Per le violazioni amministrative del Codice della Strada "il conducente a cui è stata sospesa la patente,  entro il termine perentorio di cinque giorni dal ritiro,  solo nel caso in cui dalla commessa violazione non sia derivato un incidente  , può presentare istanza al prefetto intesa ad ottenere un permesso di guida per determinate fasce orarie,  e comunque di non oltre tre ore al giorno  , adeguatamente motivato e documentato per ragioni di lavoro, qualora risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri, ovvero per il ricorrere di una situazione che avrebbe dato diritto alle agevolazioni di cui all' art.  33 della legge 5  febbraio  1992, n. 104. Qualora l'istanza sia accolta, il periodo di sospensione è aumentato di un numero di giorni pari al doppio delle complessive ore per le quali è stata autorizzata la guida, arrotondato per eccesso" ( art.  218 comma 2  C.d.S. )

N.B.  il permesso orario di guida non può essere concesso in presenza di violazioni che costituiscono reato ai sensi dell' art.  223 del  C.d.S.  (ad esempio: artt.  186, 187, 189 ), o nel caso in cui dalla violazione commessa sia derivato un sinistro stradale.

Il permesso di guida può essere concesso una sola volta.

Pertanto,  il permesso di guida a fasce orarie è concedibile unicamente nel caso in cui la sospensione della patente si configuri quale sanzione amministrativa accessoria a sanzione amministrativa pecuniaria previste per gli illeciti amministrativi. Non è pertanto applicabile nei casi, ad esempio, di cui all' art.  186 2° lett. b) e c) del  C.d.S.

Ultimo aggiornamento
Martedì 16 Gennaio 2024, ore 14:49
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