Ricorso avverso il verbale di contestazione
Ai sensi dell'art. 18 della legge 689/81, il soggetto a carico del quale è stato redatto il citato verbale di contestazione può presentare, entro 30 giorni dalla notifica, scritti difensivi sottoscritti (firma autografa o digitale) in carta semplice, allegando eventuali documenti giustificativi e/o chiedere di essere ascoltato personalmente:
- a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Pavia
- per il tramite dell'Organo Accertatore
- a mezzo PEC all'indirizzo protocollo.prefpv@pec.interno.it
La Prefettura può accogliere il ricorso oppure rigettarlo ed emettere ordinanza-ingiunzione di pagamento.
Ricorso avverso l'ordinanza-ingiunzione
Avverso il provvedimento sanzionatorio del Prefetto (ordinanza- ingiunzione) è ammesso, entro 30 giorni dalla notifica dello stesso, ricorso al Giudice territorialmente competente, individuato ai sensi dell'art. 22-bis della legge 689/1981.
È legittimato a proporre ricorso il soggetto nei cui confronti è stata emessa l'ordinanza ingiunzione di pagamento e l'obbligato in solido. Il ricorso non necessita del patrocinio di un legale.
L'importo ingiunto può comunque essere rateizzato se sussistono i requisiti, consultabili nella pagina "Rateizzazioni" del sito raggiungibile dal link a lato della pagina.
Ricorso avverso il sequestro amministrativo
Ai sensi dell'art. 19 della legge 689/81 l'interessato può proporre opposizione al sequestro amministrativo chiedendo la contestuale restituzione delle cose sequestrate. Sull'opposizione il Prefetto decide con l'adozione di un'ordinanza motivata entro il decimo giorno successivo alla sua proposizione. Se non è rigettata entro questo termine, l'opposizione si intende accolta.
Contatti utili
Dirigente dell'area: Dott.ssa Cecilia NARDELLI