I cittadini possono presentare ricorso gerarchico al Prefetto avverso vari atti, non definitivi, adottati dall'ufficio anagrafe.

 

Ricorso anagrafico

 

I cittadini possono presentare ricorso gerarchico al Prefetto avverso i seguenti atti, non definitivi, adottati dal Sindaco:

  1.  diniego di iscrizione o di cancellazione  di un soggetto e/o di un nucleo familiare dall'anagrafe della popolazione  residente
  2.  iscrizione d'ufficio all'anagrafe della popolazione residente o trasferimento della residenza
  3.  rifiuto di rilasciare un certificato anagrafico o rilascio di un certificato contenente errori

 

Responsabile del procedimento: Dirigente Area II

Addetto: dott. Roberto De Leone

Ricevimento: per Appuntamento

Telefono: 0532-294486

Indirizzo di posta elettronica: entilocali.pref_ferrara@interno.it

 

Chi può fare ricorso

Il destinatario del provvedimento dell'Ufficiale d'Anagrafe e, comunque,  chiunque abbia un interesse giuridicamente rilevante.

 

Cosa fare

Il ricorso deve essere proposto  nel termine di trenta giorni dalla data della notifica  del provvedimento dell'Ufficiale d'Anagrafe alla Prefettura-U.T.G. della provincia  in cui ha sede il Comune che ha emesso l'atto.

Il ricorso può essere consegnato direttamente presso la Prefettura-U.T.G., che rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione ovvero inviato in Prefettura-U.T.G., mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e, in tal caso, la data di spedizione vale quale data di presentazione.

 

Il Prefetto, compiuti i necessari accertamenti, può:

  • sospendere gli effetti del provvedimento impugnato
  • respingere il ricorso, se riconosce infondato il ricorso
  • accogliere il ricorso ed annullare o riformare l'atto impugnato

Contro il provvedimento del Prefetto è ammesso ricorso all'autorità Giudiziaria Ordinaria nei tempi e con le modalità indicate dal codice di procedura civile.

 

Documentazione richiesta

  1. ricorso anagrafico in bollo da € 16,00 (Mod. 1 oppure Mod. 2)
  2. eventuali atti o documenti atti a dimostrare l'effettiva residenza del ricorrente
  3. Autocertificazione di copia conforme (Mod. A)

Riferimenti normativi

  • Legge 24 dicembre 1954, n. 1228
  • D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199
  • D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223
  • D.L. 9 febbraio 2012, n. 5,coordinato con la legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35
  • D.P.R. 30 luglio 2012, n. 154
Ultimo aggiornamento
Lunedì 28 Ottobre 2024, ore 09:04