Lo straniero può presentare la domanda di concessione della cittadinanza italiana ON LINE, registrandosi al portale del Ministero dell'Interno al seguente link: https://cittadinanza.dlci.interno.it
Dal 18 giugno 2015 questa è la sola modalità di presentazione ammessa; le istanze presentate a mezzo posta non saranno più accettate. Eseguita la registrazione, lo straniero dovrà compilare telematicamente il modulo di domanda fra i seguenti:
- MODELLO A - Articolo 5 relativo alla Richiesta per matrimonio o unione civile con cittadino italiano
- MODELLO B - Articolo 9 (lettere a, b, d, e, f) e/o Articolo16 - relativo alla Richiesta per residenza
- MODELLO C - Articolo 9 lettera c - relativo alla Richiesta per servizio prestato alle dipendenze dello Stato italiano
- MODELLO AE - Articolo 5 relativo alla richiesta per matrimonio o unione civile con cittadino italiano
- MODELLO CE - Articolo 9 lettera c - relativo alla Richiesta per servizio prestato alle dipendenze dello Stato
Dovrà altresì indicare nell'apposito spazio gli estremi della marca da bollo e allegare in formato elettronico, nelle apposite sezioni del modulo, i seguenti documenti:
- Certificato di nascita legalizzato/apostillato munito di traduzione in lingua italiana debitamente legalizzata/apostillata.
- Certificato penale del paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza legalizzato/apostillato e munito di traduzione legalizzata/apostillata (escluso il caso in cui al compimento del 14° anno, l'interessato/a avesse già la residenza legale in Italia e l'abbia poi sempre mantenuta);
- Ricevuta del pagamento del contributo obbligatorio di 250 €, sul C/C n. 809020 intestato a: MINISTERO INTERNO D.L.C.I. - CITTADINANZA con causale: "Cittadinanza - contributo di cui all'art.1, comma 12, legge 15 luglio 2009, n. 94".
- Documento di riconoscimento (carta d'identità).
- Passaporto
- Titolo di soggiorno
i cittadini provenienti dall'UE dovranno invece richiedere e presentare il certificato di soggiorno permanente (viene rilasciato dal comune di residenza)
Inoltre, il richiedente dovrà dimostrare il possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana - livello B1 .
All'atto della presentazione dell'istanza i richiedenti sono tenuti ad attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario in Italia o all'estero, riconosciuto dal ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal ministero degli aa.ee. e della cooperazione internazionale.
In alternativa, apposita certificazione attestante il livello richiesto di conoscenza della lingua italiana rilasciati da:
- Universita' per stranieri di Perugia
- Universita' per stranieri si Siena
- Universita' Roma tre
- Societa' Dante Alighieri
qualora il titolo di studio o la certificazione vengano rilasciati da un ente pubblico, i richiedenti dovranno autocertificarne il possesso indicando gli estremi dell'atto mentre, se si tratta di istituto o ente privato, dovranno produrne copia autenticata.
Coloro i quali hanno sottoscritto l'accordo di integrazione , art. 4 bis D. Lgs. n. 286/98 e d.p.r.179/2011 i titolari di permesso di soggiorno UE/CE per soggiornanti di lungo periodo, art. 9 D. Lgs. n. 286/98, ne sono esentati , ma dovranno solo fornire al momento della presentazione dell'istanza gli estremi rispettivamente della sottoscrizione dell'accordo e del titolo di soggiorno in corso di validità.
- ESCLUSIVAMENTE per le domande di cittadinanza presentate ai sensi dell'art. 9 L. 91 del 5 febbraio 1992 per residenza, la concessione della cittadinanza presuppone che il richiedente debba dimostrare la disponibilità di adeguati mezzi economici di sostentamento, nonché il regolare adempimento degli obblighi fiscali. A tal fine è previsto il possesso di un reddito personale (o dei familiari inseriti nello stesso stato di famiglia) minimo negli ultimi 3 anni antecedenti a quello di presentazione della domanda.
I limiti di reddito sono quantificati nelle seguenti somme:
€ 8.263,31 richiesti per nucleo familiare composto da una persona ;
€ 11.362,05 richiesti per nucleo familiare composto dal richiedente e dal coniuge a carico ;
I suddetti importi devono essere incrementati di € 516,00 per ogni figlio/parente a carico.
A seconda della posizione lavorativa del richiedente, andranno presentati Modello CU, Unico e modello 730 relativi ai redditi percepiti negli ultimi 3 anni.
In caso di impossibilità o insufficienza dei redditi degli ultimi tre anni, sarà possibile integrarlo, eventualmente, con il reddito di altri familiari conviventi con il richiedente indicati nell'articolo 433 C.C.
ATTENZIONE :
- Le attestazioni consolari devono essere legalizzate presso la competente Prefettura.
Qualora al richiedente sia stato riconosciuto lo status di rifugiato (art. 9, c. 1, lett. E) in alternativa ai certificati di nascita e penale dovrà produrre quanto segue:
- Atto notorio formato in Tribunale sostitutivo del certificato di nascita in cui si dichiarino le proprie generalità e sostitutivo del certificato penale in cui si dichiari di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso nel proprio Paese d'origine (allegare il documento nelle voci "Certificato di nascita" e "Certificato Penale")
- copia certificato di riconoscimento dello status di rifugiato.
Dopo aver presentato la domanda, verrà inviato all'indirizzo di posta elettronica indicato dallo straniero sul modulo di domanda, un messaggio che invita alla consultazione del portale sul quale lo straniero potrà visualizzare le comunicazioni a lui inviate dalla Prefettura concernenti:
- l'avvenuta accettazione della domanda ed il relativo numero di protocollo K10/.......... e l'avvio del procedimento;
- l'eventuale irregolarità della domanda o della documentazione allegata.
Richieste di informazioni
Per controllare lo stato della pratica, dopo aver ricevuto dalla Prefettura la comunicazione dell'accettazione della domanda e il numero di protocollo (K10/.......), consultare il seguente link:
https://cittadinanza.dlci.interno.it
Cambio residenza
In caso di cambio di residenza lo stesso deve essere tempestivamente comunicato all'ufficio inviando una comunicazione ai seguenti indirizzi di posta elettronica o P.E.C.:
- protocollo.prefsv@pec.interno.it
- immigrazione.pref_savona@interno.it
Indicando il nuovo indirizzo di residenza , la data a partire dalla quale si è effettuato il cambio di residenza e allegando copia del documento d'identità .