Si comunica che  la presentazione della documentazione per apostille/legalizzazioni è effettuata presso la  PREFETTURA di TERAMO Corso Porta Romana 68 - TERAMO - LUNEDÌ dalle ore 10:00 alle ore 12:00.

Documentazione richiesta

Il servizio si svolge nelle seguenti modalità:

-  nella domanda dovrà essere indicato lo Stato estero di destinazione degli atti (nel caso si tratti di documentazione italiana da valere all'estero) e un numero di telefono per eventuali comunicazioni dell'ufficio;

- i documenti dovranno essere muniti delle marche da bollo previste dalla legge (a titolo esemplificativo: dovrà essere prodotta una marca da bollo per l'atto che necessita di legalizzazione/apostille già rilasciato in marca da bollo; per atti e documenti rilasciati da una Rappresentanza diplomatica o consolare estera in Italia dovrà essere prodotta una marca da bollo).

Eventuali ulteriori informazioni vanno richieste all'indirizzo P.E.C. protocollo.prefte@pec.interno.it o all'utenza telefonica 0861-259492. 

La "Legalizzazione" consiste nell'attestazione della qualità legale del Pubblico Ufficiale che ha apposto la propria firma su un  documento (atti, copie ed estratti), nonché dell'autenticità della firma stessa.

La Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo provvede, per delega del Ministero degli Affari Esteri, alla legalizzazione delle  firme su documenti da e per l'estero.

La Prefettura-U.T.G. legalizza:

  • atti e documenti formati in Italia affinché abbiano valore all'estero;
  • atti e documenti formati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente in Italia, affinché abbiano valore in Italia.

ATTENZIONE

La legalizzazione degli atti firmati dai Notai, dai Funzionari di Cancelleria e dagli Ufficiali Giudiziari è di competenza della Procura della Repubblica.

La legalizzazione di atti e documenti formati all'estero e da valere in Italia deve essere effettuata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana presente nel Paese che ha redatto il documento.

La legalizzazione delle firme non è necessaria per gli atti e i documenti rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente in Italia dei seguenti Stati aderenti alla Convenzione di Londra del 7 giugno 1968 o alla Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987: Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Lettonia, Liechtenstein, Lussemburgo, Moldova, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia.

La legalizzazione delle firme non è necessaria per tutti gli atti e i documenti rilasciati dalle autorità amministrative dei seguenti Stati: Belgio, Danimarca, Estonia, Francia, Irlanda, Lettonia (Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987), Germania (Convenzione di Roma del 7 giugno 1969), Ungheria (Convenzione di Budapest del 26 maggio 1977).

I documenti formati o da valere negli Stati aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 devono essere sottoposti alla formalità della postilla c.d. "Apostille" (prevede un timbro speciale attestante l'autenticità del documento e la qualità legale dell''Autorità rilasciante), in luogo della legalizzazione.

Dirigente: VICEPREFETTO AGGIUNTO Dott.ssa Luana STRIPPOLI
 

Ubicazione dell'Ufficio: CORSO PORTA ROMANA NR. 68
Email dell'ufficio: protocollo.prefte@pec.interno.it 

Responsabile del procedimento:  Giulia Serpentini

Telefono: 0861 259492

Chi può fare la richiesta:

Tutti i cittadini italiani o stranieri che devono far valere un documento italiano all'estero.

Tutti i cittadini italiani o stranieri che devono far valere un documento consolare estero in Italia.

Cosa fare

L'interessato o altra persona delegata può presentare e/o ritirare la documentazione da legalizzare direttamente in  Prefettura.

E' possibile trasmettere per posta il documento avendo cura di indicare l'indirizzo al quale il documento dovrà essere restituito.

Documentazione richiesta:

L'atto da legalizzare e gli eventuali allegati.

Gli atti ed i documenti rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare presente in Italia, che devono valere in Italia, sono soggetti all'imposta di bollo (€ 16,00), salvo i casi previsti dalle convenzioni internazionali vigenti o formati da ambasciate e consolati di Paesi appartenenti all'Unione Europea.

Riferimenti normativi:

  • D.P.R. 28/12/2000, n. 445
  • D.P.R. 3/11/2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile)
  • Convenzione di Atene del 15 settembre 1977
  • Convenzione dell' Aja del 5 ottobre 1961
  • Convenzione Europea di Londra del 7 giugno 1968

Avviso per le autorità estere

  A scopo di controllo delle Autorità estere, si pubblica  in allegato il quadro degli specimen di firma del personale delegato alla legalizzazione e al rilascio delle  Apostille.

Ultimo aggiornamento
Giovedì 7 Novembre 2024, ore 13:20