Comunicazioni con l'ufficio

Lo Sportello Unico Immigrazioni riceve, previa convocazione dell'interessato a mezzo mail e/o telefono, tutti i giorni dalle ore 09:00 alle ore 13:00.

Ogni informazione relativa allo stato della pratica può essere richiesta al numero di telefono 0541/436115 (nelle giornate di lunedì e mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 11.00) o tramite mail all'indirizzo immigrazione.pref_rimini@interno.it

A tal fine, chi presenta la richiesta, dovrà indicare nell'oggetto della mail il codice identificativo della domanda di nulla osta, di test di italiano o di accordo di integrazione alla quale si riferisce.

NON può essere inviata con un'unica mail documentazione riferita a più pratiche.
 

Dirigente
Dott.ssa Patrizia Claudia DE ANGELIS
Qualifica
VICEPREFETTO
Ubicazione dell'ufficio
Piano terra
Telefoni

Informazioni generali

Consiglio Territoriale per l'Immigrazione

Il Consiglio Territoriale per l'Immigrazione  è un organismo collegiale, presieduto dal Prefetto,  che ha il  compito di monitorare, a livello provinciale, la presenza degli stranieri la capacità del territorio di assorbire i flussi migratori.

Il Consiglio Territoriale per l'Immigrazione  attraverso la cooperazione sinergica con gli altri soggetti, istituzionali e non, presenti sul territorio  promuove iniziative di integrazione, formula proposte al Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione per risolve problemi locali connessi al fenomeno migratorio.  

Il Prefetto nomina i componenti su designazione delle amministrazioni, organizzazioni, associazioni o enti interessati.

Il Consiglio è composto da rappresentanti delle competenti amministrazioni locali dello stato, della regione, degli enti locali, della camera di commercio, degli enti localmente attivi nell'assistenza agli immigrati, delle organizzazioni dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori extracomunitari.

Ricongiungimenti familiari

Chi può presentare la domanda.

La richiesta di ricongiungimento familiare può essere presentata da:

il cittadino straniero, titolare della carta di soggiorno o di un permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o autonomo, ovvero per asilo, per studio, per motivi religiosi o per motivi familiari.

Familiari che possono essere ricongiunti:

  • figli minori;
  • figli maggiorenni a carico per i quali sia stata riconosciuta la non idoneità al lavoro;
  • coniuge;
  • genitori (per genitori ultra 65enni è richiesta una assicurazione sanitaria o altro titolo idoneo a garantire la coperture di tutti i rischi sul territorio nazionale).

Documenti per la presentazione della domanda. 

  1. Permesso di soggiorno originale in corso di validità +  copia
  2. Passaporto originale + copia
  3. Copia del passaporto dei ricongiunti
  4. Marca da bollo della domanda da € 16,00
  5. Stato di famiglia e residenza in autocertificazione
  6. Idoneità alloggiativa (RIA on line) da richiedere all'ufficio tecnico del Comune di residenza
  7. Copia conforme di un titolo giuridicamente rilevante (proprietà, locazione, comodato) che riconosca il legittimo possesso o detenzione da parte del richiedente dell'alloggio indicato nell'istanza medesima (o suoi parenti o affini di I grado)
  8. Certificato di ospitalità compilato in ogni sua parte da chi ospita presentato in Questura;
  9. Copia, del documento di identità se italiano o del permesso di soggiorno se straniero, di chi ospita
  10. Originale (solo in visione) e copia dell'atto di proprietà o del contratto di locazione registrato ed in corso di validità, se rinnovato accompagnato dal mod.F23

Reddito del richiedente. 

Il reddito minimo per il 2024:

1 familiare - €   9.119,17 annuali    
2 familiari  - € 12.158,90 annuali 
3 familiari  - € 15.198,62 annuali 
4 familiari  - € 18.238,35 annuali
5 familiari  - € 21.278,07 annuali

 

Cambiano i redditi per Ricongiungimento familiare qualora all'interno del nucleo da ricongiungere vi siano minori di anni 14.

 

1 minore 14 anni + 1 adulto - € 12.158,90 annuali
1 minore 14 anni + 2 adulti  - € 15.198,62 annuali
1 minore 14 anni + 3 adulti  - € 18.238,35 annuali
1 minore 14 anni + 4 adulti  - € 21.278,07 annuali

2/3/4/... minori 14 anni + 1 adulto - € 15.198,62 annuali
2 o più minori 14 anni + 2 adulti  -  € 18.238,35 annuali
2 o più minori 14 anni + 3 adulti  -  € 21.278,07 annuali
2 o più minori 14 anni + 4 adulti  -  € 24.317,80 annuali

 

I richiedenti possono cumulare il reddito con familiari conviventi, producendo la medesima documentazione prescritta.

 

Il reddito percepito come indennità di disoccupazione non è considerato utile al fine della dimostrazione del requisito economico (art.7 lettera c) direttiva 2003/86/CE).

Ultimo aggiornamento
Venerdì 20 Settembre 2024, ore 13:55