MODALITA' DI ACCESSO PER RICHIESTA E CONSULTAZIONE ISTANZA DI CITTADINANZA

 

AVVISO AGLI UTENTI

Si informa l'utenza che dal 13 gennaio 2021 è disponibile su rete pubblica (internet) all'indirizzo https://portaleservizi.dlci.interno.it la nuova sezione Cittadinanza per la compilazione, l'invio e la gestione delle domande di cittadinanza online da parte del richiedente in sostituzione dell'attuale sezione presente all'interno del portale https://nullaostalavoro.dlci.interno.it

Ai sensi della Circolare M.I. nr. 3250 del 12/05/2021 tutti coloro che hanno già presentato istanza, ancora non definita con un provvedimento finale, dovranno procedere obbligatoriamente ad associare la pratica pendente allo SPID con una semplice procedura attivabile nel sistema (1), acquisendo così le nuove credenziali che consentiranno di accedere al Portale dei servizi di cittadinanza, altrimenti non potranno verificare l'iter della propria istanza e conoscere le comunicazioni importanti che li riguardano.

(1) Per consultare la domanda di cittadinanza inviata tramite SPID accedere e scegliere Cittadinanza-> Comunicazioni/stato pratica

Per consultare la domanda inviata tramite un'utenza NO-SPID, una volta effettuato l'accesso con SPID, andare in Cittadinanza->Associa pratica-> cliccare su Associa pratica e inserire i dati richiesti e il Numero Pratica (ovvero il K10 o K10/C es: K10/0000001).

Dal 1/9/2020 è obbligatorio per i richiedenti residenti in Italia accedere con SPID al portale di gestione delle domande di cittadinanza. Per poter visualizzare una domanda già presentata, le relative comunicazioni e lo stato pratica, i richiedenti devono associare la pratica già inviata al proprio SPID.

Qualora l'utente non riuscisse ad associare la sua precedente domanda alle credenziali SPID, dovrà rivolgersi all'assistenza cliccando sulla voce "Help Desk" in fondo alla pagina. Ove vi siano discordanze anagrafiche tra SPID e i dati inseriti nella domanda inviata, l'utente riceverà in risposta un messaggio, che lo inviterà a produrre un'autodichiarazione attestante le sue esatte generalità alla Prefettura, la quale, effettuate le opportune verifiche, procederà ad autorizzare l'HELP DESK alle necessarie rettifiche nel sistema.

 

N.B.: i richiedenti hanno la possibilità di rivolgersi all'assistenza tramite il link F.A.Q. & Help Desk  presente nel portale di inoltro e verifica delle domande sia nella pagina pubblica accessibile a tutti, sia dopo essere entrati nell'area riservata tramite SPID.

Le domande di cittadinanza possono essere presentate SOLO ONLINE al sito:

https://portaleservizi.dlci.interno.it/

 

Per comunicazioni e/o informazioni dirette all'Ufficio Cittadinanza della Prefettura di Genova, utilizzare esclusivamente  la seguente email istituzionale: cittadinanza.pref_genova@interno.it (specificando nell'oggetto il codice di riferimento della propria pratica (K10).

Si fa presente che le comunicazioni inviate ad altri account di posta elettronica dell'Ufficio non potranno essere evase.

 

Si può inoltre contattare l'ufficio Cittadinanza allo 0105360434 dalle ore 9 alle ore 11 del lunedì e mercoledì.

 

Dirigente : Vice prefetto Paolo CECCARELLI

Responsabile del procedimento: Maria Lucia AVALLONE

Addetto all'istruttoria : Carlo SECONDO

Ubicazione: Largo San Giuseppe, 18 (piano quarto)

Telefono: 010.5360.405-010.5360.434

 

Per verificare la propria pratica di cittadinanza e leggere le comunicazioni ricevute si deve accedere all'area riservata. I richiedenti la cittadinanza italiana possono inoltre chiedere informazioni e chiarimenti al Ministero dell'Interno, che ha inoltre messo a disposizione dei richiedenti la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9 L. 91/92 i seguenti numeri telefonici nei giorni a fianco indicati, dalle ore 10 alle ore 12:  3346909996  lunedì - 06/46539955 mercoledì -  3316536673  venerdì.

 

 

Indirizzo di posta elettronica:

cittadinanza.pref_genova@interno.it

 

ATTENZIONE NUOVA MODALITA' DI NOTIFICA DEI DECRETI:

A partire dal 01 Febbraio 2024 la notifica dei decreti di cittadinanza avverrà esclusivamente tramite la Piattaforma Notifiche Digitali di Pago PA s.p.a., disciplinata dall'art. 26 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge n. 120/2020. 

Di seguito le informazioni per prestare giuramento presso il Comune di propria residenza

L'interessato dovrà stampare nel dettaglio:

1 il decreto

2  l'avviso di avvenuta ricezione

E consegnarli all'Ufficio Cittadinanza del Comune di propria residenza.

Occorrerà altresì portare il permesso di soggiorno, un documento di identità in corso di validità, il certificato di nascita, originale legalizzato e tradotto e una marca da bollo da 16,00 euro.

Per il solo Comune di Genova, dove il richiedente ha la propria residenza,  è preferibile contattare l'Ufficio del Comune vai mail :  cittadinanza@comune.genova.it  o via telefono allo  0105576870 . L'orario di apertura al pubblico è dal lunedì al giovedì dalle ore  08:30 alle ore 12:30.

Si rammenta che l'interessato deve prestare giuramento entro sei mesi dalla data di notifica del decreto di concessione, pena la decadenza della validità del decreto di concessione, per gli effetti dell'art. 10 Legge 91/92.

 

RICHEDERE L'ACCESSO AGLI ATTI O INOLTRARE DOCUMENTAZIONE E/O ALTRO:

Eventuali istanze di accesso agli atti, - accompagnate da copia di un documento di riconoscimento o di eventuale mandato/delega a terzi, - e  integrazione di documentazione dovranno essere indirizzati,  al seguente indirizzo  comunicazione.cittadinanza.prefge@pec.interno.it  indicando nell'oggetto obbligatoriamente il K10/..oppure K10/C.. di riferimento.

Si invita ad utilizzare tale modalità per gli invii P.E.C. su tale indirizzo per memorie o altro.


Si fa presente che le comunicazioni inviate ad altri account di posta elettronica dell'Ufficio non potranno essere evase.

  

La cittadinanza italiana si basa sul principio dello "ius sanguinis" (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano. I cittadini stranieri, tuttavia, possono acquistarla se in possesso di determinati requisiti. La materia è attualmente regolata dalla legge n. 91 del 5 febbraio 1992 e successivi regolamenti.

 

In base a questi è possibile individuare due tipologie di concessione:

 

  1. CONCESSIONE PER MATRIMONIO (art. 5 L. 91 del 5 febbraio 1992)
  2. CONCESSIONE PER RESIDENZA (art. 9 L. 91 del 5 febbraio 1992 )

 

1) CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI CONIUGATI CON ITALIANI (art. 5 L. 91 del 5 febbraio 1992)

 

Chi può fare la richiesta :

Lo straniero coniugato con un cittadino/a italiano/a e residente legalmente in Italia da almeno 2 anni dalla data del matrimonio, ovvero, se residente all'estero, dopo tre anni dalla data del matrimonio, purché nei predetti periodi non siano intervenuti scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista separazione legale (tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi);

 

2)CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI RESIDENTI IN ITALIA (art. 9 L. 91 del 5 febbraio 1992)

 

Chi può fare la richiesta :

  • Lo straniero non comunitario che risiede legalmente da almeno 10 anni nel territorio italiano;
  • Il cittadino di uno Stato membro della Comunità Europea se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio italiano;
  • L'apolide e il rifugiato politico che risiede legalmente da almeno 5 anni nel territorio italiano;
  • Lo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno 3 anni;
  • Lo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio italiano da almeno 5 anni successivamente all'adozione;
  • Lo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano;
  • Il figlio maggiorenne di cittadino straniero divenuto italiano può chiedere la cittadinanza italiana dopo cinque anni di residenza effettiva e continuata dalla data del giuramento del genitore.Lo straniero può presentare la domanda di concessione della cittadinanza italiana ON LINE, registrandosi al portale del Ministero dell'Interno al seguente link https://portaleservizi.dlci.interno.it/ Eseguita la registrazione, lo straniero dovrà compilare telematicamente il modulo di domanda fra i seguenti:
  • Dal 18 giugno 2015 questa è la  sola modalità di presentazione ammessa ; le istanze presentate a mezzo posta non saranno più accettate .

 

COME PRESENTARE LA DOMANDA

  • Modello A - Cittadini Stranieri residenti in Italia - Art. 5 richiesta per matrimonio con cittadino italiano
  • Modello B - Cittadini Stranieri residenti in Italia - Art. 9 e/o Art. 16 - Richiesta per Residenza
  • Modello AE - Cittadini Stranieri residenti all'Estero - Art. 5 richiesta per matrimonio con cittadino italiano
  • Modello BE - Cittadini Stranieri residenti all'Estero - Art. 9 c. 1., lettera c  
  • Dovrà altresì indicare nell'apposito spazio gli estremi della marca da bollo e allegare in formato elettronico, nelle apposite sezioni del modulo, i seguenti documenti:
  • Certificato di nascita legalizzato munito di traduzione legalizzata.
  • Certificato penale del paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza legalizzato e munito di traduzione legalizzata. ( escluso il caso in cui, al compimento del 14° anno, l'interessato/a avesse già la residenza legale in Italia e l'abbia poi sempre mantenuta; in questo caso alla voce "Certificato Penale" allegare una breve dichiarazione sottoscritta )
  • Ricevuta del pagamento del contributo obbligatorio di 250 €, (mod. 451), previsto dalla legge 94/2009, sul C/C n. 809020 intestato a: MINISTERO INTERNO D.L.C.I. - CITTADINANZA con causale: "Cittadinanza - contributo di cui all'art.1, comma 12, legge 15 luglio 2009, n. 94". A partire dal 20 maggio 2022 è possibile effettuare il pagamento dell'imposta di bollo e/o del contributo di 250€ tramite PagoPA direttamente dal portale contestualmente alla presentazione della domanda. 
  • documento di riconoscimento (carta d'identità).
  • Per dimostrare la conoscenza - livello b1 - all'atto della presentazione dell'istanza i richiedenti sono tenuti ad attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario in Italia o all'estero riconosciuto dal ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal ministero degli aa.ee. e della cooperazione internazionale. In  alternativa apposita certificazione attestante il livello richiesto di conoscenza della lingua italiana rilasciati da :
  • Università per Stranieri di Perugia
  • Università per Stranieri di Siena
  • Università Roma Tre
  • Società Dante Alighieri

Qualora il titolo di studio o la certificazione vengano rilasciati da un ente pubblico i richiedenti dovranno autocertificarne il possesso indicando gli estremi dell'atto mentre, se si tratta di istituto o ente privato, dovranno produrne copia autenticata.

Coloro i quali hanno sottoscritto l'accordo di integrazione, art. 4 bis D. Lgs. n. 286/98 e d.p.r.179/2011 i titolari di permesso di soggiorno ue per soggiornanti di lungo periodo, art. 9 D. Lgs. n. 286/98,ne sono esentati ma dovranno solo fornire al momento della presentazione dell'istanza gli estremi rispettivamente della sottoscrizione dell'accordo e del titolo di soggiorno in corso di validita'

  • IMPORTANTE : VERIFICARE CHE LE GENERALITA' INSERITE NEL MODULO DI RICHIESTA ON LINE (nome, cognome, data e luogo di nascita) SIANO PERFETTAMENTE CORRISPONDENTI A QUELLE INDICATE SUI DOCUMENTI ESTERI (certificato di nascita e certificato penale).
  • ATTENZIONE:
  • le attestazioni devono essere legalizzate in Prefettura (Largo Eros Lanfranco 1 Genova - piano terra- il lunedì e il mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 11.00).
  • nelle richieste per matrimonio (art. 5) qualora il coniuge abbia altra residenza dal richiedente allegare alla voce "Documento generico" breve dichiarazione, sottoscritta da entrambi i coniugi , circa i motivi della diversa residenza (motivi di lavoro, ecc.).
  • per tutti i casi è previsto il possesso di un reddito personale (o dei familiari inseriti nello stesso stato di famiglia) negli ultimi 3 anni antecedenti a quello di presentazione della domanda. 
  • Qualora al richiedente sia stato riconosciuto lo status di rifugiato (art. 9, c. 1, lett. E) in alternativa ai certificati di nascita e penale dovrà produrre quanto segue:
  • Atto notorio formato in Tribunale sostitutivo del certificato di nascita in cui si dichiarino le proprie generalità e sostitutivo del certificato penale in cui si dichiari di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso nel proprio Paese d'origine (allegare il documento nelle voci "Certificato di nascita" e "Certificato Penale" )
  • copia certificato di riconoscimento dello status di rifugiato (allegare il documento alla voce "Documento generico" )


Dopo aver presentato la domanda, verrà inviato all'indirizzo di posta elettronica indicato dallo straniero sul modulo di domanda, un messaggio che invita alla consultazione del portale sul quale lo straniero potrà visualizzare le comunicazioni a lui inviate dalla Prefettura concernenti:

  • l'avvenuta accettazione della domanda ed il relativo numero di protocollo K10/.......... e l'avvio del procedimento
  • i documenti cartacei da presentare e le modalità di presentazione
  • l'eventuale irregolarità della domanda o della documentazione allegata   AVVERTENZE IN MERITO ALLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 
  • RIFERIMENTI NORMATIVI
  • I certificati devono anche essere correttamente tradotti in lingua italiana
  • Ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, i certificati di nascita e penale devono essere legalizzati dall'Autorità diplomatico-consolare italiana presente nello Stato di formazione, salvo le esenzioni previste da accordi internazionali
  • Cambio residenza In caso di cambio di residenza lo stesso deve essere tempestivamente comunicato all'ufficio.
  • Richieste di informazioni Per controllare lo stato della pratica, dopo aver ricevuto dalla Prefettura la comunicazione dell'accettazione della domanda e il numero di protocollo (K10/.......), consultare il seguente link https://portaleservizi.dlci.interno.it/
  • Legge 5 febbraio 1992, n. 91
  • D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572
  • D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362
  • Legge 15 luglio 2009, n. 94
  • Legge 25 Gennaio 1990, n. 8 

     
  • Per ulteriori approfondimenti LINK alla pagina cittadinanza del sito Ministero dell'interno

Incarico
Dirigente in Posizione di Staff
Dirigente
Dott. Paolo CECCARELLI
Qualifica
VICEPREFETTO
Nome ufficio
Enti di culto

Ultimo aggiornamento
Lunedì 9 Settembre 2024, ore 13:34