Ricevimento: Per appuntamento
Ubicazione dell'Ufficio: Secondo Piano stanza n.55
Email dell'ufficio: depassegni.prefts@pec.interno.it
Telefoni:
TIPOLOGIA DI ILLECITI:
1) ASSEGNO EMESSO SENZA AUTORIZZAZIONE DEL TRATTARIO ( art. 1 legge 386/1990)
Incorre in tale illecito il soggetto che emette un assegno quando:
a) l'autorizzazione a emettere assegni, prima esistente sulla base di una convenzione tra cliente e l'istituto trattario (la banca che ha rilasciato il libretto degli assegni), sia stata revocata;
b) l'autorizzazione non sia mai esistita, non avendo il traente preventivamente stipulato alcuna convenzione di chèque con il trattario.
2) ASSEGNO EMESSO SENZA PROVVISTA ( art. 2 legge 386/1990)
Il soggetto che emette l'assegno bancario, pur avendo l'autorizzazione della banca trattaria a emettere assegni, non ha sul proprio conto corrente la disponibilità dei fondi necessari e sufficienti al pagamento del titolo. Tale verifica va effettuata con riferimento al momento di presentazione del titolo all'incasso.
SANZIONI:
Per l'emissione di assegni senza autorizzazione ( art. 1 L. 386/90), le sanzioni pecuniarie vanno da € 1.032 a € 12.394. Per l'emissione di assegni senza copertura ( art. 2 L. 386/90), le sanzioni pecuniarie vanno da € 516 a € 6.197. Per entrambi gli illeciti non è ammessa la possibilità del pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria ai sensi dell' art. 16 L. 689/81. La legge prevede anche un sistema di sanzioni accessorie:
1- il divieto di emettere assegni bancari e postali per una durata non inferiore a 2 anni e non superiore a 5 anni. Tale divieto opera automaticamente nel caso di emissione di assegni in mancanza di autorizzazione, mentre nell'ipotesi di emissione di assegni in carenza di provvista opera soltanto quando l'importo dell'assegno, ovvero di più assegni emessi in tempi ravvicinati e sulla base di una programmazione unitaria, è superiore a € 2.582.
2- In determinati casi di particolare gravità dell'illecito, è prevista, altresì, per una durata non inferiore a 2 mesi e non superiore a 2 anni: -
l'interdizione dall'esercizio di un'attività professionale o imprenditoriale; - l'interdizione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle i mprese; -
l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione .
Chi trasgredisce ai divieti conseguenti alle sanzioni amministrative accessorie è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni ( art. 7, L. 386/90).
PAGAMENTO TARDIVO:
Per i soli assegni senza provvista , la legge consente il c.d. pagamento tardivo, che può essere eseguito nelle mani del portatore del titolo o nelle mani del pubblico ufficiale che ha elevato il protesto (o ha reso la constatazione equivalente), o presso lo stabilimento della banca trattaria mediante un deposito infruttifero vincolato al portatore del titolo.
In tali casi, la sanzione amministrativa non si applica se:
1) il traente effettua il pagamento dell'importo facciale dell'assegno, degli interessi, della penale (che è irrinunciabile) e delle eventuali spese entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo;
2) e se, entro detto termine, egli fornisce al trattario oppure, in caso di protesto, al pubblico ufficiale che lo ha elevato, la prova dell'avvenuto pagamento mediante quietanza del portatore del titolo con firma autenticata (1) ovvero, in caso di pagamento a mezzo di deposito vincolato, mediante relativa attestazione della banca comprovante il versamento dell'importo dovuto.
Il pagamento nei termini e nei modi sopra evidenziati consente di evitare sia l'avvio del procedimento amministrativo sanzionatorio di competenza del Prefetto sia la c.d. revoca di sistema, vale a dire l'iscrizione da parte dell'Istituto trattario del nominativo del trasgressore alla Centrale Allarme Interbancaria con relativa revoca per 6 mesi dell'autorizzazione a emettere assegni bancari o postali.
La firma deve essere autenticata, ai sensi dell'art.8, comma 3, della Legge 386/90. Ai sensi della circolare del Ministero dell'Interno n. 1520 dd. 06/03/2008 la data facente fede del pagamento è quella in cui viene fatta la suddetta autentica.
NATURA PERSONALE DELLA RESPONSABILITA':
L'emissione di assegni senza autorizzazione e senza provvista (c.d. assegni a vuoto) sono illeciti amministrativi che, come in precedenza illustrato, vengono puniti con sanzioni pecuniarie e accessorie . Nel sistema sanzionatorio delineato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, l' art. 3 sancisce il principio della natura personale della responsabilità: autore dell'illecito può essere soltanto la persona fisica che ha commesso il fatto e non anche un ente o una società, la cui responsabilità solidale per gli illeciti commessi dai loro legali rappresentanti o dipendenti è prevista soltanto in funzione di garanzia del pagamento della somma dovuta dall'autore della violazione. La personalità della responsabilità comporta l'estinzione dell'obbligazione pecuniaria di pagare la sanzione in conseguenza della morte del reo e la intrasmissibilità della medesima agli eredi (art.7 legge 689/1981)
COMPETENZA DEL PREFETTO E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO SANZIONATORIO:
Nei casi di emissione di assegno senza autorizzazione o senza provvista , il Prefetto (del luogo di pagamento dell'assegno) è informato dell'avvenuta violazione dal pubblico ufficiale che ha effettuato il protesto o la constatazione equivalente oppure, quando queste operazioni non siano state compiute, direttamente dall'Istituto trattario. Ricevuto il rapporto informativo, il Prefetto ha un termine di 90 giorni per notificare al trasgressore la contestazione della violazione .
Chi riceve un verbale di contestazione di un illecito in materia di assegni, ha facoltà di presentare, entro 30 giorni, scritti difensivi corredati da idonea documentazione (ad esempio, qualora trattasi di assegni emessi in mancanza di provvista, può produrre documentazione comprovante il c.d. pagamento tardivo, effettuato tassativamente nei modi e nei termini in precedenza indicati). Non è ammessa audizione personale .
Dopo la notifica del verbale di contestazione , il Prefetto assume la determinazione finale che può consistere nell'emissione di un' ordinanza di archiviazione del procedimento oppure di un' ordinanza-ingiunzione con la quale viene ingiunto al trasgressore il pagamento di una somma di denaro a titolo di sanzione pecuniaria e di spese di notifica sostenute per l'intera procedura nonché inflitte eventuali sanzioni accessorie. Le sanzioni vengono graduate in base alla gravità dell'illecito, in relazione all'importo del titolo emesso ( art. 5-bis, comma 5, legge 386/1990).Nei casi previsti dalla normativa, viene applicata anche la sanzione accessoria del divieto di emissione di assegni bancari e/o postali, con relativa iscrizione alla Centrale Allarme Interbancaria, che, come già visto, non può avere una durata inferiore ai 2 anni né superiore ai 5 anni. L'ordinanza con cui viene irrogata la sanzione deve essere notificata al trasgressore entro il termine di prescrizione di cinque anni dal giorno della notifica della contestazione.
Chi riceve un'ordinanza-ingiunzione deve effettuare il pagamento della somma complessivamente ingiunta a favore del Concessionario Riscossione Tributi della provincia di residenza, presso qualsiasi sportello bancario o postale, utilizzando il modello di pagamento F23 e indicando i seguenti codici: 1) anno e numero di protocollo presente nell'ordinanza; 2) codice tributo: 741T per la sanzione amministrativa e 942T per le spese di notifica e di procedimento; 3) codice ufficio: B(+sigla della provincia); 4) causale: PA. Copia della ricevuta del versamento dovrà essere inviata alla Prefettura competente al fine di evitare l'iscrizione a ruolo della sanzione. Se nell'ordinanza è indicato l'"obbligato in solido", il pagamento va effettuato una volta sola o dal trasgressore o dall'obbligato e li libera entrambi relativamente alla sanzione pecuniaria.
Pagamento rateale della sanzione pecuniaria. Ai sensi dell' art. 26 della legge 689/1981, l'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate può presentare al Prefetto che ha emesso ordinanza ingiunzione una richiesta di rateizzazione mensile (da 3 a 30 rate) della sanzione. Prova del pagamento rateale dovrà essere trasmessa mensilmente a questo Ufficio. In qualsiasi momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento.
Il mancato pagamento della sanzione ingiunta comporta la sua riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo esattoriale del relativo credito erariale.
Qualora si intenda contestare la violazione , il soggetto nei cui confronti è stata emessa ordinanza ingiunzione può proporre, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, ricorso al Giudice di Pace competente per territorio. Per determinare la competenza territoriale dell'Autorità Giudiziaria, occorre fare riferimento al luogo in cui ha sede l'Istituto trattario. L'interessato può stare in giudizio personalmente davanti al Giudice di Pace, non essendo necessaria l'assistenza di un avvocato.
Richiesta di accesso agli atti. L'interessato o la persona munita di delega scritta può esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento amministrativo-sanzionatorio in questo Ufficio negli orari di apertura al pubblico, previa esibizione di un documento di identità in corso di validità.
Riferimenti normativi
- Legge 24 novembre 1981, n. 689
- Legge 15 dicembre 1990, n. 386
- Decreto Legislativo 30 dicembre 1999 n. 507