La cittadinanza italiana si basa sul principio dello "ius sanguinis" (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano.
I cittadini stranieri, tuttavia, possono acquistarla se in possesso di determinati requisiti.
La concessione della cittadinanza italiana è attualmente disciplinata dalla legge n. 91 del 5 febbraio 1992, come modificata dalla legge n. 94 del 15 luglio 2009 e successivi regolamenti.
In base ai requisiti si possono individuare due tipologie di concessione:
- CONCESSIONE PER MATRIMONIO (art. 5 L. 91 del 5 febbraio 1992)
- CONCESSIONE PER RESIDENZA (art. 9 L. 91 del 5 febbraio 1992 )
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1) ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER MATRIMONIO CON CITTADINI ITALIANI (art. 5 L. 91 del 5 febbraio 1992)
Gli stranieri coniugati con cittadini italiani possono richiedere la cittadinanza italiana.
Chi può fare la richiesta.
- Cittadini stranieri residenti legalmente in Italia per almeno 2 anni dopo il matrimonio ( 1 anno in caso di figli nati o adottati dai coniugi);
- Coniugi di cittadini naturalizzati italiani dopo 2 anni dal giuramento (1 anno in caso di figli nati o adottati dai coniugi);
- Cittadini stranieri che risiedono all'estero dopo tre anni di matrimonio (un anno e mezzo in caso di figli nati o adottati dai coniugi). In questo caso l'istanza va inoltrata all'autorità consolare italiana del luogo di residenza.
Dall'11 febbraio 2017 è possibile inoltrare le domanda anche per le unioni civili : ai sensi dell'art. 1, comma 20 della Legge 20 maggio 2016, n. 76 "Regolamento delle unioni civili tra le persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze", le medesime disposizioni che disciplinano la concessione della cittadinanza per matrimonio con cittadino italiano si applicano alle unioni civili tra le persone dello stesso sesso.
Si ricorda che, nel caso di matrimonio/unione civile celebrato all'estero, è necessario provvedere alla trascrizione dell'atto presso un comune italiano.
ATTENZIONE :
al momento della domanda, e fino al momento dell'adozione del decreto che riconosce la cittadinanza italiana, non deve essere intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve sussistere la separazione personale dei coniugi.
Per approfondimenti LINK alla pagina cittadinanza del sito M.I.
2) CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER RESIDENZA LEGALE ININTERROTTA IN ITALIA (art. 9 L. 91 del 5 febbraio 1992)
Chi può fare la richiesta.
- Cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea residenti da 10 anni
- Cittadini di Paesi dell'Unione Europea residenti da 4 anni
- Apolidi o rifugiati politici (riconosciuti ufficialmente) residenti da 5 anni
- Figli maggiorenni di genitori naturalizzati italiani residenti da 5 anni (successivi al giuramento del genitore)
- Cittadini stranieri maggiorenni che sono stati adottati da cittadini italiani, residenti da 5 anni (successivi all'adozione)
- Cittadini stranieri il cui padre o madre o nonni sono stati cittadini italiani per nascita, oppure nati in Italia, residenti da 3 anni
- Cittadini stranieri che abbiano prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano.
Nota:
I titolari dello status di protezione sussidiaria o di protezione umanitaria NON usufruiscono delle agevolazioni previste per il rifugiato politico in materia di acquisto della cittadinanza italiana.
Conoscenza della lingua italiana.
Il decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 1° dicembre 2018, n. 132, ha introdotto il requisito del possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana (livello B1 del QCER) , per le domande presentate, ai sensi degli articoli 5 e 9 della legge n. 91 del 1992, a decorrere dal 4 dicembre 2018.
Dal 5 dicembre 2018, tutti i richiedenti devono attestare la conoscenza della lingua italiana con:
- Autocertificazione del possesso di titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico in Italia o all'estero, riconosciuto dal MIUR o dal MAE (devono essere indicati gli estremi dell'atto);
- Copia autenticata del titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione paritario in Italia o all'estero, riconosciuto dal MIUR o dal MAE;
- Autocertificazione attestante il livello B1 di conoscenza della lingua italiana, rilasciata da uno dei tre seguenti enti certificatori riconosciuti (Università per stranieri di Perugia, Università per stranieri di Siena e Università Roma Tre);
- Copia autenticata della certificazione attestante il livello B1 di conoscenza della lingua italiana, rilasciata dal seguente ente certificatore riconosciuto : Società Dante Alighieri;
- Estremi della sottoscrizione dell'accordo di integrazione di cui all'art. 4-bis del D. Lgs. n. 286/1998 e al D.P.R. n. 179/2011;
- Copia del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validità.
Ai seguenti link è possibile consultare gli elenchi delle scuole italiane all'estero riconosciute dal Ministero degli Affari Esteri:
https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2018/03/scuole_statali_marzo_2018.pdf https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2018/08/grafici_paritarie_agosto_2018.pdf https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2018/03/scuole_non_paritarie_marzo_2018.pdf
Documenti richiesti per fare la domanda.
- Estratto dell'atto di nascita completo di tutte le generalità, rilasciato in qualsiasi data, debitamente legalizzato e munito di traduzione legalizzata (non richiesto per i nati in Italia);
- Certificato penale del Paese d'origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza di data non anteriore a sei mesi , debitamente legalizzato e munito di traduzione legalizzata (anche per coloro che sono nati e risiedono in Italia da prima del 14° anno di età);
- Copia del documento di identità (passaporto e carta di identità);
- Copia del titolo di soggiorno (permesso o carta di soggiorno, attestazione comunale per i cittadini dell'Unione Europea);
- Ricevuta di versamento del contributo obbligatorio di € 250,00 previsto dalla legge n. 94/2009, da versare sul C/C n. 809020 intestato a: MINISTERO DELL'INTERNO D.L.C.I. - CITTADINANZA con causale: "Cittadinanza-contributo di cui all'art.1, c. 12, l.94/2009".
- Marca da bollo da € 16 che deve essere conservata fino alla successiva convocazione in Prefettura.
Rimborso del contributo.
Qualora la domanda venga rifiutata in ALI, il richiedente che non intenda ripresentare l'istanza entro il 31 dicembre dell'anno in cui è stato effettuato il pagamento può richiedere il rimborso al Ministero dell'Interno.
La richiesta di rimborso deve essere presentata alla Prefettura e deve contenere:
- motivazione della richiesta,
- copia di un documento di identità del richiedente,
- originale del bollettino postale di pagamento,
- coordinate bancarie (Istituto bancario - intestatario del conto corrente - IBAN) presso le quali effettuare il versamento.
Legalizzazione e traduzione dei documenti.
I certificati esteri devono essere apostillati (se lo Stato di provenienza aderisce alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961) o legalizzati dall'Autorità diplomatica e consolare italiana presente nello Stato, che può essere individuata tramite il database del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale italiano, all'indirizzo www.esteri.it/mae/it/ministero/laretediplomatica.
I certificati esteri inoltre, devono essere correttamente tradotti in lingua italiana (a meno che per l'estratto di nascita non venga utilizzato il modello plurilingue della Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976) :
- all'estero , dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane competenti per lo Stato di provenienza dei certificati, senza ulteriori adempimenti;
- nello Stato di provenienza secondo le norme locali: in questo caso anche le firme dei notai o funzionari preposti devono essere apostillate dalle autorità competenti;
- in Italia , dalle rappresentanze diplomatiche o consolari competenti per lo Stato di provenienza dei certificati. In questo caso le firme dei funzionari consolari stranieri devono essere legalizzate in bollo dalle Prefetture-Uffici territoriali del Governo;
- in Italia , mediante asseverazione della traduzione eseguita da chi conosca la lingua di origine del certificato e quella italiana, tramite la produzione del relativo verbale di giuramento ricevuto dal cancelliere di qualsiasi ufficio giudiziario, senza ulteriori adempimenti.
Dal 16 febbraio 2019, a seguito dell'entrata in vigore del regolamento UE n. 1191/2016 ( https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1191 ), non è più necessario apostillare i documenti pubblici rilasciati dai paesi membri dell'UE (certificati di nascita, matrimonio e penale di cittadini dell'Unione Europea).
Il documento pubblico deve essere tradotto.
Non è richiesta la traduzione per:
- estratto di atto di nascita e atto di matrimonio redatti sui formulari plurilingue A e B previsti dalla Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976;
- documento pubblico corredato di un modulo standard multilingue, disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'UE, purché l'autorità accettante ritenga che le informazioni figuranti nel modulo standard siano sufficienti al trattamento del documento pubblico.
Per conoscere se la traduzione è redatta su un modulo multilingue conforme al modello standard occorre connettersi al sito " https://e-justice.europa.eu/home.do " e controllare alla voce " moduli dinamici - documenti pubblici ".
Avvertenze in merito alla documentazione richiesta.
- Documentazione per apolidi e rifugiati politici:
I soli apolidi e rifugiati politici, in alternativa ai certificati di nascita e penale potranno produrre:
- atto notorio formato in Tribunale sostitutivo del certificato di nascita , in cui si dichiarino le proprie generalità nonché quelle dei genitori, e sostitutivo del certificato penale in cui si dichiari di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso nel proprio Paese d'origine;
- copia dell'attestato di riconoscimento dello status di rifugiato politico (da allegare alla voce "documento generico");
- copia del documento di viaggio per stranieri apolidi e rifugiati politici.
- Dichiarazione di discendenza da cittadino italiano:
Lo straniero può dichiarare che un proprio ascendente è cittadino italiano per nascita con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da lui sottoscritta. È predisposto un apposito riquadro nello stesso modello di domanda.
- Per richiedenti che a seguito di matrimonio hanno acquisito il cognome del coniuge è necessario che il certificato di nascita contenga nelle annotazioni il cognome coniugale. Per i Paesi che non prevedono annotazioni marginali al certificato di nascita, è necessario allegare il certificato estero di matrimonio debitamente tradotto e legalizzato da cui risulti l'acquisizione del cognome coniugale.
- Le generalità (nome e cognome) indicate nel certificato di nascita devono essere identiche a quelle riportate in tutti i documenti rilasciati dalle Autorità estere e dalle Autorità italiane.
Come presentare la domanda.
La domanda di concessione della cittadinanza italiana deve essere presentata soltanto ON LINE, sul portale del Ministero dell'Interno, mediante lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Per la compilazione e l'invio on-line della domanda di cittadinanza l'indirizzo è il seguente: https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/Ministero/Index2
Eseguita la registrazione, il modulo di domanda va compilato telematicamente, indicando negli appositi spazi gli estremi della marca da bollo e allegando in formato elettronico, nelle apposite sezioni del modulo, il certificato di nascita ed il certificato penale del paese d'origine e dei paesi terzi di residenza (completi di legalizzazioni e traduzioni legalizzate), il titolo di studio attestante il livello di conoscenza della lingua italiana B1, la ricevuta dell'avvenuto pagamento di € 250 e, alla sezione documento di riconoscimento, il passaporto, la carta di identità e il titolo di soggiorno.
I richiedenti che hanno pagato un contributo di € 200, devono integrare il versamento con ulteriori € 50 e allegare alla documentazione anche questa seconda ricevuta.
NOTE:
Redditi
È previsto il possesso di un reddito personale prodotto sul territorio nazionale (oppure dei familiari inseriti nello stesso stato di famiglia) negli ultimi tre anni antecedenti a quello di presentazione della domanda, il cui ammontare non sia inferiore al tetto stabilito per l'esenzione della spesa sanitaria dall'art. 3 D.L. 382/89, convertito in L. 8/1990, come confermati dall'art. 2 L. 549/1995:
- € 8.263,31 per richiedente senza persone a carico
- € 11.362,05 in presenza del coniuge a carico
- con l'aggiunta di € 516,46 per ogni figlio a carico .
Cambio di residenza
In caso di cambio di residenza lo stesso deve essere comunicato tempestivamente all'ufficio a mezzo e-mail fornendo l'indirizzo completo (allegare alla mail copia del documento di identità).
Per le richieste di cittadinanza per residenza, in pendenza di istruttoria e fino alla conclusione del procedimento, NON è consentito il trasferimento della residenza all'estero pena la dichiarazione della inammissibilità dell'istanza.
Consultazione on-line della pratica.
Per consultare in tempo reale lo stato della propria domanda di cittadinanza:
https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/Ministero/Index2
Conferimento della cittadinanza italiana.
Se l'istruttoria si conclude con esito favorevole, il decreto di conferimento della cittadinanza italiana a firma del Presidente della Repubblica (per residenza) o del Prefetto (per matrimonio) viene notificato e dalla data di notifica l'interessato, entro 6 mesi dalla notifica , deve prestare giuramento presso il Comune di residenza ed acquista la cittadinanza italiana dal giorno successivo al giuramento.
Riferimenti normativi.
- Legge 5 febbraio 1992, n.91 D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572
- D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362
- Legge 15 luglio 2009, n. 94 entrata in vigore l'08.08.2009.
- D.L. 4 ottobre 2018, n. 113
- L. 1 dicembre 2018, n. 132
- Regolamento (UE) 2016/1191
I testi di legge italiani nella loro versione aggiornata, sono consultabili liberamente e gratuitamente al seguente link http://www.normattiva.it/
Si comunica che l'Ufficio "Cittadinanza" della Prefettura di Rimini riceve su convocazione da parte dell'Ufficio e/o su appuntamento.
L'appuntamento potrà essere richiesto dagli interessati inviando una e-mail all'indirizzo cittadinanza.pref_rimini@interno.it nella quale dovranno essere indicati, oltre ai propri dati anagrafici, i motivi della richiesta dell'incontro (allegare copia del documento di identità).
La convocazione viene fissata con una comunicazione all'indirizzo e-mail inserito nel modulo di domanda on-line con la dicitura "comunicazione da ali" (portale della cittadinanza). Entro 24 ore dalla ricezione di questa mail, sarà disponibile sul portale della cittadinanza alla sezione "comunicazioni", il messaggio completo con data e orario della convocazione, nonché con l'elenco della documentazione da presentare.
Si raccomanda pertanto di controllare periodicamente la propria casella e-mail ed il portale della Cittadinanza del Ministero dell'Interno
(https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/Ministero/Index2)
per prendere visione di tutte le comunicazioni della Prefettura (convocazioni, sospensioni, richieste di integrazione documentale, etc.).
Si invita a prestare particolare attenzione alle richieste di integrazione documentale al fine di evitare la possibile adozione del decreto di inammissibilità della domanda.