Sono considerate vittime del dovere:
- gli appartenenti alle Forze dell'Ordine e alle Forze Armate, alla Magistratura (Art. 3 della L. 466/1980) i quali siano deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche o criminose o in servizio di ordine pubblico (art. 1, comma 1, L. 629/1973) o in conseguenza di eventi connessi all'espletamento di funzioni d'istituto e dipendenti da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso (art. 3, comma 2, L. 629/1973);
- gli altri dipendenti pubblici che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
- nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
- nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
- nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
- in operazioni di soccorso;
- in attività di tutela della pubblica incolumità;
- a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità (art. 1, comma 563, L. 266/2005);
- coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative (art. 1, comma 564, L. 266/2005).
In proposito, il D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243 ha stabilito che per missioni di qualunque natura, quali che ne siano gli scopi, si intendono le missioni autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente (art. 1, comma 1, lett. b). Il predetto D.P.R. ha altresì specificato che per particolari condizioni ambientali o operative si intendono le condizioni comunque implicanti l'esistenza o anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto (art.1, comma 1, lett. b).
Chi può presentare la domanda
La domanda per il riconoscimento dello status di vittime del dovere e dei conseguenti benefici previsti dalla normativa vigente può essere presentata:
- dalla vittima;
- dai familiari superstiti (coniuge e figli, genitori, fratelli e sorelle se conviventi a carico ai sensi dell'art. 6 L. 466/1980);
- dai conviventi a carico della persona deceduta negli ultimi tre anni precedenti l'evento (art. 4 L. 302/1990);
- dai conviventi more uxorio (art. 4 L. 302/1990);
- in mancanza di tali soggetti, in qualità di unici superstiti, dagli orfani, dai fratelli o sorelle o infine dagli ascendenti in linea retta, anche se non conviventi e non a carico (art. 82, comma 4, 388/2008).
Modalità di presentazione della domanda
A fronte del processo di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, avviato anche dalla Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato, al fine di snellire la procedura per la presentazione delle prime istanze di riconoscimento di vittima del dovere, è stata realizzata una piattaforma informatica dedicata alla ricezione e trattazione delle richieste di competenza del Dipartimento di Pubblica Sicurezza.
La domanda, infatti, dall’1 marzo 2024 deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica accedendo al citato portale raggiungibile all’indirizzo www.vittimedeldoveredipartimentops.interno.gov.it.
L’accesso al portale è consentito unicamente tramite identità digitale (SPID) o tramite carta di identità elettronica (CIE) al diretto interessato o ai familiari superstiti che dovranno allegare, insieme all’istanza, tutta la documentazione necessaria ai fini del giudizio (Ordine di Servizio, relazioni di servizio, ordinanza del Questore, atti di Polizia Giudiziaria, documentazione sanitaria, riconoscimento della patologia come riconducibile ai fatti di servizio), potendo anche visualizzarne gli stati di avanzamento o acquisire copia degli atti.
Una volta che la domanda verrà caricata a sistema, il Servizio assistenza e attività sociali la trasmetterà unitamente alla necessaria allegata documentazione alla competente Prefettura che, dopo aver acquisito i rapporti previsti dalla normativa vigente (art. 6 del D.P.R. n. 510/1999; L. 266/2005; D.P.R. 243/2006) e richiesto la visita medico legale alla Commissione Medico Ospedaliera competente per territorio, esprimerà il relativo parere.
Per tutti i procedimenti avviati in data antecedente all’entrata in vigore della piattaforma valgono, invece, le modalità fino adesso applicate: trasmissione della domanda al Prefetto del luogo in cui si è verificato l'evento o della provincia di residenza dei beneficiari per il successivo esame (art. 3, comma 3, lett. a) D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510). Il Prefetto, a questo punto, è tenuto ad esprimere il proprio parere in ordine alla natura delle azioni lesive, al nesso di causalità tra queste e le lesioni prodotte, o l'eventuale decesso, e agli altri presupposti stabiliti per il conferimento dei benefici, ivi compresa la matrice criminosa dell'evento (art. 6, comma 3, D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510). Tale parere verrà trasmesso al Ministero dell'Interno il quale potrà disporre un supplemento di istruttoria o adottare il provvedimento conclusivo del procedimento di cui trattasi (art. 6, comma 4, D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510).
Per i dipendenti pubblici vittime del dovere si può procedere anche d'ufficio.