Cittadinanza

VICEPREFETTO AGGIUNTO:Dott. Michele CAPOZZA
Email: michele.capozza@interno.it

Ubicazione dell'Ufficio :

Prefettura di Lucca - Uffici Amministrativi,  Piazza Napoleone - Palazzo Ducale

 (Cortile Carrara n. 20, 2° piano)

APERTURA AL PUBBLICO

lunedì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00

CITTADINANZA PER RESIDENZA  (ART. 9 Legge 91/1992)

 

Reperibilità telefonica per informazioni:
tel. 0583 424460/424638
 lunedì e venerdì ore 12.00-12.30

 

CITTADINANZA PER MATRIMONIO  (ART. 5 Legge 91/1992)

Reperibilità telefonica per informazioni:
 tel. 0583 424412
lunedì e venerdì ore 12.00-12.30

Il termine  CITTADINANZA  indica il rapporto tra un individuo e lo Stato, ed è in particolare uno  status , denominato  civitatis , al quale l'ordinamento giuridico ricollega la pienezza dei diritti civili e politici. In Italia il moderno concetto di cittadinanza nasce al momento della costituzione dello Stato unitario ed è attualmente disciplinata dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91.

La cittadinanza italiana si basa sul principio dello  "ius sanguinis"  (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano.

I cittadini stranieri, tuttavia, possono acquistarla se in possesso di determinati requisiti.

In base a questi è possibile individuare due tipologie di concessione:

  1. CONCESSIONE PER MATRIMONIO (ART. 5)
  2. CONCESSIONE PER RESIDENZA (ART. 9)

INFORMAZIONI GENERALI

1) PRESENTAZIONE DOMANDA - S.P.I.D.

La domanda di cittadinanza italiana può essere presentata esclusivamente " online" - con modalità informatica - accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale) al seguente Portale:

https://portaleserviziapp.dlci.interno.it/AliCittadinanza/ali/home.htm

Lo SPID - IDENTITA' DIGITALE è strettamente personale. Tutte le comunicazioni e notifiche relative al procedimento di cittadinanza verranno effettuate tramite SPID. Si raccomanda di conservare le credenziali SPID.  

L'associazione della propria istanza allo SPID permette di verificare l'iter della propria domanda di cittadinanza e di conoscere le comunicazioni importanti relative al procedimento amministrativo (richieste di integrazioni documentali, avvisi di eventuali rigetti o dichiarazioni di inammissibilità, notifiche varie compreso la notifica del decreto di concessione, ecc...).

Per consultare e verificare lo stato della domanda di cittadinanza inviata tramite SPID accedere al Portale e scegliere: Cittadinanza -> Comunicazioni/stato pratica. Pertanto l'UFFICIO CITTADINANZA, come disposto dal Ministero dell'INTERNO, NON darà informazioni sullo stato del procedimento.

 2) T ERMINI DEL PROCEDIMENTO

Con legge 18 dicembre 2020, n. 173 è stato convertito il decreto legge 21 ottobre 2020, n. 130.  Per le domande presentate a partire dal 20 dicembre 2020  - data di entrata in vigore della citata legge - il nuovo termine di durata massima del procedimento di concessione della cittadinanza italiana è di  24 mesi prorogabili fino al massimo di 36 .

Per le domande presentate prima del 20 dicembre 2020 resta in vigore il termine di 48 mesi già previsto dal decreto legge n. 113/2018 - convertito in legge n. 132/2018.

 

3) CONVOCAZIONE IN PREFETTURA

Per disposizione del Ministero dell'Interno, a decorrere dal 12 maggio 2021, è stata  eliminata  la fase procedimentale consistente nella convocazione del richiedente per l'identificazione e la verifica della documentazione originale trasmessa online all'atto di invio della domanda di cittadinanza. L'identificazione digitale del richiedente, ora certificata da SPID, consente di fare a meno della presenza fisica dell'interessato presso gli Uffici della Prefettura.

ATTENZIONE : si raccomanda, comunque, di conservare con la massima cura tutta la documentazione in originale fino al termine del procedimento al fine di esibirla, su richiesta dell'Ufficio Cittadinanza della Prefettura, in qualsiasi momento si rendesse necessario per necessità istruttorie.

 

4) ANAGRAFICHE - ESATTE GENERALITA'

Il sistema informatico NON consente più alcuna modifica da parte dell'Ufficio Cittadinanza rispetto a quanto inserito  online  dall'interessato. Pertanto nel compilare la domanda si deve porre la massima attenzione alle generalità (COGNOME - NOME - DATA DI NASCITA - LUOGO DI NASCITA) indicate in atti e documenti formati all'estero (nel Paese di origine) dalle competenti Autorità straniere (atto di nascita, certificato penale, passaporto o carta di identità per i cittadini dell'Unione Europea) e in atti rilasciati dallo Stato italiano (permesso di soggiorno, carta di soggiorno, carta di identità italiana). In caso di discordanze (es: patronimico nell'atto di nascita, cognome modificato a seguito di matrimonio, indicazione differente del luogo di nascita nei vari documenti) tra i succitati documenti è necessario allegare idonea documentazione che giustifichi ogni eventuale divergenza (attestazione consolare esatte generalità, atto di nascita con annotazione cambio cognome, certificato di matrimonio con annotazione cambio cognome) .

 

5) COMUNICAZIONI con l'ufficio e "IO APP"

Tutte le comunicazioni, compreso l'invio di documentazione, tra il richiedente e l'ufficio cittadinanza relative alla domanda effettuata (es: cambio residenza, integrazione documentale, aggiornamento redditi, certificazioni anagrafiche, trascrizione matrimonio ecc.) devono avvenire unicamente tramite la seguente e-mail dedicata:

comunicazione.cittadinanza.preflu@pec.interno.it .

ATTENZIONE: indicare sempre nell'OGGETTO il numero della pratica (K10/...o K10/C/...).
Tale modalità di comunicazione, tramite CIVES attraverso la sezione " COMUNICAZIONI ", è l'unica utilizzata anche dall'ufficio cittadinanza per inviare i preavvisi di inammissibilità o diniego dell'istanza di cittadinanza, le risposte alle richieste di accesso agli atti del procedimento, le notifiche dei provvedimenti conclusivi di concessione.


LA COMUNICAZIONE INVIATA TRAMITE PORTALE CON MODALITA' INFORMATICA HA VALORE DI NOTIFICA .
 

E' stato inoltre attivato il collegamento con " IO APP" , applicazione scaricabile su smartphone , principale punto di contatto digitale con la Pubblica Amministrazione, destinato a garantire trasparenza ed informazione ai richiedenti la cittadinanza sull'andamento della pratica e sullo stato della procedura, in modo rapido ed immediato.

 

6) NOTIFICA DEL DECRETO DI CITTADINANZA

Sulla base dell'identità digitale certificata da SPID, è stata implementata una nuova modalità di notifica del decreto di concessione della cittadinanza italiana. Il provvedimento verrà trasmesso direttamente al richiedente tramite apposito messaggio nella sua AREA RISERVATA del Portale Servizi Cittadinanza. Tale trasmissione ha, per gli utenti identificati con SPID, valore di notifica, e pertanto dalla data di invio del decreto decorrerà il periodo di 6 mesi entro il quale l'interessato dovrà prestare giuramento. La comunicazione di trasmissione del decreto contiene le istruzioni su come contattare il Comune di residenza anagrafica per concordare i successivi adempimenti.

Si prega di AGGIORNARE sempre le UTENZE TELEFONICHE indicate nella domanda e di rendersi reperibili telefonicamente per comunicazioni da parte dell'UFFICIO CITTADINANZA riguardo la notifica del decreto di concessione.

7) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA  

  • CERTIFICATO di NASCITA  legalizzato/apostillato munito di traduzione in lingua italiana legalizzata/apostillata. La certificazione di nascita non deve essere prodotta se la nascita è avvenuta ed è stata registrata in Italia. 
  • CERTIFICATO PENALE  del Paese di origine (e degli eventuali Paesi terzi di residenza) legalizzato/apostillato e munito di traduzione in lingua italiana legalizzata/apostillata.  Il certificato penale ha validità  6 mesi  dalla data del rilascio.

     

 I suddetti certificati dovranno essere  tradotti in lingua italiana  nei seguenti modi:

  1. dalla Autorità Diplomatica o Consolare italiana nel Paese di origine;
  2. in Italia, dall'Autorità diplomatica o consolare del Paese che ha rilasciato l'atto (in questo caso la firma del funzionario straniero dovrà essere legalizzata dalla Prefettura);
  3. da un traduttore ufficiale o da un interprete che ne attesti con le formalità previste la conformità al testo straniero (asseverazione di traduzione in Tribunale).  
                                                      

ATTENZIONE :

Per i  CITTADINI dell'UNIONE EUROPEA  dal 16 febbraio 2019 il REGOLAMENTO (UE) 2016/1191  ha semplificato i requisiti per la presentazione dei documenti pubblici dell'Unione Europea (nascita - matrimonio - unione registrata - assenza di precedenti penali) abolendo l'obbligo di legalizzazione e di apostille e semplificando le formalità di traduzione con l'istituzione di moduli standard plurilingue. Per conoscere se la traduzione è redatta su un modulo multilingue conforme al modello standard occorre connettersi al sito  https://e-justice.europa.eu/home.do  e controllare alla voce " moduli dinamici - documenti pubblici " se, in corrispondenza del Paese del cui certificato si tratta, il modulo multilingue presentato corrisponde a quello predisposto dal Paese in questione.

Per i  RIFUGIATI  (status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 27 luglio 1951)  e gli  APOLIDI  (status di apolide ai sensi della Convenzione di New York del 28 settembre 1954)  , in mancanza dei documenti di cui al punto 1) e 2) potranno produrre  ATTO DI NOTORIETA'  formato presso la Cancelleria del Tribunale territorialmente competente, recante l'indicazione delle proprie generalità nonché quelle dei genitori e l'attestazione che la persona non ha riportato condanne penali né ha procedimenti penali in corso nel proprio Paese di origine e negli eventuali Paesi terzi di residenza.

I titolari di  protezione sussidiaria   e di  protezione umanitaria   non usufruiscono delle agevolazioni previste per il rifugiato in materia di acquisto della cittadinanza italiana, ma rientrano nella disciplina generale prevista dagli articoli 5 e 9 della Legge sulla cittadinanza n. 91/1992.

  • RICEVUTA  del versamento del contributo obbligatorio di  euro 250,00  sul CCP (conto     corrente postale) n. 809020 intestato a: MINISTERO INTERNO D.L.C.I.- CITTADINANZA con causale: "Cittadinanza - contributo di cui all'art.1, comma 12, legge 15 luglio 2009, n. 94". A partire dal 20 maggio 2022 è possibile effettuare il pagamento tramite PagoPA direttamente dal portale contestualmente alla presentazione della domanda.
  • MARCA da BOLLO da euro 16,00  (i cui estremi - identificativo e data di pagamento - vanno inseriti nel modulo di domanda: sezione "Imposta di bollo"). Anche per il pagamento dell'imposta di bollo è possibile utilizzare PagoPA .
  • DOCUMENTI di RICONOSCIMENTO  (PERMESSO/CARTA DI SOGGIORNO- PASSAPORTO - CARTA di IDENTITA' ITALIANA). I documenti devono essere in corso di validità. Attenzione: il permesso di soggiorno a tempo indeterminato deve essere AGGIORNATO in Questura ogni 10 anni.
  • ATTESTAZIONE DELLA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO B1 del QCER-Quadro Comune di Riferimento Europeo per la Conoscenza delle Lingue.
    Le domande prive di tale documentazione - come da Circolare Ministeriale n. 666 del 25 gennaio 2019 consultabile a fondo pagina - saranno  RIFIUTATE.  

 

              CITTADINANZA PER MATRIMONIO CON CITTADINO ITALIANO

(art. 5 legge n. 91/1992)

La 'cittadinanza per matrimonio' è riconosciuta dal Prefetto della provincia di residenza del richiedente.

Il cittadino straniero o apolide, coniugato con un cittadino italiano, può chiedere di acquistare, ai sensi dell'art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 e successive modifiche e integrazioni, la cittadinanza italiana se:

  • residente legalmente in Italia da almeno due anni dopo il matrimonio (il termine è ridotto della metà - un anno - in presenza di figli nati o adottati dai coniugi);
  • se residente all'estero, dopo tre anni dalla data del matrimonio.

IMPORTANTE : Il coniuge può essere cittadino italiano dalla nascita oppure cittadino italiano perché ha acquisito la cittadinanza italiana (la data di acquisizione della cittadinanza è quella del giorno successivo alla prestazione del GIURAMENTO davanti all'ufficiale di stato civile del Comune di residenza). Quindi lo straniero può effettuare la domanda di cittadinanza ai sensi dell'art. 5 - per matrimonio - dopo 2 anni (1 anno in presenza di figli comuni) dal giorno successivo al giuramento del coniuge, avendo altresì 2 anni (o 1 anno in presenza di figli) di residenza legale e di matrimonio.
Ai sensi dell'art. 1, comma 20 della Legge 20 maggio 2016, n. 76 " Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze ", le medesime disposizioni che disciplinano la concessione della cittadinanza per matrimonio con cittadino italiano si applicano alle unioni civili tra persone dello stesso sesso.
Al momento dell'adozione del decreto di concessione della cittadinanza non deve essere intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.                                                                                                                                 

Prima di effettuare la domanda di cittadinanza per matrimonio è necessario verificare che l'atto di matrimonio contratto all'estero sia TRASCRITTO nei registri di stato civile del Comune italiano di residenza.

 

CITTADINANZA PER STRANIERI RESIDENTI IN ITALIA
 

(art. 9 legge n. 91/1992)

I cittadini stranieri residenti in Italia possono chiedere, ai sensi dell'art. 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, comma 1, e successive modifiche e integrazioni (comprese le disposizioni di cui alla legge 15 luglio 2009, n.94), la cittadinanza italiana che verrà concessa con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno. 

  Puoi fare la richiesta se :

  • sei nato in Italia e vi risiedi legalmente da almeno 3 anni (art.9, c.1, lett.a);
  • sei figlio o nipote in linea retta di cittadini itaiani per nascita e risiedi legalmente in Italia da almeno 3 anni (art.9, c.1, lett.a);
  • sei maggiorenne, adottato da cittadino italiano, e risiedi legalmente in Italia da almeno 5 anni, successivi all'adozione (art.9, c.1, lett.b). La sentenza di adozione rilasciata dal Tribunale deve essere inserita nella domanda online in "Documento Generico";
  • hai prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano - nel caso di servizio all'estero, non occorre stabilire la residenza in Italia e puoi presentare domanda alla competente autorità consolare - (art.9, c.1, lett.c);
  • sei cittadino di uno Stato dell'Unione Europea e risiedi legalmente in Italia da almeno 4 anni (art.9, c.1, lett.d);
  • sei apolide o rifugiato e risiedi legalmente in Italia da almeno 5 anni (art.9, c.1, lett.e);
  • sei cittadino straniero e risiedi legalmente in Italia da almeno 10 anni (art.9, c.1, lett.f).

IMPORTANTE : si prega di fare attenzione alla correttezza e alla completezza dei documenti e delle dichiarazioni rese, soprattutto con riguardo ai requisiti di:

  1. RESIDENZA LEGALE CONTINUATIVA;
  2. REDDITO IMPONIBILE E FISCALMENTE DICHIARATO*;
  3. CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA.

Si ricorda, inoltre, che i requisiti di residenza, reddito e assenza di pregiudizi penali devono permanere fino alla notifica del provvedimento di concessione della cittadinanza italiana.

*Requisito fondamentale è la disponibilità di REDDITI , che devono essere prodotti sul territorio nazionale, il cui ammontare non sia inferiore a quelli stabiliti dal Decreto Legge n. 382/1989, convertito in Legge n. 8/1990, come confermati dall'art. 2 della legge n. 549/1995.  I parametri di riferimento sono Euro 8.263,31 per il richiedente di stato libero, Euro 11.362,05 per il richiedente con coniuge a carico, Euro 516,00 da sommare per ogni figlio a carico. 

Si possono considerare i redditi debitamente documentati, anche ai fini fiscali, dei familiari conviventi dell'istante (sono esclusi i conviventi non legati da alcun vincolo di parentela e coloro che non hanno obbligo di prestare gli alimenti ex art. 433 C.C.).

 

Riferimenti normativi:

Data
Data fine
Ultimo aggiornamento
Mercoledì 24 Luglio 2024, ore 16:24