Il 14 agosto 2013 viene istituito presso la Prefettura di Rimini l'Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (c.d. "White List") previsto dalla legge 6/11/2012, n. 190 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013 pubblicato in G.U. il 15 luglio 2013.
L'iscrizione nell'elenco, di natura volontaria, soddisfa i requisiti per l'informazione antimafia per l'esercizio dell'attività per cui è stata disposta l'iscrizione valida per dodici mesi, salvi gli esiti delle verifiche periodiche.
È pertanto soggetta alle seguenti condizioni:
- assenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice Antimafia);
- assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa di cui all'art.84, comma 3, del Codice Antimafia
I soggetti d'impresa sui quali deve essere acquisita la documentazione antimafia sono (ai sensi dell' art.85):
TIPOLOGIA IMPRESA |
art. 85 DEL D. Lgs. 159/2011
|
Impresa individuale |
|
Associazioni
|
|
Società di capitali |
|
Società semplice e in nome collettivo |
|
Società in accomandita semplice |
|
Società estere con sede secondaria in Italia |
|
Società estere prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia |
|
Società personali (oltre a quanto espressamente previsto per le società in nome collettivo e accomandita semplice) |
|
Società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna |
|
Consorzi ex art. 2602 C.C. non aventi attività esterna e per i gruppi europei di interesse economico |
|
Raggruppamenti temporanei di imprese |
|
Per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro (vedi lettera c del comma 2 art. 85) concessionarie nel settore dei giochi pubblici | Oltre ai controlli previsti per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci e alle persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato. |
ISCRIZIONE
Le attività imprenditoriali iscrivibili nell'elenco prefettizio sono quelle espressamente individuate nell'art.53 della legge 190/2012, così come modificato dall'art. 4-bis del decreto legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, sono le seguenti:
a) (abrogata);
b) (abrogata);
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
e) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo;
h) autotrasporti per conto di terzi;
i) guardiania dei cantieri;
i-bis) servizi funerari e cimiteriali;
i-ter) ristorazione, gestione delle mense e catering;
i-quater) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.
PREFETTURA COMPETENTE
La Prefettura della provincia dove l'impresa ha la propria residenza o sede legale.
Se l'impresa è costituita all'estero, la Prefettura della provincia dove l'impresa ha una sede stabile ai sensi dell'art.2508 c.c..
Se l'impresa è costituita all'estero senza sede stabile nel territorio dello Stato , la Prefettura nel cui elenco è richiesta l'iscrizione.
PROCEDURA PER L'ISCRIZIONE
Il titolare dell'impresa individuale ovvero il legale rappresentante della società deve presentare istanza alla Prefettura di Rimini specificando il settore o i settori di attività per cui chiede l'iscrizione, allegando la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio e le autocertificazioni rese da ciascun soggetto sottoposto a verifica ai sensi dell'art.85 del Codice Antimafia relative ai familiari conviventi (si vedano i moduli allegati)
L'istanza potrà essere trasmessa per posta certificata all'indirizzo protocollo.prefrn@pec.interno.it , specificando nell'oggetto " richiesta iscrizione in white list ", oppure per posta ordinaria alla Prefettura di Rimini - Ufficio Antimafia - Via IV novembre n. 40, o infine mediante consegna all'Ufficio Protocollo sito in Via IV novembre I piano, stanza nr. 104, nei giorni di apertura al pubblico.
La Prefettura, esperite con esito favorevole le verifiche volte ad accertare l'insussistenza delle citate condizioni ostative, dispone l'iscrizione dell'impresa nell'elenco che sarà pubblicato sul sito, dandone contestuale comunicazione all'interessato.
Nel caso in cui, a seguito delle verifiche disposte, emergano condizioni ostative, il Prefetto rigetta l'istanza di iscrizione dandone notizia all'interessato.
L'impresa iscritta nell'elenco comunica alla Prefettura qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali entro 30 giorni dalla data della modifica (adozione dell'atto o stipula del contratto che determina tali modifiche). Le società di capitali quotate in mercati regolamentati comunicano le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal testo unico di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.58.
La mancata comunicazione comporta la cancellazione dell'iscrizione.
Per informazioni contattare il dott. Fabrizio Coraretti 0541-436132.
AGGIORNAMENTO PERIODICO DELL'ELENCO
L'impresa comunica alla Prefettura, almeno trenta giorni prima della data di scadenza della validità dell'iscrizione, l'interesse a permanere nell'elenco. L'impresa può richiedere di permanere nell'elenco anche per settori di attività ulteriori o diversi