Benefici in favore delle vittime di reati intenzionali violenti

L'art. 11 della legge n.122 del 7 luglio 2016 e successive modifiche ha previsto un indennizzo a carico dello Stato per le vittime dei reati di omicidio (loro eredi), violenza sessuale, lesioni personali gravissime, deformazioni dell'aspetto con lesioni permanenti al volto. E' inoltre previsto un indennizzo limitatamente alla rifusione delle spese mediche ed assistenziali per la vittima del reato di caporalato e di ogni altro delitto doloso commesso con violenza alla persona tranne che si tratti di reato di percosse di cui all'art. 581 del codice penale e del reato di lesione personale di cui all'art. 582 del codice penale, salvo che ricorrano le circostanze aggravanti previste dall'art. 583 del codice penale (lesione personale grave e gravissima).

Ulteriori informazioni sono disponibili presso apposita pagina del sito istituzionale del Ministero dell'Interno.

 

Misure di sostegno agli orfani di crimini domestici di reati di genere e alle famiglie affidatarie

Il  Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e intenzionali violenti  ha definito con proprie circolari indirizzate ai prefetti le modalità operative sull'erogazione delle misure di sostegno agli  orfani di crimini domestici e di reati di genere  e alle  famiglie affidatarie , previste dal relativo regolamento, adottato con il decreto interministeriale 21 maggio 2020, n.71.

Le  erogazioni  sono finalizzate a sostenere il diritto allo studio, a iniziative di orientamento, formazione e sostegno per l'inserimento al lavoro, e a spese mediche e assistenziali.

Per quanto riguarda le istanze relative alle erogazioni per spese mediche /assistenziali e in favore delle famiglie affidatarie (Capi IV e V del regolamento) in prima applicazione e in assenza di una banca dati degli orfani di crimini domestici e reati di genere, il Comitato esaminerà di volta in volta le singole domande liquidando trimestralmente gli importi.

Le domande  devono essere inoltrate, con apposito modello riportato di seguito alla presente scheda informativa, alle prefetture territorialmente competenti, che ne svolgono l'istruttoria al termine della quale passano all'esame del Comitato di solidarietà.

Lo status di  orfano di  reati di genere si basa in alternativa sui seguenti requisiti  previsti dal regolamento (articolo 2, comma 2, lettera a):

  • atti del procedimento penale o del decreto che dispone il giudizio
  • sentenza anche non passata in giudicato
  • decreto penale di condanna anche non divenuto irrevocabile
  • sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (articolo 444 del codice penale).

L'obiettivo è quello di garantire l'erogazione tempestiva dei fondi, per soddisfare l'esigenza del beneficiario in tempi il più possibile vicini al fatto.

Per quanto riguarda le  spese sanitarie , saranno rimborsate applicando il criterio generale che prevede la seguente ripartizione delle somme:

  • 70% in favore degli orfani minorenni
  • 30% in favore degli orfani maggiorenni non economicamente autosufficienti.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso apposita pagina del sito istituzionale del Ministero dell'Interno.

Ultimo aggiornamento
Venerdì 29 Marzo 2024, ore 19:29