White List

Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. "White List")

In data 14 agosto 2013 sono entrate in vigore le disposizioni relative all'istituzione delle c.d. "white list" previste dal D.P.C.M. 18 aprile 2013.

Si tratta degli "elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa" operanti nei settori ritenuti a maggiore rischio definiti nel così detto "Decreto anticorruzione" (legge n. 190/2012, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", art. 1, comma 53).

Il catalogo dei settori maggiormente esposti a rischio di infiltrazione mafiosa, individuati dall'art. 1, comma 53, della Legge n. 190/2012, è stato di recente modificato dal Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con Legge 5 giugno 2020, n. 40, articolato secondo le seguenti sezioni: 

  • estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
  • confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
  • noli a freddo di macchinari;
  • fornitura di ferro lavorato;
  • noli a caldo;
  • autotrasporti per conto di terzi;
  • guardiania dei cantieri;
  • servizi funerari e cimiteriali;
  • ristorazione, gestione delle mense e catering;
  • servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

L'iscrizione nella white list potrà essere richiesta dal titolare dell'impresa o dal suo legale rappresentante attraverso l'indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.prefca@pec.interno.it (avendo cura di inserire nel campo oggetto la specifica "iscrizione white list") .

L'iscrizione nel predetto elenco tiene luogo della documentazione antimafia per l'esercizio delle attività per cui l'impresa ha conseguito l'iscrizione, nonché ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali l'impresa ha conseguito l'iscrizione nell'elenco.

Le Stazioni appaltanti verificano l'iscrizione negli elenchi consultabili on line sul sito istituzionale della Prefettura nella sezione "Amministrazione trasparente", costantemente aggiornati in relazione alle nuove iscrizioni ed alla permanenza dei requisiti di legge.

VALIDITA' DELL'ISCRIZIONE

L'iscrizione nell'elenco conserva efficacia per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data in cui essa è disposta.

L'Impresa comunica almeno 30 gg. prima della data di scadenza della validità dell'iscrizione, l'interesse a permanere nell'elenco; nel caso in cui gli accertamenti antimafia della Prefettura si protraggano oltre la data di validità dell'iscrizione essa mantiene la propria efficacia.

 

PREFETTURA COMPETENTE

 La Prefettura della provincia dove la persona fisica o l'impresa hanno, rispettivamente, la propria residenza o sede legale.

Se l'impresa è stata costituita all'estero, è competente la Prefettura della provincia dove l'impresa ha la sua sede secondaria in Italia con rappresentanza stabile.

Se l'impresa è stata costituita all'estero senza sede stabile nel territorio dello Stato, è competente la Prefettura nel cui elenco è richiesta l'iscrizione.

PROCEDURA PER L'ISCRIZIONE

Il titolare dell'impresa individuale ovvero il legale rappresentante della società deve presentare istanza alla Prefettura specificando il settore o i settori di attività per cui chiede l'iscrizione, allegando:

  • 1) Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
  • 2) Autocertificazione resa da ciascun soggetto sottoposto a verifica ai sensi dell'art.85 del Codice Antimafia, attestante i familiari conviventi. (Modello M "Dichiarazione sostitutiva conviventi").

Analoga documentazione deve essere presentata all'atto di manifestare l'interesse a permanere nell'elenco.

La Prefettura, esperite con esito favorevole le verifiche volte ad accertare l'insussistenza delle condizioni ostative, dispone l'iscrizione dell'impresa nell'elenco pubblicato sul sito, dandone contestuale comunicazione all'interessato.

Nel caso in cui, a seguito delle verifiche disposte, emergano condizioni ostative, il Prefetto rigetta l'istanza di iscrizione dandone notizia all'interessato.

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

L'impresa iscritta nell'elenco comunica alla Prefettura qualsiasi modifica dell'assetto proprietario o degli organi sociali entro 30 giorni dalla data della intervenuta modifica (adozione dell'atto o stipula del contratto che determina tali modifiche).

Le società di capitali quotate in mercati regolamentati comunicano altresì alla Prefettura le partecipazioni rilevanti indicate all'art. 120 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

La mancata osservanza degli obblighi di comunicazione comporta la cancellazione dall'elenco.

RIFERIMENTI NORMATIVI

  • D.P.C.M. 18/04/2013;
  • Legge 06/11/2012 n. 190;
  • D. Lgs. 06/09/2011, n. 159;
  • Legge 17/10/2017 n. 161;
  • D.L. 8/4/2020 n. 23, convertito dalla Legge 5/6/2020 n. 40.

 

Ultimo aggiornamento
Martedì 24 Settembre 2024, ore 14:20