Informazioni generali
Qualsiasi cittadino che intende cambiare o modificare il proprio nome e cognome deve essere autorizzato dal Prefetto del luogo di residenza oppure del luogo dove è registrato l’atto di nascita.
Il Prefetto:
- Autorizza il cambiamento del nome e del cognome.
- Autorizza il cambiamento del cognome perché ridicolo, vergognoso o rilevante l’origine naturale.
LE RICHIESTE DEVONO RIVESTIRE CARATTERE ECCEZIONALE E SONO AMMESSE ESCLUSIVAMENTE IN PRESENZA DI SITUAZIONI OGGETTIVAMENTE RILEVANTI, SUPPORTATE DA ADEGUATA DOCUMENTAZIONE E DA SIGNIFICATIVE MOTIVAZIONI.
L’istanza può essere presentata SOLO da cittadini italiani.
Per i cittadini italiani residenti all’estero, l’istanza deve essere presentata per il tramite del Consolato o l’Ambasciata di residenza competente all’indirizzo di posta certificata.
In nessun caso può essere richiesta l’attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l’appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova registrato l’atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza.
La domanda, che necessita di una marca da bollo di euro 16 (o in carta semplice ove si richieda il cambiamento del cognome perché ridicolo, vergognoso o rivelante l'origine naturale), può essere presentata:
- Personalmente presso la Prefettura-U.T.G. di Lucca, Ufficio Protocollo, il Lunedì ed il Venerdì dalle ore 9:00 alle 12:00
- Trasmessa a mezzo PEC al seguente indirizzo: protocollo.preflu@pec.interno.it
- Inviata tramite raccomandata A/R alla Prefettura di Lucca – Ufficio Territoriale del Governo, Piazza Napoleone n. 32, 55100 Lucca.
La Prefettura U.T.G. competente a ricevere la domanda è quella della provincia del luogo di residenza o del luogo nella cui circoscrizione è situato l’ufficio dello stato civile dove si trova registrato l’atto di nascita al quale la richiesta si riferisce.
Qualora la richiesta appaia meritevole di essere presa in considerazione, svolta l’istruttoria di rito, il richiedente sarà autorizzato, con decreto del Prefetto, a far affiggere, per trenta giorni consecutivi all’albo pretorio del comune di nascita e del comune di residenza attuale, un avviso contenente il sunto della domanda.
Chiunque ritenga di avere interesse può fare opposizione al Prefetto non oltre il termine di trenta giorni dalla data dell’ultima affissione o notificazione.
Trascorso questo termine senza che sia stata fatta opposizione, il richiedente presenterà alla prefettura competente copia dell'avviso con la relazione che attesti la eseguita affissione e la sua durata. Il Prefetto, accertata la regolarità delle affissioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvederà ad emanare il decreto di autorizzazione al cambio del nome e/ del cognome.
Nel caso in cui venissero rappresentate, telefonicamente o via mail, problematiche relative a pratiche particolarmente complesse, a discrezione dell’Ufficio, sarà fissato un appuntamento per la disamina e la valutazione delle stesse
Il decreto dovrà quindi essere trascritto presso l’Ufficio anagrafico competente e dovranno, successivamente, essere modificati tutti i documenti, a cura dell’interessato, con il precedente nominativo presso i competenti uffici (codice fiscale, tessera sanitaria, patente di guida, documenti di identità, ecc.)