Il decreto di sospensione della patente è adottato dal Prefetto quale sanzione accessoria alla violazione di alcune norme del C.d.S., con o senza rilevanza penale, o in via cautelare, a seguito di incidente stradale con lesione.
 

SOSPENSIONE PER VIOLAZIONE ALLE NORME DI COMPORTAMENTO (art.218 C.d.S.)

Ai sensi dell'art. 218 del C.d.S., per alcune violazioni al Codice della Strada, l'organo di polizia che accerta l'infrazione, procede al ritiro immediato della patente di guida e la trasmette alla Prefettura del luogo dove il fatto è avvenuto, unitamente agli atti, entro 5 giorni dal ritiro.
Il Prefetto entro il termine di 15 gg. dalla data di ricevimento degli atti, adotta il provvedimento di sospensione della patente. Il periodo di sospensione , nei limiti minimo e massimo fissati nella singola norma, è determinato in relazione alla gravità della violazione commessa e decorre dal giorno di ritiro della patente .
Il provvedimento prefettizio viene inviato per la notifica alla Questura a ai Commissariati o alle Stazioni Carabinieri.

 Cosa fare

Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione, entro 30 gg. dalla notifica.

La restituzione della patente al termine del periodo di sospensione avviene :

Per i residenti in comune di Belluno , presso lo sportello dell'ufficio Patenti (sito in Piazzale Marconi n. 8) negli orari di apertura al pubblico, se il giorno di restituzione cade di sabato o è festivo, la patente viene restituita dal medesimo organo di polizia che ha notificato il provvedimento di sospensione.
Nel caso in cui il titolare sia impossibilitato a ritirare personalmente la patente, può fornire ad un'altra persona delega scritta in carta semplice;

Per i residenti fuori provincia , l'ufficio provvede, autonomamente, ad inviare il documento alle Questure in tempo utile per la riconsegna, oppure alle Stazioni dei Carabinieri più vicine alla residenza dell'interessato.


SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA PER LESIONI PERSONALI COLPOSE A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE (art.223 C.d.S)

La patente di guida è sottoposta a sospensione in caso di incidente stradale con lesioni a terzi ove sussistano fondati elementi di evidente responsabilità.

Il Prefetto dispone la sospensione provvisoria del documento di guida, fino ad un massimo di  3 anni.

Cosa fare

Avverso il provvedimento di sospensione della patente (art. 223 comma 2) è ammesso ricorso al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento.

 

SOSPENSIONE DELLA PATENTE PER SENTENZA DEL GIUDICE (art.224C.d.S)

Il Prefetto dispone la sospensione della patente di guida a seguito di sentenza penale o di decreto di accertamento del reato e di condanna irrevocabili, nei casi previsti dal C.d.S. quale conseguente sanzione amministrativa accessoria, per la durata stabilita dall' autorità giudiziaria.

Cosa fare

Entro 30 giorni dalla notifica, avverso il provvedimento di sospensione della patente, è ammesso ricorso dinanzi al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione (art. 205)


 

CONTATTI

Dirigente: D.ssa Rossella CARUSO

Responsabile del procedimento: Dott. Carlo DE NEGRI

Addetto: Sig.ra Antonella CARLOT
               Sig.ra Sylvie OLIVIER
               Telefono: 0437/952499

Indirizzo di posta elettronica: depenalizzazione.pref_belluno@interno.it

Orari di ricevimento al pubblico:

Martedì 8:30 - 10:30

Giovedì 8:30 - 10:30

Nei medesimi giorni e orari, l'ufficio sarà raggiungibile telefonicamente al numero 0437 952499

Ultimo aggiornamento
Venerdì 23 Agosto 2024, ore 08:04