SEQUESTRO VEICOLI 
Il Prefetto dispone il sequestro del veicolo per mancanza della copertura assicurativa e/o mancanza della carta di circolazione 

Ufficio Competente: 

Area III  - Viale Buoncammino n. 3- Fax 0706006355 

Dirigente: 
Dott.ssa Emmanuela Usai

Responsabile del servizio: 
Dott.ssa Linda Sollai (Funzionario Economico Finanziario) - Tel 070/6006393 

Addetti al servizio: 

Sig.ra Sandrina Mocci (Assistente Amministrativo) - Tel. 070/6006378 

Sig.ra Marinella Piras (Assistente Amministrativo) - Tel. 070/6006366 

Sig.ra Mariangela Sanna (Operatore Amministrativo) - Tel. 070/6006501 

 

Fax:  070/658838 - 070/6006355 

Indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.prefca@pec.interno.it 


Procedura: SEQUESTRO AMMINISTRATIVO 
Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento della sanzione, il relativo verbale costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 203, comma 3 del C.d.S. ed il veicolo viene confiscato ai sensi dell'art. 213. 

A -  Il sequestro amministrativo al quale non consegue necessariamente la confisca del veicolo , viene effettuato nel caso di: 

        1.   veicolo circolante privo di assicurazione RC (art. 193/2 C.d.S.) 

B - Il sequestro amministrativo viene altresì effettuato ai fini della confisca obbligatoria del veicolo , nei seguenti casi:

  • 1.    circolazione con veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta di circolazione (art. 93/7 C.d.S.);
  • 2.    circolare con veicolo sottoposto a fermo  (art. 214/8 C.d.S.);
  • 3.    circolazione con Assicurazione contraffatta (art. 193/ 4 bis C.d.S.);  (Assicurazione falsa) non è disposta la confisca se il veicolo appartiene a persona diversa dal trasgressore;
  • 4.    fabbricare, produrre, porre in commercio o vendere ciclomotori che sviluppino una velocità superiore a quella prevista dall'art.52 o circolare  con ciclomotore per il quale non è stato rilasciato il certificato di circolazione (art. 97 /5 e 7  C.d.S.);
  • 5.    violazione  delle disposizioni di cui all'art. 187 del C.d.S.; *
  • 6.    violazione delle disposizioni di cui all'art. 186 c. 2 lett. c) del C.d.S.   *

 *trattandosi di reato, non è disposta la confisca se il veicolo appartiene a persona diversa da chi commette il reato.

 In caso di sequestro del veicolo il trasgressore può chiedere, ai sensi dell'art.224 ter del C.d.S. di essere ammesso dal giudice penale ai lavori socialmente utili al fine della restituzione del mezzo;

 

Disposizioni generali nel caso di sequestro amministrativo


 Al conducente del mezzo vengono contestati un verbale di violazione e un verbale di sequestro. 
Il conducente, ovvero il proprietario del veicolo o un altro soggetto obbligato in solido, sarà invitato ad assumere l'onere di depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità e di custodirlo, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio sino alla data di dissequestro, ovvero fino alla data di notifica del decreto  di confisca ; 
dovrà inoltre provvedere al trasporto del veicolo in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale (eventualmente utilizzando un carro attrezzi). 

Qualora il conducente, ovvero il proprietario del veicolo o un altro soggetto obbligato in solido  non possieda  i requisiti soggettivi /oggettivi previsti dalle  normative vigenti, in materia di custodia, ovvero, si rifiuti di trasportare e custodire, a proprie spese il veicolo,  l'organo di polizia  provvede a trasferire il  mezzo presso il custode acquirente; 
il proprietario nei 10 giorni successivi alla notifica dell'avviso al ritiro previsto dall'art. 213/2 quater del C.d.S., può chiederne l'affidamento in custodia con istanza da presentarsi agli uffici dell'organo di Polizia, la mancata assunzione della custodia determinerà l'alienazione al custode acquirente 
Per i ciclomotori o motocicli i 10 giorni di cui sopra decorrono dopo i 30 giorni di custodia obbligatoria presso il custode acquirente 
  
La somma ricavata dall'alienazione è  depositata, sino alla definizione del procedimento, in relazione al quale è stato disposto il sequestro, e in caso di confisca, questa ha per oggetto la somma depositata; in ogni altro caso la medesima somma è restituita all'avente diritto. 

 In caso di rifiuto di trasportare e custodire il veicolo saranno applicate art.213/2ter C.d.S.:

  1.   la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 1.818 a €. 7.276,00 ;
  2.  la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da 1 a 3 mesi.

Circolare con veicolo sottoposto a sequestro  art. 213/4 C.d.S.: 
 

  1. la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 1.988,00 a €. 73953,00;
  2. la sanzione amministrativa accessoria della  patente da 1 a 3 mesi.


Avverso la misura cautelare del sequestro amministrativo del veicolo è consentito proporre ricorso ai sensi dell'articolo 213, comma 3, del Codice della Strada; in tal caso si applica il procedimento previsto dagli articoli 203 e 204 del medesimo Codice. 

SE IL VEICOLO E' SEQUESTRATO PER ASSICURAZIONE SCADUTA art. 193 c 2 C.d.S. 

Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento della sanzione, il relativo verbale costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 203, comma 3 del C.d.S. ed il veicolo viene confiscato ai sensi dell'art. 213. 


...Qualora si volesse dissequestrare il veicolo: 

Il proprietario dello stesso, o persona delegata, può ottenere la restituzione del mezzo presentando istanza di dissequestro direttamente all'organo verbalizzante che rilascerà il "verbale di dissequestro" , 
L'istanza in carta libera dovrà essere corredata dai seguenti documenti: 

 

  1. ricevuta di pagamento della sanzione pecuniaria (il pagamento deve essere effettuato con le modalità previste dall'art. 202 C.d.S). entro  60 giorni dalla notifica o contestazione del verbale,  la stessa , può essere  ridotta ad 1/4 se l'assicurazione è resa operante nei 15 giorni successivi al termine di cui all'art.1901, secondo comma, del Codice Civile ed è ulteriormente ridotta del 30% se il pagamento è effettuato nei 5 giorni successivi alla contestazione
  2. certificato assicurativo del veicolo attestante la copertura per almeno 6 mesi




Nel caso in cui il veicolo sia ancora  custodito presso il custode acquirente, sarà necessario presentare al  custode acquirente  il verbale di restituzione, pagare le spese di trasporto, rimozione e custodia per rientrare in possesso del veicolo sequestrato. 

.....Qualora si volesse demolire il veicolo: 

 la sanzione pecuniaria di cui sopra è ridotta a un quarto (e di un ulteriore 30% se il pagamento è effettuato nei 5 giorni successivi alla contestazione) quando l'interessato entro 30 giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione dell'organo accertatore, provvede alla demolizione del veicolo e alle relative formalità relative alla radiazione. 
In questo caso l'interessato ha la disponibilità del veicolo e dei relativi documenti esclusivamente per le operazioni di demolizione e radiazione previo versamento presso l'organo accertatore di una cauzione pari all'importo minimo edittale (l'importo indicato sul verbale). 
A demolizione avvenuta, che dovrà essere certificata a norma di legge ed esibita all'organo accertatore, all'interessato verrà restituita la cauzione decurtata dell'importo previsto a titolo di sanzione amministrativa, verrà cioè restituito un importo pari a tre quarti della cauzione. 
 Se il veicolo è custodito presso il custode acquirente, prima del ritiro occorre presentare l'autorizzazione alla demolizione e pagare le spese di trasporto e custodia. 


Attenzione! 

Il veicolo da demolire non può circolare sulla strada in quanto sprovvisto di assicurazione. 
Per trasportarlo dal demolitore occorre utilizzare un mezzo idoneo al trasporto di altri veicoli (es. carro attrezzi). 

Sequestro amministrativo ai fini della confisca obbligatoria di veicolo circolante per il quale non sia stata rilasciata la carta di circolazione (art. 93 - comma 7 -  Codice della Strada) 

Entro 60 giorni dalla contestazione e notifica della violazione, il conducente, ovvero il proprietario del veicolo o un altro soggetto obbligato in solido, possono presentare alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo - un'istanza di dissequestro del veicolo, allegando idonea documentazione dalla quale si evinca con certezza una immatricolazione valida del veicolo antecedente l'accertamento. 

Qualora dalla documentazione esibita dovesse risultare la regolare immatricolazione del veicolo, l'ufficio adotterà un provvedimento di dissequestro , che verrà notificato all'interessato per il tramite dell'organo di polizia che ha effettuato l'accertamento.

Normativa di riferimento 

 

  • L. n. 689/1981 "Depenalizzazione e Modifiche al Sistema Penale";
  • D.P.R. n. 571/1982 "Norme di attuazione della L.689/1981";
  • D. L.vo n. 285/1992 - Nuovo Codice della Strada;
  • D. L.vo n. 507/1999 "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi della'art. 1 della L. n. 205/99;
  • D.P.R. 13/02/2001, n. 189;
  • L. n. 214/2003 Modifiche ed integrazioni C.d.S.;
  • D.L. 30/09/2003, n. 269 e L. 24/11/2003, n. 326;
  • L. 17/08/2005, n. 168;

 

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Ultimo aggiornamento
Martedì 28 Maggio 2024, ore 14:53