Sospensione
DIRIGENTE: VICEPREFETTO Dott.ssa Rita REALE
Email: rita.reale@interno.it
UFFICIO PATENTI
Orari di ricevimento:
- Lunedì dalle 09:00 alle 12:00
- Venerdì dalle 09:00 alle 12:00
L'Ufficio Patenti della Prefettura di Lucca riceve SENZA APPUNTAMENTO nei giorni di lunedì e venerdì dalle ore 9 alle ore 12.
Per APPUNTAMENTI nei restanti giorni (martedì, mercoledì e giovedì) oppure per INFORMAZIONI, si prega di contattare telefonicamente l'ufficio al numero 0583 424410 esclusivamente il lunedì e mercoledì dalle ore 9 alle ore 11.
Addetti: Sig.ra Rita Coppola - Sig.ra Giovanna Degli Espositi
Ubicazione dell'Ufficio: Piazza Napoleone 32 - Piano II - Stanza 205
Email dell'ufficio: depenalizzazione.pref_lucca@interno.it
Telefono: 0583424410
Pec: protocollo.preflu@pec.interno.it
Il Prefetto emette i provvedimenti di sospensione della patente di guida quale sanzione accessoria alla violazione di alcune norme del C.d.S. o, in via provvisoria cautelare, nelle ipotesi di reato in cui è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida.
Sospensione della patente per violazione alle norme di comportamento del C.d.S.
Sospensione della patente per violazioni che rivestono carattere penale
Sospensione della patente per lesioni personali colpose a seguito di incidente stradale
Sospensione della patente per esecuzione provvedimento giudiziale
SOSPENSIONE PER VIOLAZIONE ALLE NORME DI COMPORTAMENTO (art.218 C.d.S.)
Il Prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione, ricevuti gli atti dall'organo che ha accertato l'infrazione, entro il termine di 20 giorni (5 giorni per la trasmissione del documento da parte dell'organo accertatore + 15 per l'adozione del provvedimento) emana il decreto di sospensione della patente e indica il periodo di durata della sospensione stessa. Tale periodo è determinato dal Prefetto in relazione alla gravità dell'infrazione, nel rispetto dei limiti minimi e massimi edittali stabiliti dal C.d.S.
Chiunque circola durante il periodo di sospensione della validità della patente incorre nella sanzione accessoria della revoca della patente ai sensi dell'art. 218/6 del C.d.S.
Segue, a titolo esemplificativo, un elenco delle violazioni che determinano la sospensione:
ELENCO DELLE VIOLAZIONI CHE COMPORTANO LA SOSPENSIONE DELLA PATENTE
Articolo del C.d.S.
|
Contenuto della violazione
|
Art. 6
|
Violare, con veicoli adibiti al trasporto di cose, il divieto di circolazione disposto dal Prefetto. |
Art. 10
|
Effettuare un trasporto eccezionale o guidare un mezzo classificato come eccezionale sprovvisto dell’autorizzazione o non rispettarne le prescrizioni previste o i limiti imposti dalle norme. |
Art. 86
|
Adibire il veicolo a servizio di piazza con conducente o a taxi senza aver ottenuto la licenza prevista |
Art. 117
|
Superare i limiti di guida o di velocità imposti dal C.d.S. (solo per i neopatentati) |
Art. 125
|
Guidare un veicolo per il quale è prevista una patente di categoria diversa da quella posseduta. |
Art. 142/9
|
Superare i limiti di velocità di oltre 40 km/h (neopatentati e recidivi sono soggetti a sospensioni aggravate) |
Art. 143/12
|
Circolare contromano in curva, o in ogni altro caso di scarsa visibilità, ovvero quando la strada sia divisa in più carreggiate separate. |
Art. 148
|
Effettuare manovre di sorpasso senza osservare i divieti di cui ai commi 9, 10, 11, 12, 13, 14. |
Art. 168
|
Circolare senza osservare le norme sul trasporto di merci classificate come pericolose. |
Art. 176/1 lett. c
|
Circolare sulla corsia per la sosta di emergenza. |
Art. 176/1 lett. d
|
Circolare sulla corsia per la variazione di velocità. |
Art. 179
|
Circolare con veicolo sprovvisto di cronotachigrafo o foglio di registrazione oppure quando questi non siano conformi alle norme vigenti. |
Art. 186/2 lett. a
|
Circolare alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 g/l. |
Art. 189/5 lett. a
|
Art. 189 commi 1 e 5 N.C.d.S. - Non aver ottemperato all'obbligo di fermarsi in caso di incidente con danno grave ai veicoli tale da determinare la revisione. |
Art. 213
|
Rifiutare di assumere la custodia di veicolo sottoposto a sequestro, a fermo amministrativo, oppure circolare abusivamente con veicolo sottoposto a sequestro. |
Art. 214
|
Rifiutare di assumere la custodia del veicolo sottoposto a fermo amministrativo. |
Art. 217
|
Circolare abusivamente durante il periodo di sospensione della carta di circolazione. |
PERMESSO DI GUIDA IN FASCE ORARIE PRESTABILITE
Per le violazioni di cui sopra "il conducente a cui è stata sospesa la patente, entro il termine perentorio di cinque giorni dal ritiro, solo nel caso in cui dalla commessa violazione non sia derivato un incidente, può presentare istanza al prefetto intesa ad ottenere un permesso di guida per determinate fasce orarie. Il permesso non può superare le tre ore al giorno e deve essere adeguatamente motivato e documentato per ragioni di lavoro, qualora risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri, ovvero per il ricorrere di una situazione che avrebbe dato diritto alle agevolazioni di cui all'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Qualora l'istanza sia accolta, il periodo di sospensione è aumentato di un numero di giorni pari al doppio delle complessive ore per le quali è stata autorizzata la guida, arrotondato per eccesso" (art. 218/2 C.d.S.).
La concessione del permesso di guida, se accordata, non potrà mai più essere richiesta per successivi ritiri di patente.
N.B. Il permesso orario di guida non può essere concesso in presenza di violazioni che costituiscono reato ai sensi dell'art. 223 del C.d.S. (ad es. art. 9 ter; art. 186/2 lett. b e c e 186/7; art. 187; 189/1,6,7; art. 193/4 bis), o nel caso in cui dalla violazione commessa sia derivato un incidente stradale.
MODALITA' PER RICHIEDERE IL PERMESSO DI GUIDA AI SENSI DELL'ART. 218 C.d.S.
L'istanza deve essere presentata alla Prefettura entro 5 giorni dal ritiro della patente secondo le seguenti modalità:
SOSPENSIONE DELLA PATENTE PER VIOLAZIONI CHE RIVESTONO CARATTERE PENALE (art. 223 C.d.S.)
La violazione di alcune norme del C.d.S. riveste carattere penale e la sospensione della patente viene pertanto comminata in via provvisoria o cautelare dal Prefetto territorialmente competente. In tali casi e nei casi in cui si sia verificato un incidente stradale, a prescindere dal tipo di violazione commessa, il C.d.S. esclude il rilascio di un permesso di circolazione. Inoltre, per le violazioni che rivestono carattere penale non è previsto un termine per l'adozione del provvedimento di sospensione.
Segue, a titolo esemplificativo, un elenco delle violazioni
ELENCO DELLE VIOLAZIONI CHE RIVESTONO CARATTERE PENALE
-
Articolo
|
Contenuto della violazione
|
Artt. 9, 9 bis e 9 ter
|
Organizzare e/o partecipare con veicoli a motore a competizioni in velocità non autorizzate. |
Art. 186/2 lett. b
|
Circolare alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 0,80 e non superiore a 1,5 g/l. |
Art. 186/2 lett. c
|
Circolare alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l. |
Art. 186/7
|
Rifiuto di sottoporsi ad alcol test. |
Art. 187/1
|
Circolare alla guida di un veicolo in condizioni di alterazione fisica e psichica dovuta all'assunzione di stupefacenti. |
Art. 187/8
|
Rifiuto di sottoporsi all'accertamento per rilevare- l'assunzione di stupefacenti. |
Art. 189/1, 6, 7
|
Omettere di arrestarsi e prestare il soccorso dovuto ai feriti in caso di incidente stradale con lesioni personali |
Art. 193/4 bis
|
Circolazione con documenti assicurativi falsi o contraffatti. |
SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA PER LESIONI PERSONALI COLPOSE A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE (artt. 222 e 223 C.d.S)
Quando da una violazione delle norme del Codice della Strada scaturisce un incidente con lesioni alle persone, il Prefetto del luogo della commessa violazione, ove sussistano fondati elementi di un’evidente responsabilità, dispone la sospensione provvisoria del documento di guida fino a un massimo di tre anni.
SOSPENSIONE DELLA PATENTE PER ESECUZIONE PROVVEDIMENTO GIUDIZIALE
Il Prefetto dispone la sospensione della patente di guida a seguito di sentenza penale o di decreto di accertamento del reato e di condanna irrevocabile, nei casi previsti dal C.d.S. quale conseguente sanzione amministrativa accessoria, per la durata stabilita dall'autorità giudiziaria.
COME RIENTRARE IN POSSESSO DELLA PATENTE AL TERMINE DEL PERIODO DI SOSPENSIONE
Al termine del periodo di sospensione fissato, la patente viene restituita dall’Ufficio Patenti della Prefettura, nei giorni di ricevimento del pubblico (lun. e ven. ore 9-12 oppure previo appuntamento).
La patente può essere ritirata dal titolare o da un delegato munito di delega scritta e fotocopia del documento di identità del delegante.
FANNO ECCEZIONE i provvedimenti adottati ai sensi degli artt. 186 e 187 del C.d.S., per i quali, oltre ad applicare la sospensione, il Prefetto ordina la revisione medica.
In tali casi, la patente di guida sospesa viene immediatamente trasmessa all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile della provincia di residenza del trasgressore, per l'emissione, non prima dello scadere del periodo di sospensione, di un duplicato che tenga conto del nuovo termine di validità ovvero delle diverse prescrizioni della Commissione Medica, ai sensi dell'art 119/5 del C.d.S.
In tali casi la restituzione della patente avverrà presso gli UFFICI DELLA MOTORIZZAZIONE, previa esibizione del certificato medico attestante la persistenza dei requisiti psicofisici per la guida dei veicoli.
Come fare ricorso
AVVERSO la sospensione della patente di guida disposta per violazioni a norme di comportamento del C.d.S. è ammessa, entro 30 gg. dalla notifica del provvedimento, opposizione al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione ai sensi dell'art. 205 del C.d.S.
AVVERSO l'ordine di revisione medica disposto per violazioni degli artt. 186 e 187 del C.d.S. è ammesso esclusivamente, entro 60 gg dalla notifica, ricorso al TAR.
AVVERSO i provvedimenti di sospensione emessi in esecuzione di giudicato penale, ai sensi dell'art. 224 del C.d.S., è ammessa, entro 30 gg. dalla notifica, opposizione all'Autorità Giudiziaria Ordinaria del luogo della commessa violazione.