Per verificare la propria pratica di cittadinanza e leggere le comunicazioni ricevute si deve accedere all'area riservata del portale ALI.

 

VISUALIZZA ON LINE LO STATO DELLA TUA PRATICA 

 

I richiedenti la cittadinanza italiana possono inoltre chiedere informazioni e chiarimenti chiamando i seguenti numeri telefonici nei giorni a fianco indicati,  dalle ore 10 alle ore 12:

  • 3346909996   lunedi'
  • 06/46539955 mercoledi'
  • 3316536673   venerdi'

 

Vedi l'allegato ATTENZIONE: novità introdotte dal 4 Dicembre 2018 

 

Cosa deve fare il cittadino straniero


 

Il richiedente compilerà la domanda, utilizzando le credenziali d'accesso ricevute a seguito di registrazione sul portale dedicato ( https://cittadinanza.dlci.interno.it ), e la trasmetterà in formato elettronico, unitamente alle scansioni integrali del documento di riconoscimento italiano, agli atti formati dalle autorità del Paese di origine (atto di nascita e certificato penale, legalizzati/apostillati e tradotti a termini di legge) e alla ricevuta dell'avvenuto pagamento del contributo di euro 250,00 previsto dalla legge n. 94/2009 , assieme all'indicazione degli estremi identificativi di una marca da bollo di € 16 (da consegnare unitamente alla documentazione originale, dopo la convocazione telematica).


 

Dal 18 giugno 2015 non si potranno più accogliere istanze in formato cartaceo.

 

  

La cittadinanza italiana si basa sul principio dello "ius sanguinis" (diritto di sangue), per il quale il figlio/a nato/a da padre italiano o da madre italiana è cittadino italiano  

I cittadini stranieri, tuttavia, possono acquistare la cittadinanza se in possesso di determinati requisiti.  

La materia, attualmente regolata dalla legge n. 91 del 5 febbraio 1992 e successive modifiche ed integrazioni , individua due tipologie:

  1. CONCESSIONE PER MATRIMONIO .
  2. CONCESSIONE PER RESIDENZA

 

MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER L'ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA .  

 

1)       CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI CONIUGATI CON ITALIANI - art. 5 L . 91 del 5 febbraio 1992 e successive modiche ed integrazioni   

 

Chi può fare la richiesta :  

 

Lo straniero/a coniugato con un cittadino/a italiano/a e residente legalmente in Italia (cioè con permesso di soggiorno e iscrizione anagrafica in un comune italiano) da almeno due anni dalla data del matrimonio, ovvero dopo un anno in presenza di figli, nati dal matrimonio con cittadino/a italiano, ovvero se residente all'estero, dopo tre anni dalla data del matrimonio, purché nei predetti periodi non siano intervenuti scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista separazione personale dei coniugi.  

Cosa fare:  

La domanda di cittadinanza va inserita nel portale ministeriale dedicato al seguente indirizzo elettronico:  http://cittadinanza.dlci.interno.it


 

(Anche lo straniero che risiede all'estero, può presentare domanda, dopo tre anni di matrimonio, con le stesse modalità, tuttavia verrà presa in carico dall'Autorità consolare competente territorialmente.)


 

Documentazione richiesta:


 

Alla domanda devono essere allegate  le scansioni integrali  dei seguenti documenti:


 

  • estratto dell'atto di nascita  completo di tutte le generalità (esclusa l'ipotesi di nascita in Italia), debitamente tradotto e legalizzato secondo le convenzioni internazionali.
  • certificato penale  del Paese di origine, debitamente tradotto e legalizzato, secondo le convenzioni internazionali. Si precisa che tale documento ha validità di sei mesi dalla data di rilascio.
  • Carta d'identità italiana;
  • Attestato del versamento di 250 euro sul cc/p 809020 (presso uffici postali o sportelli Lottomatica);
  • Una marca da bollo da 16€, i cui estremi andranno inseriti nell'istanza on line.

NOTA BENE


 

  • I rifugiati politici , in luogo della documentazione richiesta al punto successivo, potranno produrre dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per quanto attiene alle esatte generalità ed alla posizione giudiziaria dell'istante nel Paese di origine, nonché copia dell'attestato dal quale risulti il riconoscimento dello "status" di rifugiato politico.
  • Qualora vi siano discordanze anagrafiche e/o toponomastiche estere (es: cognome da nubile/celibe diverso da cognome attuale), l'interessato produrrà un attestato consolare di concordanza legalizzato in bollo.

Dopo l'inserimento on line, il richiedente dovrà attendere comunicazioni da parte della Prefettura, in merito alla consegna dei documenti originali e/o delle eventuali integrazioni documentali che si rendessero necessarie.


 

Se l'istruttoria si conclude con esito favorevole, il decreto di concessione della cittadinanza italiana a firma del Prefetto viene notificato all'interessato dalla Prefettura -  U.T.G.  di competenza. Lo straniero, entro 6 mesi dalla notifica del provvedimento, deve prestare giuramento presso il Comune di residenza ed acquista la cittadinanza italiana dal giorno successivo al giuramento.


 

Per approfondimenti LINK alla pagina cittadinanza del sito M.I.

 

NOTA BENE

 

Qualora al richiedente sia stato riconosciuto lo status di rifugiato potrà produrre in sostituzione dell'atto di nascita e del certificato penale produrre:

  • atto di notorietà ( reso sotto giuramento da quattro testimoni presso il tribunale competente) relativo alle complete generalità del richiedente e alla posizione giudiziaria nel Paese di origine
  • copia certificato di riconoscimento dello status di rifugiato e copia del libretto di viaggio.  

Eventuali cambi di residenza devono essere tempestivamente comunicati all'ufficio a mezzo mail o fax fornendo il nuovo indirizzo completo. ( ai numeri e indirizzi sopra riportati) 
 

 

Motivi per cui è previsto il rigetto della domanda: ·         

  • per motivi inerenti la sicurezza della Repubblica (art. 6 lett a) della Legge 91/92 e successive modifiche ed integrazioni)
  • per condanna definitiva del richiedente, pronunciata in Italia o all'estero, per reati di particolare gravità (art. 6 lettera b,c. della Legge 91/92 e successive modifiche ed integrazioni)       
  • per il venir meno dei requisiti per necessari per proporre la domanda ( scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio , non sussista separazione personale dei coniugi).

   

NOTIFICA

Se l'istruttoria si conclude con esito favorevole, il decreto di concessione della cittadinanza italiana a firma del Prefetto viene notificato all'interessato dalla Prefettura - U.T.G.

Lo straniero, entro 6 mesi dalla notifica del provvedimento, deve prestare giuramento presso il Comune di residenza ed acquista la cittadinanza italiana dal giorno successivo al giuramento.

 

 

2)       CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI RESIDENTI IN ITALIA (art. 9 L. 91 del 5 febbraio 1992)    

I cittadini stranieri residenti in Italia possono chiedere, ai sensi dell'art. 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, comma 1, e successive modifiche e integrazioni (comprese le disposizioni di cui alla legge 15 luglio 2009, n. 94), la cittadinanza italiana che verrà concessa con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno.  

Chi può fare la domanda:

  • i nati in Italia che vi risiedono legalmente da almeno 3 anni (art.9, c.1, lett.A);
  • il figlio o nipote in linea retta di cittadini italiani per nascita, se risiede legalmente in Italia da almeno 3 anni (art. 9, c. 1, lett. A);  
  • il maggiorenne, adottato da cittadino italiano, che risiede legalmente in Italia da almeno 5 anni, successivi all'adozione (art. 9, c. 1, lett. B);
  • chi ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano (nel caso di servizio all'estero, non occorre stabilire la residenza in Italia e può presentare domanda alla competente autorità consolare) (art. 9, c. 1, lett. C);
  • il cittadino U.E. che risiede legalmente in Italia da almeno 4 anni (art.9, c.1, lett.D);
  • l' apolide o rifugiato che risieda legalmente in Italia da almeno 5 anni (art. 9, c. 1, lett. E);
  • il cittadino straniero che risieda legalmente in Italia da almeno 10 anni (art. 9, c. 1, lett. F).                  

Quale ulteriore requisito di carattere generale è la disponibilità di redditi , prodotti sul territorio nazionale, il cui ammontare non sia inferiore a quelli stabiliti dalla Decreto Legge 382/1989, convertito in Legge 8/1990, come confermati dall'art. 2 della legge 549/1995. 
Nel caso il richiedente non possegga redditi propri dovranno essere documentati i redditi degli altri componenti il nucleo familiare.  

Al momento dell'adozione del decreto di concessione della cittadinanza deve risultare la continuità della residenza sul territorio italiano e il permanere della capacità reddituale nella misura minima di cui sopra.  

Qualora al richiedente sia stato riconosciuto lo status di rifugiato potrà produrre in sostituzione dell'atto di nascita e del certificato penale :

  • atto di notorietà ( reso sotto giuramento da quattro testimoni presso il tribunale) relativo alle complete generalità del richiedente e alla posizione giudiziaria nel Paese di origine
  • copia certificato di riconoscimento dello status di rifugiato e copia del libretto di viaggio ·        

Eventuali cambi di residenza devono essere tempestivamente comunicato all'ufficio a mezzo mail o fax fornendo il nuovo indirizzo completo. ( ai numeri e indirizzi sopra riportati) 
Dopo l'inserimento on line, il richiedente dovrà attendere comunicazioni da parte della Prefettura, in merito alla consegna dei documenti originali e/o delle eventuali integrazioni documentali che si rendessero necessarie.

 

Motivi per cui è previsto il rigetto della domanda :  

La legge attribuisce un'ampia discrezionalità nella valutazione degli elementi in possesso dell'Amministrazione. Il diniego può essere determinato oltre che dai motivi inerenti la sicurezza della Repubblica, anche da mancanza del periodo di residenza legale, insufficienza dei redditi del nucleo familiare, presenza di precedenti penali, etc.

 

 

NOTIFICA

 

Se l'istruttoria si conclude con esito favorevole il decreto di conferimento della cittadinanza italiana da parte del Presidente della Repubblica italiana viene notificato attraverso la Prefettura - U.T.G. all'interessato il quale, entro 6 mesi dalla notifica, deve prestare giuramento presso il Comune di residenza ed acquista la cittadinanza italiana dal giorno successivo al giuramento.

Alla Prefettura è attribuita solo la ricezione dei documenti e l'avvio della istruttoria, che si completa TUTTA a livello centrale.

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Contatti utili

 

Dirigente: Dottor Stefano SIMEONE 
Telefono: 0382/5121 
 

Funzionario Responsabile del Procedimento: Dottor Carmelo TUSCANO 
Telefono: 0382/5121 

 

Per informazioni di carattere generale concernenti problematiche particolari, potrà essere fissato un appuntamento da richiedere, specificando l'argomento, ad uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica:

oppure ai numeri di telefono: 0382512407 - 0382512495 solo nelle giornate di martedì e venerdì dalle 10:00 alle 12:00


 

Riferimenti normativi

  • Legge 5 febbraio 1992, n. 91 e s.m.i.
  • D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572               
  • D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362  
  • Legge 15 luglio 2009, n. 94 recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica" - Modifiche in materia di cittadinanza.

Dal 18 maggio 2015 è operativa la nuova procedura - messa a punto dal dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione-Direzione Centrale per i Diritti civili, la Cittadinanza e le Minoranze - per l'invio telematico della domanda di conferimento della cittadinanza italiana.

Ultimo aggiornamento
Martedì 19 Marzo 2024, ore 15:13
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