenti alla notificazione del titolo iscritto a ruolo, nonché per vizi propri della cartella, deve proporre opposizione di fronte al Giudice di Pace competente territorialmente, per importi inferiori a €15.493,71 o al Tribunale competente territorialmente.

Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, entro 30 giorni decorrenti dalla data di notifica della cartella stessa.

E' obbligatorio allegare al ricorso la cartella impugnata da cui risulti la data della notifica. 
Per cause di valore non superiore a €516,46 il contribuente può stare in giudizio personalmente. 
Per quelle di valore superiore può stare in giudizio personalmente soltanto a seguito di apposita autorizzazione del Giudice di Pace (art. 82 codice procedura civile). 
Nelle opposizioni avanti al Tribunale è necessario il patrocinio di un legale. Contestualmente alla presentazione dei ricorsi può essere avanzata istanza di sospensione all'Autorità Giudiziaria adita.

In caso di esito positivo del ricorso il ricorrente potrà presentare richiesta di discarico della cartella esattoriale.

Rateizzare la cartella esattoriale

È possibile avanzare istanza di rateizzazione dell'importo ingiunto nella cartella di pagamento, presentando apposita istanza all'ente preposto alla riscossione, entro il termine indicato nella stessa.

Documentazione richiesta

  1. Domanda in carta libera (anche via PEC a protocollo.prefpv@pec.interno.it)
  2. Documentazione probatoria necessaria a verificare la fondatezza della richiesta di annullamento della cartella esattoriale di pagamento:
    1. copia della cartella esattoriale
    2. copia del verbale o dell'ordinanza-ingiunzione da cui scaturisce la cartella
    3. copia della ricevuta di pagamento del verbale o dell'ordinanza-ingiunzione

Contatti utili

Dirigente: Dott.ssa Cecilia NARDELLI
Telefono: 0382/5121 
E-mail: cecilia.nardelli@interno.it

 

Cartelle relative a violazioni del Codice della Strada

Funzionario responsabile del procedimento: Rag. Marco LATINI
Telefono:  0382/512461
E-mail: marco.latini@interno.it

 

Addetti: Dott.ssa Maria GIARDINA - Sig. Giacomo MORSILLO
Telefono:  0382/512462 - 0382/512429
E-mail: maria.giardina@interno.it  - giacomo.morsillo@interno.it

 

Cartelle relative ad altre violazioni

Funzionario responsabile del procedimento: Rag. Massimo ACHILLE
Telefono:  0382/512672
E-mail: massimo.achille@interno.it

 

Addetto: Rag. Giuseppe MONGIELLO
Telefono:  0382/512490
E-mail: giuseppe.mongiello@interno.it

 

Ultimo aggiornamento
Lunedì 18 Novembre 2024, ore 08:44
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