Il 14 agosto 2013 viene istituito presso la Prefettura di Rimini l'Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (c.d. "White List") previsto dalla legge 6/11/2012, n. 190 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013 pubblicato in G.U. il 15 luglio 2013.
L'iscrizione nell'elenco, di natura volontaria, soddisfa i requisiti per l'informazione antimafia per l'esercizio dell'attività per cui è stata disposta l'iscrizione valida per dodici mesi, salvi gli esiti delle verifiche periodiche.
 
È pertanto soggetta alle seguenti condizioni:

  • assenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice Antimafia);
  • assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa di cui all'art.84, comma 3, del Codice Antimafia

I soggetti d'impresa sui quali deve essere acquisita la documentazione antimafia sono (ai sensi dell' art.85):

TIPOLOGIA 

IMPRESA

 

 

    art. 85 DEL D. Lgs. 159/2011

 

Impresa individuale
  1. Titolare dell'impresa
  2. direttore tecnico (se previsto)
  3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2

 


 

Associazioni


 

 

  1. Legali rappresentanti 
  2. Collegio Sindacale (se previsto)
  3. Direttore tecnico (se previsto)
  4. Soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 231/2001 (nei casi contemplati dall' art. 2477 del codice civile)
  5. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti  precedenti
Società di capitali
  1. Legale rappresentante
  2. Amministratori
  3. direttore tecnico (se previsto)
  4. Sindaci
  5. socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a 4)
  6. socio ( in caso di società unipersonale)
  7. sindaco e soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all' art. 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 213/2011 (nei casi contemplati dall' art. 2477 del codice civile)
  8. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-4-5-6-7
Società semplice e in nome collettivo
  1. tutti i soci
  2. direttore tecnico (se previsto)
  3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2
Società in accomandita semplice
  1. soci accomandatari
  2. direttore tecnico (se previsto)
  3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2
Società estere con sede secondaria in Italia
  1. coloro che le rappresentano stabilmente in Italia
  2. direttore tecnico (se previsto)
  3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2
Società estere prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia
  1. coloro che esercitano poteri di amministrazione, rappresentanza o direzione dell' impresa
  2. familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1
Società personali (oltre a quanto espressamente previsto per le società in nome collettivo e accomandita semplice)
  1. Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie della società personale esaminata
  2. Direttore tecnico
  3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2
Società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna
  1. legale rappresentante
  2. componenti organo di amministrazione
  3. direttore tecnico (se previsto)
  4. ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 percento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
  5. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4.
Consorzi ex art. 2602 C.C. non aventi attività esterna e per i gruppi europei di interesse economico
  1. legale rappresentante
  2. eventuali componenti dell' organo di amministrazione
  3. direttore tecnico (se previsto)
  4. imprenditori e società consorziate ( e relativi legale rappresentante ed eventuali componenti dell' organo di amministrazione)
  5. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4.
Raggruppamenti temporanei di imprese
  1. tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche se aventi sede all' estero, nonché le persone fisiche presenti al loro interno, come individuate per ciascuna tipologia di imprese e società
  2. direttore tecnico (se previsto)
  3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2.
Per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro (vedi lettera c del comma 2 art. 85) concessionarie nel settore dei giochi pubblici Oltre ai controlli previsti per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci e alle persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.

ISCRIZIONE

Le attività imprenditoriali iscrivibili nell'elenco prefettizio sono quelle espressamente individuate nell'art.53 della legge 190/2012, così come modificato dall'art. 4-bis del decreto legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, sono le seguenti:  

a)   (abrogata);
b)   (abrogata);
c)   estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
d)   confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
e)   noli a freddo di macchinari;
f)   fornitura di ferro lavorato;
g)   noli a caldo;
h)   autotrasporti per conto di terzi;
i)   guardiania dei cantieri;
i-bis)   servizi funerari e cimiteriali;
i-ter)   ristorazione, gestione delle mense e catering;
i-quater)   servizi  ambientali,  comprese   le   attività   di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per  conto di terzi, di trattamento e di smaltimento  dei  rifiuti,  nonché  le attività di risanamento e di bonifica e gli altri  servizi  connessi alla gestione dei rifiuti.

PREFETTURA COMPETENTE

La Prefettura della provincia dove l'impresa ha la propria residenza o sede legale.
Se l'impresa è costituita all'estero, la Prefettura della provincia dove l'impresa ha una sede stabile ai sensi dell'art.2508 c.c..
Se l'impresa è costituita all'estero senza sede stabile nel territorio dello Stato , la Prefettura nel cui elenco è richiesta l'iscrizione.

PROCEDURA PER L'ISCRIZIONE  

Il titolare dell'impresa individuale ovvero il legale rappresentante della società deve presentare istanza alla Prefettura di Rimini specificando il settore o i settori di attività per cui chiede l'iscrizione, allegando la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio e le autocertificazioni rese da ciascun soggetto sottoposto a verifica ai sensi dell'art.85 del Codice Antimafia relative ai familiari conviventi (si vedano i moduli allegati)

 
L'istanza potrà essere trasmessa per posta certificata all'indirizzo protocollo.prefrn@pec.interno.it , specificando nell'oggetto " richiesta iscrizione in white list ", oppure per posta ordinaria alla Prefettura di Rimini - Ufficio Antimafia - Via IV novembre n. 40, o infine mediante consegna all'Ufficio Protocollo sito in Via IV novembre I piano, stanza nr. 104, nei giorni di apertura al pubblico.
La Prefettura, esperite con esito favorevole le verifiche volte ad accertare l'insussistenza delle citate condizioni ostative, dispone l'iscrizione dell'impresa nell'elenco che sarà pubblicato sul sito, dandone contestuale comunicazione all'interessato.
Nel caso in cui, a seguito delle verifiche disposte, emergano condizioni ostative, il Prefetto rigetta l'istanza di iscrizione dandone notizia all'interessato.
L'impresa iscritta nell'elenco comunica alla Prefettura qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali entro 30 giorni dalla data della modifica (adozione dell'atto o stipula del contratto che determina tali modifiche). Le società di capitali quotate in mercati regolamentati comunicano le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal testo unico di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.58.
La mancata comunicazione comporta la cancellazione dell'iscrizione.  

Per informazioni contattare il dott. Fabrizio Coraretti 0541-436132.


AGGIORNAMENTO PERIODICO DELL'ELENCO

L'impresa comunica alla Prefettura, almeno trenta giorni prima della data di scadenza della validità dell'iscrizione, l'interesse a permanere nell'elenco. L'impresa può richiedere di permanere nell'elenco anche per settori di attività ulteriori o diversi

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Elenco completo delle ditte iscritte 550.21 KB
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Sezione III - Noli a freddo di macchinari 433.68 KB
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Sezione IV - Fornitura di ferro lavorato 424.31 KB
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Sezione V - Noli a caldo 448.03 KB
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Sezione VI - Autotrasporti per conto di terzi 451.8 KB
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Sezione VII - Guardiania dei cantieri 406.48 KB
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Sezione VIII - Servizi funerari e cimiteriali 407.86 KB
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Sezione X - Servizi ambientali 499.48 KB
Ultimo aggiornamento
Lunedì 2 Dicembre 2024, ore 10:21