Cittadinanza

E' possibile ricevere informazioni al telefono dal MERCOLEDI' al VENERDI' dalle 10.00 alle 12.30
Ricevimento: Per appuntamento
Ubicazione dell'Ufficio: ingresso Piazza Unità d'Italia nr. 8 piano terra stanza nr.4
Email dell'ufficio: cittadinanza.prefts@pec.interno.it 


Telefoni:

AVVISO PER PAGAMENTO CONTRIBUTO E IMPOSTA DI BOLLO:

A partire dal 20 maggio 2022 prossimo è possibile effettuare il pagamento dell'imposta di bollo e/o del contributo di 250€ tramite PagoPA direttamente dal portale contestualmente alla presentazione della domanda, con l’automatica recuperabilità del pagamento già effettuato nel caso sia necessario ripresentare la domanda dopo il rifiuto on line dell’istanza.

Si comunica che è stato rimandato a data da definire il termine di attivazione di PagoPA quale modalità esclusiva per il pagamento del contributo di cittadinanza e della marca da bollo. Seguiranno aggiornamenti al riguardo.

 

EMERGENZA UCRAINA: i cittadini ucraini che hanno presentano la domanda di concessione della cittadinanza italiana dopo il 24 febbraio 2022, sono esonerati dall’esibizione dell’atto di nascita e del certificato penale dello Stato di origine sino alla cessazione dello stato di emergenza (31 dicembre 2024), al termine del quale provvederanno alla regolarizzazione dell’istanza.

AVVISO IMPORTANTE: 

Dal 1° settembre 2020 l'accesso al portale del Ministero dell'Interno per la consultazione delle domande online per i richiedenti la cittadinanza residenti in Italia è consentito soltanto tramite SPID

Si ricorda che gli utenti interessati dovranno procedere obbligatoriamente ad associare a SPID la propria domanda, altrimenti non potranno verificare l'iter della propria istanza e conoscere le comunicazioni importanti che li riguardano.

Chi ha inviato una domanda con le vecchie credenziali e non ha ancora associato la propria domanda ad uno SPID trova sul Portale https://portaleserviziapp.dlci.interno.it/AliCittadinanza/ali/home.htm tutte le indicazioni su come procedere.

Qualora l'utente non riuscisse ad associare la sua precedente domanda alle credenziali SPID, dovrà rivolgersi all'assistenza cliccando sulla voce "Help Desk" in fondo alla pagina. 

Ove vi siano discordanze anagrafiche tra SPID e i dati inseriti nella domanda inviata, l'utente riceverà in risposta un messaggio, che lo inviterà a produrre un'autodichiarazione attestante le sue esatte generalità alla Prefettura competente, la quale, effettuate le opportune verifiche, procederà ad autorizzare l'HELP DESK alle necessarie rettifiche nel sistema. 

Per conoscere lo stato delle istanze presentate on line è possibile scaricare l'applicazione IO APP sul proprio smartphone. IO APP consente un immediato contatto assicurando la massima trasparenza ed efficienza in tutte le fasi del procedimento per diventare cittadino italiano

Io APP è una applicazione a disposizione degli aspiranti cittadini e permette di interagire facilmente anche con gli Uffici del Ministero dell'Interno competenti in materia di cittadinanza. 

 

RICHIESTA INFORMAZIONI SU PRATICHE DI CITTADINANZA

Dal mese di febbraio 2024 è attivo il contact center Polo Orienta dedicato.
Il servizio è attivo tutti i giorni, dal lunedì al giovedì, dalle ore 9.30 alle ore 15.30.
Il richiedente deve avere a disposizione il numero k10 o k10C della propria domanda ed un documento d'identità.
Gli utenti che desiderano parlare con un consulente possono chiamare il numero 0669000700 o scrivere una mail o pec all'indirizzo: poloorientacittadinanza@pecdlci.interno.it


A decorrere dal 21 ottobre 2020 i richiedenti la cittadinanza italiana possono chiedere informazioni e chiarimenti sulla propria pratica, chiamando i seguenti numeri telefonici nei giorni a fianco indicati, dalle ore 10:00 alle ore 12:00:
3346909996 – lunedì
06/46539955 – mercoledì
3316536673 - venerdì


Oppure è possibile scrivere alla Direzione centrale per i Diritti civili, la Cittadinanza e le Minoranze del Ministero dell’Interno, utilizzando il seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
comunicazione.cittadinanza.prefts@pec.interno.it


Nelle comunicazioni indirizzate al Ministero dell’Interno oppure alla Prefettura di Trieste, è necessario specificare nell'oggetto della mail il NUMERO IDENTIFICATIVO della pratica (K10/K10C/….) seguito dal cognome e nome del richiedente.
 

 

EMERGENZA SANITARIA COVID-19 – DECRETO LEGGE “CURA ITALIA” 

SOSPENSIONE DEI TERMINI DEI PROCEDIMENTI DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER RESIDENZA E PER MATRIMONIO - art. 103, comma 1, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 modificato dall’art. 37, d.l. 8 aprile 2020, n. 23 e convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27.

I termini delle domande in trattazione alla data del 23 febbraio 2020 o inviate successivamente a tale data, SONO SOSPESI FINO AL 15 MAGGIO 2020. Pertanto ai 48 mesi previsti per la definizione delle istanze di concessione della cittadinanza italiana vanno aggiunti 82 giorni.

 

VALIDITA’ DEI CERTIFICATI PENALI ESTERI - art. 103, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27; D.L. 30 aprile 2021 n. 56 (G.U. 30 aprile 2021, n.103).

I certificati penali esteri in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID- 19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla stessa dichiarazione di cessazione dell’emergenza.

Lo stato di emergenza è fissato al 31.03.2022, salvo ulteriori proroghe.

 

CONVOCAZIONI:

 

Le convocazioni per la verifica dei documenti posti a corredo delle istanze di cittadinanza sono sospese.

I richiedenti tuttavia devono conservare tutta la documentazione fino al termine del procedimento e, se richiesto, produrla in originale allo Sportello della Prefettura in qualsiasi momento si rendesse necessario. 

L’eventuale convocazione verrà fissata con una comunicazione inviata agli interessati sul Portale Servizi del Ministero.

 

CITTADINANZA

 

La cittadinanza italiana si basa sul principio dello "ius sanguinis" (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano.

I cittadini stranieri tuttavia possono acquistarla se in possesso di determinati requisiti.

La concessione della cittadinanza italiana è attualmente disciplinata dalla legge n. 91 del 5 febbraio 1992, come modificata dalla legge n. 94 del 15 luglio 2009 e successivi regolamenti.

In base ai requisiti si possono individuare due tipologie di concessione:

  1. PER MATRIMONIO (art. 5 L. 91 del 5 febbraio 1992)

 

  1. PER RESIDENZA (art. 9 L. 91 del 5 febbraio 1992)

 

ACQUISTO DELLA CITTADINANZA PER MATRIMONIO CON CITTADINI ITALIANI (art. 5 L. 91 del 5 febbraio 1992):

Gli stranieri coniugati con cittadini italiani possono richiedere la cittadinanza italiana.

Chi può fare la richiesta: 

  • Cittadini stranieri residenti legalmente in Italia per almeno 2 anni dopo il matrimonio (1 anno in caso di figli nati o adottati dai coniugi);
  • Coniugi di cittadini naturalizzati italiani dopo 2 anni dal giuramento (1 anno in caso di figli nati o adottati dai coniugi);
  • Cittadini stranieri che risiedono all'estero dopo tre anni di matrimonio (un anno e mezzo in caso di figli nati o adottati dai coniugi). In questo caso l’istanza va inoltrata all'autorità consolare italiana del luogo di residenza. 

Dall’11 febbraio 2017 è possibile inoltrare le domanda anche per le unioni civili: ai sensi dell’art. 1, comma 20 della Legge 20 maggio 2016, n. 76 “Regolamento delle unioni civili tra le persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”, le medesime disposizioni che disciplinano la concessione della cittadinanza per matrimonio con cittadino italiano si applicano alle unioni civili tra le persone dello stesso sesso.

Si ricorda che, nel caso di matrimonio/unione civile celebrato all’estero, è necessario provvedere alla trascrizione dell’atto presso un comune italiano.

ATTENZIONE

al momento della domanda, e fino al momento dell'adozione del decreto che riconosce la cittadinanza italiana, non deve essere intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve sussistere la separazione personale dei coniugi.

 

CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA PER RESIDENZA LEGALE ININTERROTTA IN ITALIA (art. 9 L. 91 del 5 febbraio 1992):

Chi può fare la richiesta:

  • Cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione Europea residenti da 10 anni
  • Cittadini di Paesi dell’Unione Europea residenti da 4 anni
  • Apolidi o rifugiati politici (riconosciuti ufficialmente) residenti da 5 anni
  • Figli maggiorenni di genitori naturalizzati italiani residenti da 5 anni (successivi al giuramento del genitore)
  • Cittadini stranieri maggiorenni che sono stati adottati da cittadini italiani, residenti da 5 anni (successivi all’adozione)
  • Cittadini stranieri il cui padre o madre o nonni sono stati cittadini italiani per nascita, oppure nati in Italia, residenti da 3 anni
  • Cittadini stranieri che abbiano prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano.

Nota:

I titolari dello status di protezione sussidiaria o di protezione umanitaria NON usufruiscono delle agevolazioni previste per il rifugiato politico in materia di acquisto della cittadinanza italiana.

CITTADINI DEL REGNO UNITO:

In relazione all’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea (Brexit), si rammenta

che il d.l. 25 marzo 2019, n. 22 convertito con modificazioni, dalla l. legge 20 maggio

2019, n. 41, all’art. 15 prevede che ai fini della concessione della cittadinanza italiana i

cittadini del Regno Unito sono equiparati ai cittadini dell’Unione Europea, se hanno

maturato il requisito della residenza quadriennale di cui all’art. 9, comma 1, lett. d) della

legge 5 febbraio 1992, n. 91, alla data stabilita di recesso del 31 gennaio 2020 e hanno

presentato la domanda entro il 31 dicembre 2020.

 

CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA 

Il decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, legge 1° dicembre 2018, n. 132, ha introdotto il requisito del possesso di un’adeguata conoscenza della lingua italiana (livello B1 del QCER), per le domande presentate, ai sensi degli articoli 5 e 9 della legge n. 91 del 1992, a decorrere dal 4 dicembre 2018.

Dal 5 dicembre 2018, tutti i richiedenti devono attestare la conoscenza della lingua italiana con:

  • Autocertificazione del possesso di titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico in Italia o all’estero, riconosciuto dal MIUR o dal MAE (devono essere indicati gli estremi dell’atto);
  • Copia autenticata del titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione paritario in Italia o all’estero, riconosciuto dal MIUR o dal MAE;
  • Autocertificazione attestante il livello B1 di conoscenza della lingua italiana, rilasciata da uno dei quattro seguenti enti certificatori riconosciuti (Università per stranieri di Perugia, Università per stranieri di Siena e Università Roma Tre, Università per stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria);
  • Copia della certificazione attestante il livello B1 rilasciata dai Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (C.P.I.A.) di cui agli all’art. 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e s.m.i.;
  • Copia autenticata della certificazione attestante il livello B1 di conoscenza della lingua italiana, rilasciata dal seguente ente certificatore riconosciuto: Società Dante Alighieri;
  • Estremi della sottoscrizione dell’accordo di integrazione di cui all’art. 4-bis del d.lgs. n. 286/1998 e al D.P.R. n. 179/2011;
  • Copia del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validità.

 

Ai seguenti link è possibile consultare gli elenchi delle scuole italiane all’estero riconosciute dal Ministero degli Affari Esteri:

https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2018/03/scuole_statali_marzo_2018.pdf
https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2018/08/grafici_paritarie_agosto_2018.pdf
https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2018/03/scuole_non_paritarie_marzo_2018.pdf

DOCUMENTI RICHIESTI PER LA DOMANDA:

  • Estratto dell’atto di nascita completo di tutte le generalità, rilasciato in qualsiasi data, debitamente legalizzato e munito di traduzione legalizzata (non richiesto per i nati in Italia);
  • Certificato penale del Paese d’origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza di data non anteriore a sei mesi, debitamente legalizzato e munito di traduzione legalizzata (anche per coloro che sono nati e risiedono in Italia da prima del 14° anno di età nel caso in cui abbiano acquisito o conservato la cittadinanza del Paese di origine). Il certificato penale estero deve attestare i precedenti penali e gli eventuali carichi penali pendenti;
  • Copia del documento di identità (passaporto e carta di identità);
  • Copia del titolo di soggiorno (permesso o carta di soggiorno, attestazione comunale per i cittadini dell’Unione Europea);
  • pagamento del contributo di 250€ tramite PagoPA direttamente dal portale contestualmente alla presentazione della domanda OPPURE ricevuta di versamento del contributo obbligatorio di € 250,00 previsto dalla legge n. 94/2009, da versare sul C/C n. 809020 intestato a: MINISTERO DELL’INTERNO D.L.C.I. – CITTADINANZA con causale: “Cittadinanza-contributo di cui all’art.1, c. 12, l.94/2009”; 
  • pagamento dell'imposta di bollo tramite PagoPA direttamente dal portale contestualmente alla presentazione della domanda OPPURE Marca da bollo da € 16 che deve essere conservata fino alla successiva convocazione in Prefettura.

RIMBORSO DEL CONTRIBUTO

Qualora la domanda venga rifiutata in ALI, il richiedente che non intenda ripresentare l’istanza entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stato effettuato il pagamento può richiedere il rimborso del contributo alla Prefettura - UTG. 

L’istanza di rimborso, come da modello reperibile in questo sito, deve essere consegnata a mano (o spedita per posta) in originale da parte dell'interessato, e deve essere corredata da:

  • motivazione della richiesta
  • comprova dell'avvenuto versamento dell'imposta di bollo nella misura di € 16,00, di

cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e ss.mm;

  • quietanza di versamento, in originale (bollettino completo di tutte le sue

parti /ricevuta PAGOPA/ricevuta bonifico bancario o postale);

  • copia del documento di identità e del codice fiscale/tessera sanitaria

dell’interessato;

  • codice IBAN del relativo intestatario del conto corrente (in tal caso se non

coincide con il richiedente, indicare anche le generalità complete dell’intestatario del

conto corrente).

 

LEGALIZZAZIONE E TRADUZIONE DEI DOCUMENTI

I certificati esteri devono essere apostillati (se lo Stato di provenienza aderisce alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961) o legalizzati dall’Autorità diplomatica e consolare italiana presente nello Stato, che può essere individuata tramite il database del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale italiano, all’indirizzo www.esteri.it/it/ministero/struttura/laretediplomatica.

I certificati esteri inoltre devono essere correttamente tradotti in lingua italiana (a meno che per l’estratto di nascita non venga utilizzato il modello plurilingue della Convenzione di Vienna dell’8 settembre 1976):

  • all’estero, dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane competenti per lo Stato di provenienza dei certificati, senza ulteriori adempimenti;
  • nello Stato di provenienza secondo le norme locali: in questo caso anche le firme dei notai o funzionari preposti devono essere apostillate dalle autorità competenti;
  • in Italia, dalle rappresentanze diplomatiche o consolari competenti per lo Stato di provenienza dei certificati. In questo caso le firme dei funzionari consolari stranieri devono essere legalizzate in bollo dalle Prefetture-Uffici territoriali del Governo;
  • in Italia, mediante asseverazione della traduzione eseguita da chi conosca la lingua di origine del certificato e quella italiana, tramite la produzione del relativo verbale di giuramento ricevuto dal cancelliere di qualsiasi ufficio giudiziario, senza ulteriori adempimenti.

NOTA: 

è possibile asseverare le traduzioni in lingua italiana presso l’ufficio Volontaria Giurisdizione del TRIBUNALE DI TRIESTE (https://www.tribunale.trieste.giustizia.it/Uffici/volontaria ). Per prendere appuntamento e ricevere informazioni si invita a scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica: volontaria.giurisdizione@certgov.fvg.it

Nei documenti scaricabili di questo sito, è reperibile il Promemoria per le asseverazioni del Tribunale di Trieste.

Dal 16 febbraio 2019, a seguito dell'entrata in vigore del regolamento UE n. 1191/2016 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1191), non è più necessario apostillare i documenti pubblici rilasciati dai paesi membri dell'UE (certificati di nascita, matrimonio e penale di cittadini dell’Unione Europea).

Il documento pubblico deve essere tradotto.

Non è richiesta la traduzione per:

-           estratto di atto di nascita e atto di matrimonio redatti sui formulari plurilingue A e B previsti dalla Convenzione di Vienna dell’8 settembre 1976;

-           documento pubblico corredato di un modulo standard multilingue, disponibile in tutte le lingue ufficiali dell’UE, purché l’autorità accettante ritenga che le informazioni figuranti nel modulo standard siano sufficienti al trattamento del documento pubblico.

Per conoscere se la traduzione è redatta su un modulo multilingue conforme al modello standard occorre connettersi al sito " https://e-justice.europa.eu/home.do " e controllare alla voce " moduli 

 

 

 

 

AVVERTENZE IN MERITO ALLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA:

 

  1. Documentazione per apolidi e rifugiati politici: 

I soli apolidi e rifugiati politici, in alternativa ai certificati di nascita e penale potranno produrre: 

atto notorio formato in Tribunale sostitutivo del certificato di nascita, in cui si dichiarino le proprie generalità nonché quelle dei genitori, e sostitutivo del certificato penale in cui si dichiari di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso nel proprio Paese d’origine;

- copia dell’attestato di riconoscimento dello status di rifugiato politico (da allegare alla voce “documento generico”);

- copia del documento di viaggio per stranieri apolidi e rifugiati politici.

  1. Dichiarazione di discendenza da cittadino italiano:

Lo straniero può dichiarare che un proprio ascendente è cittadino italiano per nascita con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da lui sottoscritta. È predisposto un apposito riquadro nello stesso modello di domanda.

  1. Per richiedenti che a seguito di matrimonio hanno acquisito il cognome del coniuge è necessario che il certificato di nascita contenga nelle annotazioni il cognome coniugale. Per i Paesi che non prevedono annotazioni marginali al certificato di nascita, è necessario allegare il certificato estero di matrimonio debitamente tradotto e legalizzato da cui risulti l’acquisizione del cognome coniugale. 
  2. Le generalità (nome e cognome) indicate nel certificato di nascita devono essere identiche a quelle riportate in tutti i documenti rilasciati dalle Autorità estere e dalle Autorità italiane.
  3. Nome Patronimicoqualora nel Paese di origine sia in uso il nome patronimico e siano riportate generalità diverse nei documenti esteri e italiani, è necessario presentare anche
  • un estratto di nascita del Paese di origine senza nome patronimico oppure con la espressa annotazione di tale modifica

oppure 

  • certificato consolare di esatte generalità,che viene rilasciato dal Consolato Generale del Paese di origine in Italia  e deve essere legalizzato presso la Prefettura competente per territorio.

 

 

COME PRESENTARE LA DOMANDA:

Dal 18 giugno 2015 la domanda di concessione della cittadinanza italiana deve essere presentata soltanto ON LINE, registrandosi al portale del Ministero dell’Interno. Per la registrazione, la compilazione e l'invio on-line della domanda di cittadinanza l’indirizzo è il seguente: https://portaleservizi.dlci.interno.it.

 

Dal 1° settembre 2020 l'accesso al portale del Ministero dell’Interno è consentito solo tramite SPID.

 

Eseguita la registrazione, il modulo di domanda va compilato telematicamente, indicando negli appositi spazi gli estremi della marca da bollo e allegando in formato elettronico, nelle apposite sezioni del modulo, il certificato di nascita ed il certificato penale del paese d’origine e dei paesi terzi di residenza (completi di legalizzazioni e traduzioni legalizzate), la ricevuta dell’avvenuto pagamento di € 250 e, alla sezione documento di riconoscimento, il passaporto, la carta di identità e il titolo di soggiorno.

La domanda, se completa e corretta, verrà automaticamente accettata dal Portale Servizi, con attribuzione automatica del codice K10/K10C, alle ore 23:59 del decimo giorno lavorativo successivo all'invio online.

Qualora venisse rilavata una mancanza di requisiti, una carenza documentale o un’altra irregolarità, la domanda verrà rifiutata con un messaggio, contenente le motivazioni del rifiuto e le indicazioni per inviare una nuova istanza completa e corretta.

I richiedenti che hanno pagato un contributo di € 200, devono integrare il versamento con ulteriori € 50 e allegare alla documentazione anche questa seconda ricevuta.

L’Ufficio non fornisce alcun tipo di assistenza tecnica riguardo la gestione delle pratiche inserite on-line. In caso di problemi di natura tecnica (per esempio impossibilità di accesso all’account, difficoltà di invio di documentazione, di inserimento dati, errori e problematiche varie) l’unico referente risulta l’HELP-DESK del Ministero dell’Interno (il link è indicato nel portale della cittadinanza).

 

 

NOTE:

Redditi

È previsto il possesso di un reddito personale prodotto sul territorio nazionale (oppure dei familiari inseriti nello stesso stato di famiglia) negli ultimi tre anni antecedenti a quello di presentazione della domanda, il cui ammontare non sia inferiore al tetto stabilito per l’esenzione della spesa sanitaria dall’art. 3 D.L. 382/89, convertito in L. 8/1990, come confermati dall’art. 2 L. 549/1995:

  • € 8.263,31 per richiedente senza persone a carico
  • € 11.362,05 in presenza del coniuge a carico
  • con l’aggiunta di € 516,46 per ogni figlio a carico.

N.B. Per la valutazione delle istanze possono essere presi in considerazione i redditi dei componenti conviventi del nucleo familiare indicati nell'articolo 433 CC.

Per la valutazione dei redditi integrativi familiari è necessario allegare ai modelli fiscali dei familiari, una Dichiarazione di Mantenimento e Consenso al Trattamento dei Dati corredata di un documento di identità del/della dichiarante.

 

Cambio di residenza

In caso di cambio di residenza lo stesso deve essere comunicato tempestivamente all’ufficio a mezzo e-mail fornendo l’indirizzo completo (allegare alla mail copia del documento di identità).

 

Per le richieste di cittadinanza per residenza, in pendenza di istruttoria e fino alla conclusione del procedimento, NON è consentito il trasferimento della residenza all’estero pena la dichiarazione della inammissibilità dell’istanza.

 

CONSULTAZIONE ON LINE DELLO STATO PRATICA

Per consultare in tempo reale lo stato della propria domanda di cittadinanza:

  • accedere alla pagina: https//portaleservizi.dlci.interno.it
  • effettuare la registrazione indicando il proprio indirizzo e-mail e password.

 

CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA:

A decorrere dal 5 ottobre 2018, il termine di definizione dei procedimenti, anche in corso, di cui agli articoli 5 e 9 della legge n. 91/1992, è di quarantotto mesi dalla data di accettazione dell'istanza.

Per le domande presentate dal 20 dicembre 2020, il termine di conclusione dei procedimenti viene rimodulato in ventiquattro mesi prorogabili fino a trentasei mesi.

 

Se l'istruttoria si conclude con esito favorevole, il decreto di conferimento della cittadinanza italiana a firma del Presidente della Repubblica (per residenza) o del Prefetto (per matrimonio) viene notificato all'interessato attraverso il Servizio Notifiche Digitali SEND di PagoPA S.p.A.; il richiedente dovrà presentarsi quanto prima presso gli uffici del Comune di residenza per prendere appuntamento per il giuramento, portando con sé in formato cartaceo il decreto di concessione e l’Avviso di Avvenuta Ricezione relativo alla notifica del decreto.

Si ricorda che il richiedente deve prestare giuramento entro sei mesi dalla notifica del decreto, e acquista la cittadinanza italiana dal giorno successivo al giuramento. 

Per informazioni e per ricevere assistenza, si invita a visitare il sito https://cittadini.notifichedigitali.it e a scrivere all’indirizzo e-mail destinatari-send@assistenza.pagopa.it

Nel caso di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana, anche il decreto di inammissibilità o di reiezione verrà notificato all'interessato attraverso il Servizio Notifiche Digitali SEND di PagoPA S.p.A.; avverso tale provvedimento è ammesso ricorso in via giurisdizionale dinanzi al T.A.R. Friuli Venezia Giulia oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica.

Titolare del potere sostitutivo è il Ministero dell’Interno: https://www.interno.gov.it/it

 

RIFERIMENTI NORMATIVI:

Legge 5 febbraio 1992, n.91
D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572

D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 

Legge 15 luglio 2009, n. 94 entrata in vigore l'08.08.2009

D.L. 4 ottobre 2018, n. 113

L. 1 dicembre 2018, n. 132

Regolamento (UE) 2016/1191

 

I testi di legge italiani nella loro versione aggiornata, sono consultabili liberamente e gratuitamente al seguente link http://www.normattiva.it/

   

Si comunica che dal 1° luglio 2018 lo sportello “Cittadinanza” della Prefettura di Trieste riceve soltanto su convocazione da parte dell’Ufficio in seguito all’inserimento dell’istanza o per appuntamento.

 L'appuntamento potrà essere richiesto dagli interessati inviando una e-mail all'indirizzo cittadinanza.prefts@pec.interno.it nella quale dovranno essere indicati, oltre ai propri dati anagrafici, i motivi della richiesta dell'incontro (allegare copia del documento di identità). 

 

La convocazione viene fissata con una comunicazione all’indirizzo e-mail inserito nel modulo di domanda on-line con la dicitura “comunicazione da ali” (portale della cittadinanza). Entro 24 ore dalla ricezione di questa mail, sarà disponibile sul portale della cittadinanza alla sezione “comunicazioni”, il messaggio completo con data e orario della convocazione, nonché con l’elenco della documentazione da presentare.

Si raccomanda pertanto di controllare periodicamente la propria casella e-mail ed il portale della Cittadinanza del Ministero dell’Interno (https://portaleservizi.dlci.interno.it) per prendere visione di tutte le comunicazioni della Prefettura (convocazioni, sospensioni, richieste di integrazione documentale, etc.). Si invita a prestare particolare attenzione alle richieste di integrazione documentale al fine di evitare la possibile adozione del decreto di inammissibilità della domanda.

Ultimo aggiornamento
Giovedì 25 Luglio 2024, ore 07:38
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