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divieto detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti


L'art. 39 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 , attribuisce al Prefetto la facoltà di vietare la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti regolarmente denunciate alle persone ritenute capaci di abusarne.


Il soggetto destinatario del provvedimento non può conseguire alcuna autorizzazione in materia di armi.


Decorso il termine di impugnazione, l'interessato può proporre motivata istanza di revoca del provvedimento inibitorio. L'istanza, regolarizzata con l'imposta di bollo prescritta (marca da bollo € 16,00), può essere trasmessa mediante invio al seguente indirizzo P.E.C. protocollo.prefpr@pec.interno.it , consegnata direttamente presso la Prefettura - Ufficio di Protocollo ovvero inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento .

Ultimo aggiornamento
Giovedì 22 Febbraio 2024, ore 13:21