CITTADINANZA
AVVISO:  MODALITA' DI ACCESSO PER RICHIESTA E CONSULTAZIONE ISTANZA DI CITTADINANZA

Si avvisa che entro il 30 settembre 2021 , gli utenti interessati dovranno associare l'istanza di cittadinanza alle proprie credenziali SPID, altrimenti non potranno verificare l'iter della propria pratica e venire a conoscenza delle comunicazioni importanti che lo riguardano.

Si informa l'utenza che in data 13 gennaio 2021 è stata resa disponibile su rete pubblica (internet) all'indirizzo 
https://portaleserviziapp.dlci.interno.it/AliCittadinanza/ali/home.htm
la nuova sezione Cittadinanza per la compilazione, l'invio e la gestione delle domande di cittadinanza online da parte del richiedente.

Dal 1/9/2020 è obbligatorio per i richiedenti residenti in Italia accedere con SPID al portale di gestione delle domande di cittadinanza.

Per richiedere SPID: https://www.spid.gov.it/richiedi-spid

Per poter visualizzare una domanda già presentata, le relative comunicazioni e lo stato della pratica, i richiedenti devono associare al proprio SPID la pratica già inviata.

Istruzioni per associare lo SPID alla propria pratica al seguente link:

https://portaleserviziapp.dlci.interno.it/AliCittadinanza/ali/home.htm

Qualora l'utente non riuscisse ad associare la sua precedente domanda alle credenziali SPID, dovrà rivolgersi all'assistenza cliccando sulla voce "Help Desk" in fondo alla pagina. Ove vi siano discordanze anagrafiche tra SPID e i dati inseriti nella domanda inviata, l'utente riceverà in risposta un messaggio, che lo inviterà a produrre un'autodichiarazione attestante le sue esatte generalità alla Prefettura, la quale, effettuate le opportune verifiche, procederà ad autorizzare l'HELP DESK alle necessarie rettifiche nel sistema. 

N.B.: i richiedenti hanno la possibilità di rivolgersi all'assistenza tramite il link  F.A.Q. & Help Desk  presente nel portale di inoltro e verifica delle domande sia nella pagina pubblica accessibile a tutti, sia dopo essere entrati nell'area riservata tramite SPID.

La cittadinanza italiana si basa sul principio dello "ius sanguinis" (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano.

I cittadini stranieri, tuttavia, possono acquistarla se in possesso di determinati requisiti.

La materia è attualmente regolata dalla legge n. 91 del 5 febbraio 1992 e successivi regolamenti.

In base a questi è possibile individuare due tipologie di concessione:

  1. CONCESSIONE PER MATRIMONIO (art. 5 L. 91 del 5 febbraio 1992 e s.m.)
  2. CONCESSIONE PER RESIDENZA (art. 9 L. 91 del 5 febbraio 1992 e s.m.)

 

1)   CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI CONIUGATI CON ITALIANI (art. 5 L. 91 del 5 febbraio 1992)

Chi può fare la richiesta:

Lo straniero coniugato/unito civilmente con un cittadino/a italiano/a e residente legalmente in Italia da almeno 2 anni dalla data del matrimonio, ovvero, se residente all'estero, (tramite Consolato Italiano) dopo tre anni dalla data del matrimonio, purché nei predetti periodi non siano intervenuti scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista separazione legale (tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi);


2)   CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI RESIDENTI IN ITALIA (art. 9 L. 91 del 5 febbraio 1992)

Chi può fare la richiesta:

  • Lo straniero non comunitario che risiede legalmente da almeno 10 anni nel territorio italiano;
  • Il cittadino di uno Stato membro della Comunità Europea se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio italiano;
  • L'apolide e il rifugiato politico che risiede legalmente da almeno 5 anni nel territorio italiano;
  • Lo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno 3 anni;
  • Lo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio italiano da almeno 5 anni successivamente all'adozione;
  • Lo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano;
  • Il figlio maggiorenne di cittadino straniero divenuto italiano può chiedere la cittadinanza italiana dopo cinque anni di residenza effettiva e continuativa dalla data del giuramento del genitore
COME PRESENTARE LA DOMANDA

Lo straniero può presentare la domanda di concessione della cittadinanza italiana ON LINE, registrandosi al portale del Ministero dell'Interno al seguente link:  https://cittadinanza.dlci.interno.it

Dal 18 giugno 2015 questa è la sola modalità di presentazione ammessa; le istanze presentate a mezzo posta non saranno più accettate. Eseguita la registrazione, lo straniero dovrà compilare telematicamente il modulo di domanda fra i seguenti:

  • MODELLO A - Articolo 5 relativo alla Richiesta per matrimonio o unione civile con cittadino italiano
  • MODELLO B - Articolo 9 (lettere a, b, d, e, f) e/o Articolo16 - relativo alla Richiesta per residenza
  • MODELLO C - Articolo 9 lettera c - relativo alla Richiesta per servizio prestato alle dipendenze dello Stato italiano
  • MODELLO AE - Articolo 5 relativo alla richiesta per matrimonio o unione civile con cittadino italiano
  • MODELLO CE - Articolo 9 lettera c - relativo alla Richiesta per servizio prestato alle dipendenze dello Stato
     

Dovrà altresì indicare nell'apposito spazio gli estremi della marca da bollo e allegare in formato elettronico, nelle apposite sezioni del modulo, i seguenti documenti:

 

  • Certificato di nascita legalizzato/apostillato munito di traduzione in lingua italiana debitamente legalizzata/apostillata.
  • Certificato penale del paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza legalizzato/apostillato e munito di traduzione legalizzata/apostillata (escluso il caso in cui al compimento del 14° anno, l'interessato/a avesse già la residenza legale in Italia e l'abbia poi sempre mantenuta);
  • Ricevuta del pagamento del contributo obbligatorio di 250 €, sul C/C n. 809020 intestato a: MINISTERO INTERNO D.L.C.I. - CITTADINANZA con causale: "Cittadinanza - contributo di cui all'art.1, comma 12, legge 15 luglio 2009, n. 94".
  • Documento di riconoscimento (carta d'identità).
  • Passaporto
  • Titolo di soggiorno
    i cittadini provenienti dall'UE dovranno invece richiedere e presentare il certificato di soggiorno permanente (viene rilasciato dal comune di residenza)

Inoltre, il richiedente dovrà dimostrare il possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana - livello B1 .

All'atto della presentazione dell'istanza i richiedenti sono tenuti ad attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario in Italia o all'estero, riconosciuto dal ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal ministero degli aa.ee. e della cooperazione internazionale.

In alternativa, apposita certificazione attestante il livello richiesto di conoscenza della lingua italiana rilasciati da:

  • Universita' per stranieri di Perugia
  • Universita' per stranieri si Siena
  • Universita' Roma tre
  • Societa' Dante Alighieri

 qualora il titolo di studio o la certificazione vengano rilasciati da un ente pubblico, i richiedenti dovranno autocertificarne il possesso indicando gli estremi dell'atto mentre, se si tratta di istituto o ente privato, dovranno produrne copia autenticata.

Coloro i quali hanno sottoscritto l'accordo di integrazione , art. 4 bis D. Lgs. n. 286/98 e d.p.r.179/2011 i titolari di permesso di soggiorno UE/CE per soggiornanti di lungo periodo, art. 9 D. Lgs. n. 286/98, ne sono esentati , ma dovranno solo fornire al momento della presentazione dell'istanza gli estremi rispettivamente della sottoscrizione dell'accordo e del titolo di soggiorno in corso di validità.

  • ESCLUSIVAMENTE per le domande di cittadinanza presentate ai sensi dell'art. 9 L. 91 del 5 febbraio 1992 per residenza, la concessione della cittadinanza presuppone che il richiedente debba dimostrare la disponibilità di adeguati mezzi economici di sostentamento, nonché il regolare adempimento degli obblighi fiscali. A tal fine è previsto il possesso di un reddito personale (o dei familiari inseriti nello stesso stato di famiglia) minimo negli ultimi 3 anni antecedenti a quello di presentazione della domanda.

I limiti di reddito sono quantificati nelle seguenti somme:

€ 8.263,31 richiesti per nucleo familiare composto da una persona ;

€ 11.362,05 richiesti per nucleo familiare composto dal richiedente e dal coniuge a carico ;

I suddetti importi devono essere incrementati di € 516,00 per ogni figlio/parente a carico.

A seconda della posizione lavorativa del richiedente, andranno presentati Modello CU, Unico e modello 730 relativi ai redditi percepiti negli ultimi 3 anni.

In caso di impossibilità o insufficienza dei redditi degli ultimi tre anni, sarà possibile integrarlo, eventualmente, con il reddito di altri familiari conviventi con il richiedente indicati nell'articolo 433 C.C.

ATTENZIONE : 

  • Le attestazioni consolari devono essere legalizzate presso la competente Prefettura.

Qualora al richiedente sia stato riconosciuto lo status di rifugiato (art. 9, c. 1, lett. E) in alternativa ai certificati di nascita e penale dovrà produrre quanto segue:

  • Atto notorio formato in Tribunale sostitutivo del certificato di nascita in cui si dichiarino le proprie generalità e sostitutivo del certificato penale in cui si dichiari di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso nel proprio Paese d'origine (allegare il documento nelle voci  "Certificato di nascita"  e "Certificato Penale")
  • copia certificato di riconoscimento dello status di rifugiato.

 
Dopo aver presentato la domanda, verrà inviato all'indirizzo di posta elettronica indicato dallo straniero sul modulo di domanda, un messaggio che invita alla consultazione del portale sul quale lo straniero potrà visualizzare le comunicazioni a lui inviate dalla Prefettura concernenti:

  • l'avvenuta accettazione della domanda ed il relativo numero di protocollo K10/.......... e l'avvio del procedimento;
  • l'eventuale irregolarità della domanda o della documentazione allegata.      

 

Richieste di informazioni  

Per controllare lo stato della pratica, dopo aver ricevuto dalla Prefettura la comunicazione dell'accettazione della domanda e il numero di protocollo (K10/.......), consultare il seguente link: 
https://cittadinanza.dlci.interno.it

 

Cambio residenza  

In caso di cambio di residenza lo stesso deve essere tempestivamente comunicato all'ufficio inviando una comunicazione ai seguenti indirizzi di posta elettronica o P.E.C.:

protocollo.prefsv@pec.interno.it

immigrazione.pref_savona@interno.it

Indicando il nuovo indirizzo di residenza , la data a partire dalla quale si è effettuato il cambio di residenza e allegando copia del documento d'identità .

AVVERTENZE IN MERITO ALLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, i certificati di nascita e penale devono essere legalizzati/apostillati dall'Autorità diplomatico-consolare italiana presente nello Stato di formazione, salvo le esenzioni previste da accordi internazionali

I certificati devono anche essere correttamente tradotti in lingua italiana e la traduzione deve essere anch'essa legalizzata/apostillata.

TERMINI DI DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO

Si comunica che l'art. 14, comma 1, lett. c) del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 1° dicembre 2018, n. 132 ha fissato in 48 mesi il termine di definizione per i procedimenti di cittadinanza in corso alla data del 5 ottobre 2018, quindi anche per le domande presentate prima di quella data e non ancora definite, nonché ovviamente per i procedimenti successivi a quella data.

Successivamente, l'art. 4, comma 5 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 173 ha stabilito il nuovo termine di 24 mesi prorogabili fino al massimo di 36 mesi solo per le istanze presentate dal 20.12.2020 (data di entrata in vigore della legge di conversione) in poi.

RIFERIMENTI

Dirigente:  Dott. Marco Freccero 

Responsabile del procedimento:  Dott.ssa Nadia Venturino 

Ubicazione:  Piazza A. Saffi n. 1

Si riceve su appuntamento

Sportello telefonico:  martedì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00.

Tel. 01984161

Apertura al pubblico:  Si riceve esclusivamente su appuntamento.

Telefono:  01984161 

Indirizzo di posta elettronica:  

immigrazione.pref_savona@interno.it 

P.E.C.:

protocollo.prefsv@pec.interno.it

Ultimo aggiornamento
Mercoledì 24 Gennaio 2024, ore 18:15