Sequestro veicoli

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SEQUESTRO DI VEICOLO A SEGUITO DI VIOLAZIONE DELL'ART. 193 C.D.S

 

L'art. 193 del Codice della Strada prevede che i veicoli a motore non possano essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi.

I trasgressori sono soggetti ad una sanzione amministrativa che consiste nel pagamento della somma riportata sul verbale di contestazione e ad una sanzione accessoria che prevede il sequestro del veicolo.

L'art. 193, comma 4 bis  C.d.S. prevede inoltre sempre la confisca amministrativa del veicolo, intestato al conducente e sprovvisto di copertura assicurativa, quando sia fatto circolare con documenti assicurativi falsi o contraffatti. E' prevista inoltre la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno nei confronti di chi ha falsificato o contraffatto i documenti assicurativi.

 

In caso di sequestro amministrativo il proprietario, il conducente o altro soggetto obbligato in solido è sempre nominato custode con l'obbligo di depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità o lo custodisca, a proprie spese in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio. L'affidatario del veicolo, nel caso in cui scelga per la custodia un'officina privata, si assume gli obblighi del pagamento delle spese di trasporto e custodia del veicolo.

Qualora i soggetti si rifiutino di assumere la custodia del veicolo o non siano in grado di assumerla, l'Organo di Polizia dispone l'immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all'articolo 214-bis C.d.S. .

Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è stato consegnato, senza oneri per l'Erario, quando decorsi 5 giorni dalla comunicazione mediante pubblicazione nel sito Internet della Prefettura - U.T.G. competente, l'avente diritto non ne abbia assunto la custodia .

Dissequestro

 

Il dissequestro del veicolo deve essere richiesto dal trasgressore (intestatario del verbale di contestazione) oppure dal proprietario del veicolo.

L'istanza va formulata, in caso di sequestro conseguente alla violazione dell'art.193 del C.d.S., al Comando che ha disposto il sequestro e può essere presentata solo dopo aver effettuato i seguenti pagamenti:

  • pagamento della sanzione indicata dal verbale di contestazione (sanzione in misura ridotta); se il rinnovo della polizza assicurativa viene effettuato entro trenta giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta alla metà. Inoltre, nel caso di pagamento entro cinque giorni dalla contestazione/notifica del verbale la sanzione viene ridotta del 30% (vedere sotto N.B.);
  • pagamento del premio assicurativo con periodo di copertura assicurativa di almeno sei mesi;
  • pagamento delle eventuali spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo.

N.B. : Il pagamento con la riduzione del 30% ha effetto estintivo dell'obbligazione pecuniaria solo nel caso in cui, entro il termine di 60 giorni, il trasgressore dimostri di aver stipulato una valida polizza assicurativa. In caso contrario, invece, poiché il veicolo è oggetto di confisca amministrativa, la sanzione pagata con la riduzione non ha effetto sull'estinzione dell'obbligo di pagamento della sanzione pecuniaria. In tale ipotesi, la somma pagata è trattenuta a titolo di acconto. Il restante ammontare verrà recuperato con le ordinarie procedure di riscossione coattiva.

Demolizione

 

Entro trenta giorni dalla data di contestazione/notificazione del verbale è prevista la riduzione alla metà della sanzione, qualora il proprietario esprima la volontà e provveda ad avviare a demolizione il veicolo.

L'interessato che decide di rottamare il veicolo sequestrato dovrà farne richiesta al Comando che ha riscontrato l'infrazione entro trenta giorni dalla data della contestazione/notifica del verbale . L'interessato, per rottamare il veicolo, dovrà quindi versare una cauzione pari all'importo indicato sul verbale. Ad avvenuta dimostrazione della demolizione certificata a norma di legge, l'organo accertatore restituirà la metà della cauzione a titolo di definizione del verbale. La sanzione amministrativa, ridotta alla metà, viene ridotta di un ulteriore 30% se pagata entro 5 giorni dalla contestazione.

N.B.: Le spese di rottamazione e di custodia sono addebitate all'interessato. In caso di demolizione non è richiesto il pagamento del premio assicurativo.

RICORSO

Avverso il verbale di accertamento della violazione può essere presentato ricorso dal conducente o dal proprietario del veicolo, al Prefetto, per il tramite dell'organo accertatore, entro il termine di giorni 60 dalla notifica del verbale medesimo o in alternativa, è previsto il ricorso, entro il termine di 30 giorni, al Giudice di Pace competente per territorio.

Provvedimenti della Prefettura:

nel caso di accoglimento del ricorso, viene disposta l'archiviazione del verbale ed il conseguente dissequestro del veicolo. Nelle ipotesi di rigetto del ricorso, con ordinanza ingiunzione si ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale, da effettuarsi entro trenta giorni dalla notifica sotto pena degli atti esecutivi e la confisca del veicolo sottoposto a sequestro

N.B.: Qualora nei termini previsti il proprietario o uno dei soggetti indicati nell'art. 196 del C.d.S., non si avvalga delle suddette possibilità ovvero non proponga ricorso, secondo le modalità indicate nel verbale di contestazione, il verbale di contestazione stesso costituirà TITOLO ESECUTIVO ai sensi dell'art. 203/c.3 del C.d.S. ed il veicolo verrà CONFISCATO ai sensi dell'art. 213 C.d.S. 

                                                   Richiesta di pagamento rateale

In caso di richiesta di pagamento rateale, disposto ai sensi dell'art. 202 bis C.d.S., si precisa che il dissequestro del mezzo si potrà avere solo dopo il pagamento dell'ultima rata e dietro pagamento del premio assicurativo per almeno 6 mesi. 

Documentazione richiesta:

-Ricorso, scritti  difensivi, richiesta pagamento rateale, modulo di autocertificazione da presentare in carta semplice.

  
 

Riferimenti normativi:

Riferimenti normativi:

  • -Decreto Legislativo 30.04.1992 N. 285

    -D.P.R. 16.12.1992 N. 495

    -D.P.R. 22.07.1982 N. 571

    -D.P.R. 13.02.2001 N. 189

    -Legge 29.07.2010 N. 120

    -Legge 31.12.1996 N. 675

    -Decreto Legislativo 01.09.2011 N. 150

    -Decreto Legislativo 30.12.1999 N. 507

    -Legge 24.11.1981 N. 689

    -Legge 06.06.1974 N. 298

Ultimo aggiornamento
Giovedì 25 Luglio 2024, ore 08:36