Orfani di guerra ed equiparati

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Conseguimento status di orfani di guerra o categoria equiparati

Presso la Prefettura - U.T.G. è istituito l'Elenco Provinciale degli Orfani di Guerra.

Chiunque sia figlio di persona deceduta per cause di guerra oppure di persona equiparata ad orfano di guerra (es: figli di invalidi di guerra) può richiedere l'iscrizione al suddetto elenco al fine di acquisire il riconoscimento dello status di "orfano di guerra o categoria equiparata", necessario per usufruire dei benefici giuridici ed economici previsti dalla legislazione vigente

Chi può fare la richiesta

I cittadini italiani :

  • orfani di genitore deceduto per cause di guerra
  • figli di invalidi di guerra , il cui genitore sia beneficiario di pensione di guerra di 1^ categoria ovvero di pensione di guerra dalla 2^ all'8^ categoria, con godimento dell'assegno di incollocabilità

Per il riconoscimento dello status di "orfano di guerra o categoria equiparata" è necessario che gli orfani o i figli fossero minorenni al momento della morte ovvero del riconoscimento dell'invalidità di guerra del genitore

Cosa fare

Domanda in carta libera, indirizzata alla Prefettura - U.T.G. di residenza del richiedente

L'interessato può richiedere alla Prefettura - U.T.G. il rilascio di certificati che attestano lo status di "Orfano di guerra o persona equipara"

Documentazione richiesta

  1. domanda
    (vedi il modello Mod. A - Iscrizione all'Elenco Provinciale degli Orfani di Guerra)
    (vedi il modello Mod. B - Richiesta attestato orfano di guerra)
  2. " determinazione " (mod. 331), in copia autentica, rilasciata dalla Direzione Provinciale dei Servizi Vari, dalla quale risultino la categoria e la decorrenza originaria della pensione percepita dalla vedova o dall'orfano. In caso di pensioni concesse per invalidità dovuta a ferite o malattie contratte in guerra, la determinazione deve riferirsi alla pensione originaria dell'invalido e contenere l'indicazione del godimento (da parte dell'invalido) dell'assegno di incollocabilità, se riferita a pensione dalla 2^ all'8^ categoria
  3. dichiarazione sostitutiva di certificazione, sottoscritta dall'interessato , attestante il luogo e la data di nascita, lo stato di famiglia storico e la morte del genitore

(vedi il modello di autocertificazione A)

Il termine di definizione del procedimento è di 180 giorni (art. 4, L. 26 dicembre 1981, n. 763; D.P.C.M. 21 marzo 2013, n. 58).

Nel caso di rigetto dell'istanza di riconoscimento tardivo della qualifica di profugo, avverso il provvedimento è ammesso ricorso in via giurisdizionale dinanzi al T.A.R. Friuli Venezia Giulia oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica.

Titolare del potere sostitutivo è il Ministero dell'Interno: https://www.interno.gov.it/it

Riferimenti normativi

  • D.P.R. 23 dicembre 1978 n. 915
  • L. 13 marzo 1958, n. 365
  • L. 585 28 luglio 1971 n. 585

Vedi, anche , L. 26 gennaio 1980, n. 9; D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834; L. 6 ottobre 1986, n. 656

Ultimo aggiornamento
Giovedì 25 Luglio 2024, ore 08:17