Descrizione e procedura
La procedura viene attivata dagli organi accertatori, che inviano al Prefetto della Provincia dove è stata commessa la violazione, un verbale o rapporto relativo alla violazione accertata, qualora non sia stato effettuato il pagamento della sanzione in misura ridotta (art. 17 legge 689/1981). La violazione può riguardare, a titolo esemplificativo, le seguenti materie: propaganda elettorale, divieto di fumo, prescrizioni del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, malgoverno di animali, reati depenalizzati art. 527 e 726 c.p., ecc.
Scritti difensivi e richiesta di audizione personale
Ai sensi dell'art. 18 della legge 689/81, il soggetto a carico del quale è stato redatto il citato verbale di contestazione può presentare, entro 30 giorni dalla notifica, scritti difensivi in carta semplice, allegando eventuali documenti giustificativi e la copia del documento di identità, direttamente a questa Prefettura, all’indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.prefsv@pec.interno.it
La procedura viene attivata dagli organi accertatori, che inviano al Prefetto della Provincia dove è stata commessa la violazione, un verbale o rapporto relativo alla violazione accertata, qualora non sia stato effettuato il pagamento della sanzione in misura ridotta (art. 17 legge 689/1981).
La violazione può riguardare, a titolo esemplificativo, le seguenti materie: propaganda elettorale, divieto di fumo, prescrizioni del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, malgoverno di animali, reati depenalizzati art. 527 e 726 c.p., ecc.
La Prefettura può accogliere il ricorso oppure rigettarlo ed emettere ordinanza-ingiunzione di pagamento.
Ricorso avverso ordinanza ingiunzione
Avverso il provvedimento sanzionatorio del Prefetto (ordinanza- ingiunzione) è ammesso, entro 30 giorni dalla notifica dello stesso, ricorso al Giudice territorialmente competente, individuato ai sensi dell'art. 22 bis della legge 689/1981.
È legittimato a proporre ricorso il soggetto nei cui confronti è stata emessa l'ordinanza ingiunzione di pagamento e l'obbligato in solido. Il ricorso non necessita del patrocinio di un legale.
Possibilità di rateizzazione della sanzione pecuniaria
Il Prefetto può concedere, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate (art. 26 legge 689/81), che la sanzione pecuniaria venga pagata in rate mensili (da un minimo di tre ad un massimo di trenta, per un importo minimo di euro 15.50 ciascuna).
La richiesta di rateizzazione può essere presentata solo successivamente all'emissione dell'ordinanza - ingiunzione.
Nell'istanza, è necessario attestare, sotto la propria responsabilità, la propria condizione di disagio economico, allegando ogni documento utile a giustificare la propria richiesta.
In caso di rateizzazione il debito può, comunque, in ogni momento essere estinto mediante un unico pagamento, mentre, nel caso in cui, anche per una sola rata, fosse decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, il contravventore sarà tenuto al versamento del totale residuo in un'unica soluzione, perdendo il beneficio della rateizzazione.
Le sanzioni pecuniarie non pagate saranno iscritte a ruolo.
Modalità di pagamento
Il pagamento delle sanzioni pecuniarie deve essere effettuato con bonifico sul conto di tesoreria 2443 (capo 14, capitolo 2443, articolo 01), mediante l’IBAN IT86P0100003245350014244301, citando nella causale: “[Cognome, nome del trasgressore] – Pagamento sanzione amministrativa [indicare la norma violata] rif. n. [indicare il protocollo dell’ordinanza ingiunzione emessa dalla Prefettura]”.
Una volta effettuato il pagamento una copia del modello attestante l'avvenuto pagamento, deve essere inviata alla Prefettura - U.T.G., onde evitare un'errata iscrizione a ruolo della sanzione e l'emissione della relativa cartella esattoriale.
L'Ufficio competente alla trattazione del procedimento è l'AREA II “Sistema Sanzionatorio Amministrativo, Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio”. Dirigente: Marco Freccero. Assistenti addette all’istruttoria: signore Francesca Incorvaia e Anna Oreggia.