VITTIME DEL DOVERE

L'Ordinamento prevede l'attribuzione del particolare  status   di "Vittima del Dovere" per gli appartenenti ad alcune categorie di dipendenti pubblici, quali elettivamente i membri delle Forze dell'Ordine, che abbiano subito lesioni significative e permanenti della propria integrità psico-fisica nell'espletamento del proprio servizio ed a causa dell'avverarsi dei particolari rischi connessi allo stesso.

L'attribuzione di tale peculiare  status   è prevista anche per i familiari superstiti dei predetti soggetti, nell'ipotesi di decesso.

Lo Stato assiste le Vittime del Dovere attraverso l'erogazione di sussidi economici ed altri vantaggi e le Prefetture UU.TT.GG. sono gli organi deputati dalla legge alla ricezione delle istanze finalizzate all'attribuzione dello  status , oltre che all'istruzione delle relative pratiche, in raccordo con gli Uffici Centrali del Ministero dell'Interno, che assumono le determinazioni finali, e con gli altri organismi competenti.

Sono considerate vittime del dovere:

  • gli appartenenti alle Forze dell'ordine e alle Forze Armate, alla Magistratura (Art.3 della  466/1980) i quali siano deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche o criminose o in servizio di ordine pubblico (art. 1, comma 1, L. 629/1973) o in conseguenza di eventi connessi all'espletamento di funzioni d'istituto e dipendenti da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso (art. 3, comma 2, L. 629/1973);
  • gli altri dipendenti pubblici che abbiano subito un'invalidità   permanente    in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:

      a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;

      b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;

      c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;

     d) in operazioni di soccorso;

     e) in attività di tutela della pubblica incolumità;

     f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi,          necessariamente, caratteristiche di ostilità (art. 1, comma 563,  266/2005);

  • coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative (art.1, comma 564,  266/2005). 

Chi può presentare la domanda

La domanda per il riconoscimento dello status di vittime del dovere e dei conseguenti benefici previsti dalla normativa vigente può essere presentata:

  • dalla vittima;
  • dai familiari superstiti (coniuge e figli, genitori, fratelli e sorelle se conviventi a carico ai sensi dell'art.6  466/1980);
  • dai conviventi a carico della persona deceduta negli ultimi tre anni precedenti l'evento (art.4  302/1990);
  • dai conviventi more uxorio (art.4  302/1990);
  • in mancanza di tali soggetti, in qualità di unici superstiti, dagli orfani, dai fratelli o sorelle o infine dagli ascendenti in linea retta, anche se non conviventi e non a carico (art.82, comma 4, 388/2008).

 

Dirigente:  VICEPREFETTO Dott.ssa Rita Reale

Ufficio competente: Polizia amministrativa Area I

Addetto al servizio:  Dott.ssa Elisabetta Ghilarducci; Dott.ssa Laura Cascone

Telefono:  0583424435            

Ultimo aggiornamento
Martedì 17 Settembre 2024, ore 13:11